Art. 4 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto viene pubblicato il registro nazionale privo  degli  alimenti
senza glutine che non rientrano nelle categorie di  cui  all'art.  2,
comma 1. 
  2. Entro tre mesi dalla pubblicazione del registro nazionale di cui
al comma  1  le  regioni  provvedono  ad  adeguare  le  modalita'  di
erogazione  degli  alimenti  senza  glutine  conformemente  a  quanto
previsto dal presente decreto.