Art. 4 
 
                        Prodotti trasformati 
 
  1) Ai sensi del paragrafo 2, lettera a), art. 19,  del  regolamento
(CE) n. 834/2007 per «prodotto ottenuto principalmente da ingredienti
di origine agricola», si intende un prodotto in cui  gli  ingredienti
di  origine  agricola  rappresentano  piu'  del  50%  in  peso  della
totalita' degli ingredienti. 
  2) Ai sensi dell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 889/08 l'uso
del nitrito di sodio e del nitrato di potassio per la  trasformazione
dei prodotti a base di carne, e' autorizzato  dal  Ministero  qualora
sia dimostrato,  in  modo  adeguato,  che  non  esiste  alcun  metodo
tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie e/o di
preservare le peculiari caratteristiche del prodotto. 
  3) In deroga a quanto stabilito dalla disposizione europea  di  cui
al paragrafo 2 del  presente  articolo,  ed  in  attesa  del  riesame
previsto all'art. 27, paragrafo 3,  lettera  a)  del  regolamento  n.
889/2008, si autorizza l'uso del nitrito di sodio e  del  nitrato  di
potassio,  nel  rispetto  delle  condizioni  specifiche   poste   dal
regolamento,  senza  l'obbligo  di  alcuna  dimostrazione  da   parte
dell'operatore che intenda utilizzarli. 
  4) La deroga indicata al comma 3 non si applica per  la  produzione
di prosciutti con osso e culatelli.  In  tal  caso,  l'operatore  che
intenda ricorrere all'uso di nitrito di sodio e nitrato di  potassio,
e'  tenuto  a  fornire  al  Ministero  adeguata  dimostrazione  circa
l'inesistenza di  un  metodo  tecnologico  alternativo  in  grado  di
offrire  le  stesse  garanzie  e/o   di   preservare   le   peculiari
caratteristiche del prodotto.