Art. 4 
 
                     Attivita' di coordinamento 
 
  1.  Il  Segretario  generale  svolge  funzioni  di   coordinamento,
fornendo indicazioni di carattere generale alle strutture in  termini
di definizione delle  policy  in  materia  di  trattamento  dei  dati
personali. 
  2. Il Segretario generale nomina il RPD e ne da'  comunicazione  al
Garante per  la  protezione  dei  dati  personali  e  alle  strutture
interessate. 
  3. Per lo  svolgimento  delle  funzioni  di  cui  al  comma  1,  il
Segretario generale si avvale di una struttura di supporto tecnico  e
metodologico posta nell'ambito dell'Ufficio del Segretario generale.