Art. 4 Attivita' di coordinamento 1. Il Segretario generale svolge funzioni di coordinamento, fornendo indicazioni di carattere generale alle strutture in termini di definizione delle policy in materia di trattamento dei dati personali. 2. Il Segretario generale nomina il RPD e ne da' comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali e alle strutture interessate. 3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Segretario generale si avvale di una struttura di supporto tecnico e metodologico posta nell'ambito dell'Ufficio del Segretario generale.