Art. 4 
 
         Revisione esterna a livello di impresa individuale 
 
  1. Le imprese  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  lettere  a)  e  b)
sottopongono a revisione esterna i seguenti elementi della  relazione
sulla  solvibilita'  e  condizione  finanziaria   di   cui   all'art.
47-septies del Codice: 
  a)  Stato  patrimoniale  e  relative   valutazioni   ai   fini   di
solvibilita', inclusi nel modello «S.02.01.02 Stato Patrimoniale»  di
cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 e  nella  informativa
della  Sezione  «D.  Valutazione  ai  fini  di  solvibilita'»   della
struttura della relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria
di cui all'allegato XX degli atti delegati; 
  b) Fondi propri ammissibili a copertura dei requisiti patrimoniali,
inclusi nel modello «S.23.01.01 Fondi propri» di cui  al  regolamento
di esecuzione (UE) 2015/2452 e nella informativa della sezione  «E.1.
Fondi propri» della struttura della relazione  sulla  solvibilita'  e
condizione finanziaria di cui all'allegato XX degli atti delegati; 
  c) Requisito patrimoniale di solvibilita' e requisito  patrimoniale
minimo, inclusi nei modelli  «S.25.01.21  Requisito  patrimoniale  di
solvibilita' per le imprese  che  utilizzano  la  formula  standard»,
«S.25.02.21 Requisito patrimoniale di solvibilita' per le imprese che
utilizzano la  formula  standard  e  un  modello  interno  parziale»,
«S.25.03.21  Requisito   patrimoniale   di   solvibilita'   calcolato
utilizzando un modello  interno  completo»  e  «S.28.02.01  Requisito
patrimoniale  minimo»  di  cui  al  regolamento  di  esecuzione  (UE)
2015/2452  e  nella  informativa   della   sezione   «E.2   Requisito
patrimoniale di solvibilita' e requisito patrimoniale  minimo»  della
struttura della relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria
di cui all'allegato XX degli atti delegati. 
  2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale
nel territorio della Repubblica italiana di cui all'art. 6, commi 1 e
2, del regolamento IVASS n. 33 del 6  dicembre  2016  sottopongono  a
revisione  esterna  le  informazioni  relative   al   calcolo   della
solvibilita'  di  gruppo  contenute  nella  propria  relazione  sulla
solvibilita'  e  condizione  finanziaria,  secondo  le   disposizioni
specifiche  di  gruppo  di  cui  agli  artt.  5  e  14  del  presente
regolamento.