Art. 4 Revisione esterna a livello di impresa individuale 1. Le imprese di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) sottopongono a revisione esterna i seguenti elementi della relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria di cui all'art. 47-septies del Codice: a) Stato patrimoniale e relative valutazioni ai fini di solvibilita', inclusi nel modello «S.02.01.02 Stato Patrimoniale» di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 e nella informativa della Sezione «D. Valutazione ai fini di solvibilita'» della struttura della relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria di cui all'allegato XX degli atti delegati; b) Fondi propri ammissibili a copertura dei requisiti patrimoniali, inclusi nel modello «S.23.01.01 Fondi propri» di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 e nella informativa della sezione «E.1. Fondi propri» della struttura della relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria di cui all'allegato XX degli atti delegati; c) Requisito patrimoniale di solvibilita' e requisito patrimoniale minimo, inclusi nei modelli «S.25.01.21 Requisito patrimoniale di solvibilita' per le imprese che utilizzano la formula standard», «S.25.02.21 Requisito patrimoniale di solvibilita' per le imprese che utilizzano la formula standard e un modello interno parziale», «S.25.03.21 Requisito patrimoniale di solvibilita' calcolato utilizzando un modello interno completo» e «S.28.02.01 Requisito patrimoniale minimo» di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 e nella informativa della sezione «E.2 Requisito patrimoniale di solvibilita' e requisito patrimoniale minimo» della struttura della relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria di cui all'allegato XX degli atti delegati. 2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del regolamento IVASS n. 33 del 6 dicembre 2016 sottopongono a revisione esterna le informazioni relative al calcolo della solvibilita' di gruppo contenute nella propria relazione sulla solvibilita' e condizione finanziaria, secondo le disposizioni specifiche di gruppo di cui agli artt. 5 e 14 del presente regolamento.