Art. 4 
 
            Accertamenti documentali e controlli in situ 
 
  1. L'ENEA, ricevuta la documentazione di cui  all'art.  3,  procede
alla verifica documentale al fine di accertare la corretta esecuzione
tecnica  ed  amministrativa  dell'intervento,  la  sussistenza  e  la
permanenza dei presupposti e  dei  requisiti  per  il  riconoscimento
della detrazione e, nel termine di novanta giorni,  comunica  l'esito
del controllo al beneficiario soggetto a  verifica.  E'  facolta'  di
ENEA richiedere eventuali  integrazioni  istruttorie  che  comportano
l'interruzione del suddetto termine che ricomincia a decorrere  dalla
ricezione della documentazione richiesta. 
  2. L'accertamento documentale produce esito negativo  nel  caso  in
cui la documentazione fornita ai sensi dell'art. 3  risulti  carente,
anche a  seguito  di  integrazione,  e  nel  caso  in  cui  risultino
insoddisfatti i requisiti e le condizioni disciplinate  dal  presente
decreto, dal decreto ministeriale di cui all'art. 14, comma 3-ter del
decreto-legge n. 63 del 2013 e  dalle  ulteriori  norme  nazionali  o
regionali applicabili. L'accertamento produce altresi' esito negativo
a fronte dell'indisponibilita' a fornire la documentazione richiesta,
purche' strettamente connessa all'attivita' di controllo. 
  3. Ad  integrazione  dell'attivita'  di  cui  al  comma  1,  l'ENEA
effettua annualmente controlli in situ sul  3%  almeno  del  campione
selezionato ai sensi dell'art. 2, comma 2. L'avvio  del  procedimento
mediante sopralluogo  e'  comunicato,  con  un  preavviso  minimo  di
quindici  giorni,  con   lettera   raccomandata   a/r   ovvero,   ove
disponibile,   mediante   posta   elettronica   certificata    (PEC),
specificando il luogo, la data, l'ora e il nominativo dell'incaricato
del controllo. A fronte di motivata richiesta presentata dal soggetto
beneficiario, il sopralluogo  puo'  essere  rinviato,  per  una  sola
volta, e comunque eseguito entro sessanta giorni dalla comunicazione.
Il  controllo  in  situ  si  svolge  alla   presenza   del   soggetto
beneficiario della detrazione ovvero  dell'amministratore  per  conto
del condominio, e, quando pertinente, alla presenza del tecnico o dei
tecnici firmatari della relazione di fine lavori di cui  all'art.  8,
comma 2, del decreto legislativo n.  192  del  2005  o  provvedimento
regionale equivalente. 
  4. Le attivita' di controllo sono svolte nell'interesse pubblico da
personale  ENEA,  dotato  di  adeguata  qualificazione   tecnica   ed
esperienza, che opera con indipendenza e autonomia di giudizio e  che
nell'esercizio di tali attivita' riveste  la  qualifica  di  pubblico
ufficiale  ed  e'  tenuto  alla  riservatezza  su  ogni  informazione
acquisita. 
  5. Nell'ambito dello svolgimento delle operazioni di sopralluogo, i
tecnici ENEA possono richiedere ed acquisire atti, documenti,  schemi
tecnici ed ogni altra informazione ritenuta utile nonche'  effettuare
rilievi fotografici,  purche'  si  tratti  di  elementi  strettamente
connessi alle esigenze di controllo.  Al  termine  dello  svolgimento
delle suddette  operazioni,  i  tecnici  ENEA  redigono  un  processo
verbale contenente l'indicazione delle operazioni  effettuate,  della
documentazione  esaminata,  delle  informazioni  acquisite  e   delle
eventuali dichiarazioni rese dai tecnici firmatari  la  relazione  di
fine lavori, oppure dal soggetto beneficiario della detrazione ovvero
dall'amministratore del condominio, rilasciandone una copia. Nel caso
in  cui   il   soggetto   beneficiario   della   detrazione,   ovvero
l'amministratore di condominio, rifiuti di sottoscrivere il  verbale,
ne viene dato atto nel verbale stesso. 
  6. Il controllo in situ produce esito negativo se le  dichiarazioni
contenute  nella  documentazione  trasmessa  dal  beneficiario  della
detrazione ovvero dall'amministratore, per conto del  condominio,  ai
sensi dell'art. 3  presentino  difformita'  rilevanti  rispetto  alle
opere  effettivamente  realizzate.  Il  controllo  in  situ   produce
altresi'  esito  negativo  a  fronte  di  comportamenti  ostativi  od
omissivi tenuti nei confronti  dei  tecnici  incaricati,  consistente
anche nel diniego di accesso all'edificio oggetto di ispezione. 
  7.  L'ENEA  trasmette  all'Agenzia  delle  entrate  una   relazione
motivata  riguardo  gli  accertamenti   eseguiti,   funzionale   alla
valutazione circa l'eventuale decadenza dal  beneficio  nei  casi  di
esito negativo. 
  8. Al fine  di  attivare  le  azioni  di  responsabilita'  previste
dall'art. 14, comma 2-quinquies del decreto-legge n. 63 del 2013  nei
confronti  dei   professionisti   coinvolti,   l'ENEA   provvede   ad
effettuare, se del caso, la segnalazione ai corrispondenti ordini  di
appartenenza.