Art. 4 
 
      Interventi di ricostruzione o di riparazione e ripristino 
 
  1. Nel  caso  di  interventi  di  ripristino  con  miglioramento  o
adeguamento sismico o di demolizione con fedele  ricostruzione  delle
abitazioni  e  degli  edifici   adibiti   ad   attivita'   produttive
danneggiati o distrutti che presentano danni gravi ai sensi dell'art.
5, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge, la  progettazione
degli interventi di miglioramento o adeguamento sismico di  cui  alle
vigenti  norme  tecniche  per  le  costruzioni  e   degli   ulteriori
interventi inerenti  alle  aggiuntive  misure  antisismiche  previste
dall'art. 16-bis, comma 1, lettera i),  del  decreto  del  Presidente
della  repubblica  22  dicembre   1986,   n.   917,   e'   effettuata
unitariamente. 
  2. Il progetto unitario di cui al comma 1, redatto con le modalita'
di cui all'art. 8, comma 3, lettera b), dell'ordinanza n. 13 del 2017
ed all'art. 9, comma 4, lettera b), dell'ordinanza n.  19  del  2017,
puo' prevedere l'esecuzione di opere  di  miglioramento  sismico,  di
adeguamento sismico o demolizione e fedele ricostruzione, volte  alla
riduzione della classe di rischio attribuita  all'edificio  ai  sensi
dell'allegato A al decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58 e s.m.i. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di
progetti  unitari   relativi   ad   unita'   immobiliari   ricomprese
all'interno  di  unita'  strutturali  o  edifici  facenti  parte   di
aggregati  edilizi  come  disciplinati  agli   articoli   15   e   16
dell'ordinanza n. 19 del 2017. 
  4. Agli interventi di cui al comma 2 si applica quanto previsto  al
secondo periodo del comma 3 del precedente art. 3.