Art. 4 Bando di concorso 1. I concorsi sono indetti, su base nazionale, con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel quale sono indicati, oltre ai requisiti di cui all'art. 3: a) il numero dei posti messi a concorso; b) i termini e le modalita' di presentazione, per via telematica, delle domande di partecipazione al concorso e dei documenti di cui alla lettera d); c) il numero dei posti riservati dalla legge a favore di determinate categorie; d) i documenti prescritti; e) il giorno, l'ora ed il luogo di svolgimento delle prove scritte o dell'eventuale prova preselettiva, ovvero la data di pubblicazione del diario delle prove sul sito istituzionale della Polizia di Stato (da ora in poi sito) che ha valore di notifica a tutti gli effetti; f) il numero, dei candidati da convocare, ai sensi dell'art. 7, per sostenere le ulteriori fasi concorsuali, seguendo l'ordine della graduatoria dell'eventuale prova preselettiva; g) le materie oggetto delle prove e la votazione minima da conseguire ove prevista; h) il riferimento al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro; i) le categorie di titoli ammessi a valutazione, il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse e le modalita' ed i termini di presentazione della relativa documentazione; l) l'eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 ed all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, nonche' i termini e le modalita' della loro presentazione; m) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.