Art. 4 Spese ammissibili 1. Si considerano ammissibili al credito d'imposta le sole spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attivita' di formazione ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione. Per costo aziendale si assume la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilita' aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d'imposta agevolabile nonche' delle eventuali indennita' di trasferta erogate al lavoratore in caso di attivita' formative svolte fuori sede. 2. Si considerano ammissibili al credito d'imposta anche le spese relative al personale dipendente, ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell'allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attivita' di formazione ammissibili; in questo caso, pero', le spese ammissibili, calcolate secondo i criteri indicati nel comma 1, non possono eccedere il 30 per cento della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente. 3. Non sono ammesse altre spese diverse da quelle indicate nei commi 1 e 2 del presente articolo.