Art. 4 
 
                          Spese ammissibili 
 
  1. Si considerano ammissibili al credito d'imposta  le  sole  spese
relative  al  personale  dipendente  impegnato  come  discente  nelle
attivita' di formazione ammissibili limitatamente al costo  aziendale
riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione.  Per
costo aziendale si assume la retribuzione  al  lordo  di  ritenute  e
contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei  ratei  del
trattamento di fine  rapporto,  delle  mensilita'  aggiuntive,  delle
ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle  giornate
di formazione svolte nel  corso  del  periodo  d'imposta  agevolabile
nonche' delle eventuali indennita' di trasferta erogate al lavoratore
in caso di attivita' formative svolte fuori sede. 
  2. Si considerano ammissibili al credito d'imposta anche  le  spese
relative al personale  dipendente,  ordinariamente  occupato  in  uno
degli ambiti aziendali individuati nell'allegato A della legge n. 205
del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor  alle  attivita'
di  formazione  ammissibili;  in  questo  caso,   pero',   le   spese
ammissibili, calcolate secondo i criteri indicati nel  comma  1,  non
possono eccedere il 30 per cento della retribuzione complessiva annua
spettante al dipendente. 
  3. Non sono ammesse altre spese  diverse  da  quelle  indicate  nei
commi 1 e 2 del presente articolo.