Art. 4 Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri economici derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, pari a complessivi euro 100.295.160,00 si provvede con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016. 2. Al fine di consentire l'immediato avvio dei primi interventi, per il 2018 e' stanziata la somma di euro 30.000.000,00; per il 2019 e' stanziata la somma di euro 70.295.160,00. Tali stanziamenti saranno ripartiti fra le regioni interessate secondo gli importi indicati in calce ai rispettivi elenchi di cui all'Allegato 1. Alla scadenza del primo trimestre successivo all'entrata in vigore della presente ordinanza, gli Uffici speciali per la ricostruzione trasmettono al Commissario straordinario apposita relazione contenente l'indicazione degli interventi le cui procedure sono state avviate e dei costi stimati per ciascuno di essi.