Art. 4 Interventi di ricostruzione o di riparazione e ripristino 1. Nel caso di interventi di ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o di demolizione con fedele ricostruzione delle abitazioni e degli edifici adibiti ad attivita' produttive danneggiati o distrutti che presentano danni gravi ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge, la progettazione degli interventi di miglioramento o adeguamento sismico di cui alle vigenti norme tecniche per le costruzioni e degli ulteriori interventi inerenti alle aggiuntive misure antisismiche previste dall'art. 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' effettuata unitariamente. 2. Il progetto unitario di cui al comma 1, redatto con le modalita' di cui all'art. 8, comma 3, lettera b), dell'ordinanza n. 13 del 2017 ed all'art. 9, comma 4, lettera b), dell'ordinanza n. 19 del 2017, puo' prevedere l'esecuzione di opere di miglioramento sismico, di adeguamento sismico o demolizione e fedele ricostruzione, volte alla riduzione della classe di rischio attribuita all'edificio ai sensi dell'allegato A al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58 e s.m.i. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di progetti unitari relativi ad unita' immobiliari ricomprese all'interno di unita' strutturali o edifici facenti parte di aggregati edilizi come disciplinati agli articoli 15 e 16 dell'ordinanza n. 19 del 2017. 4. Agli interventi di cui al comma 2 si applica quanto previsto al secondo periodo del comma 3 del precedente art. 3.