(Allegati-Allegato 4)
                                                           Allegato 4 
 
    Qualora un produttore  voglia  richiedere  il  riconoscimento  di
periodi anteriori alla notifica di attivita' come facenti  parte  del
periodo  di  conversione,  ai  sensi  dell'art.  36,  comma   2   del
regolamento  (CE)  n.  889/08,  deve  presentare   all'Organismo   di
controllo una specifica richiesta indicando di quali delle condizioni
richiamate ai punti  a)  o  b)  del  paragrafo  2  dell'art.  36  del
regolamento (CE) n. 889/2008 intende avvalersi. 
    Tale richiesta dovra' essere corredata da: 
      a) descrizione dettagliata delle coltivazioni realizzate e  dei
metodi produttivi adottati negli appezzamenti interessati 
      b) documentazione comprovante  il  non  utilizzo  di  mezzi  di
produzione non autorizzati ai sensi del regolamento  (CE)  n.  889/08
antecedentemente alla data di notifica ed invio  della  stessa.  Tale
documentazione puo' essere costituita da: 
        i. nel  caso  della  richiesta  ai  sensi  del  punto  a  del
paragrafo 2 dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 889/2008  le  schede
ufficiali relative all'uso dei mezzi tecnici; 
        ii. nel caso  della  richiesta  ai  sensi  del  punto  b  del
paragrafo 2 dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 889/2008 perizie  ed
ogni altra evidenza utile. 
    L'Organismo di controllo acquisita la suddetta richiesta da parte
del produttore, ed effettuate le verifiche  necessarie,  provvede  ad
inoltrare  alla  regione  o  provincia  autonoma  di  competenza  una
relazione  dettagliata  sulla  situazione  aziendale  oggetto   della
richiesta ed il parere  di  merito  degli  organi  deliberanti  dello
stesso Organismo di controllo. 
    La relazione deve contenere almeno le seguenti informazioni: 
      1. Denominazione e CUAA dell'operatore biologico; 
      2. Data della richiesta da parte del produttore; 
      3. Appezzamenti e particelle catastali interessate  e  relative
colture praticate (antecedenti e successive alla notifica); 
      4. Data di fine conversione ai sensi dell'art. 36, paragrafo  1
del regolamento (CE) n. 889/08, riferite alle singole particelle; 
      5. Data di fine conversione richiesta ai  sensi  dell'art.  36,
paragrafo 2 del regolamento (CE) n.  889/08,  riferite  alle  singole
particelle; 
      6. Parere dell'OdC (data della delibera). 
    La relazione, oltre al richiamato parere di merito  degli  organi
deliberanti  dello  stesso  Organismo  di  controllo,   deve   essere
corredata dal verbale di visita ispettiva  dal  quale  si  evinca  la
verifica di evidenze documentali ed ispettive e dai rapporti di prova
di eventuali analisi effettuate. 
    Le  regioni  o  le  provincie  autonome  esaminata  la  relazione
dell'OdC e la documentazione a  corredo  ed  eseguiti  gli  eventuali
accertamenti ritenuti opportuni, autorizza o meno  il  riconoscimento
di periodi anteriori alla notifica di attivita'  come  facenti  parte
del periodo di conversione, ai sensi dell'art.  36  paragrafo  2  del
regolamento  CE  889/08,  dandone  comunicazione   all'Organismo   di
controllo e, per conoscenza, all'operatore. 
    In assenza di  specifico  riscontro  da  parte  delle  regioni  o
province autonome entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza,
ha valore l'istituto del silenzio assenso di cui  all'art.  20  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, salvo diversi  termini  stabiliti  dalle
citate autorita'.