Art. 4 
 
          Proroghe di termini in materia di infrastrutture 
 
  1. All'articolo 1, comma 165, quarto periodo, della legge 13 luglio
2015, n. 107, le parole: «entro il 30 settembre 2018» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2019». 
  (( 1-bis. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, le parole: « 31 marzo » sono sostituite dalle seguenti: «  30
giugno ». )) 
  2. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016,  n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.
19, la parola «2018», ovunque presente, e' sostituita dalla seguente:
«2019». 
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), del
decreto   legislativo   18   luglio   2005,    n.    171,    relative
all'obbligatorieta' della patente nautica per la conduzione di unita'
aventi motore di cilindrata superiore a 750  cc  a  iniezione  a  due
tempi, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2019. 
  (( 3-bis. All'articolo 27, comma 2, lettera  d),  secondo  periodo,
del  decreto-legge  24  aprile   2017,   n.   50,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole:  «  alla
medesima data » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 2 dicembre
2018 dell'avviso ». 
  3-ter. All'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 24 aprile  2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,  n.
96, le parole: « per il quadriennio 2017-2020 » sono sostituite dalle
seguenti: « per l'anno 2017 » e le parole: « di ciascun anno  »  sono
soppresse. 
  3-quater. Nelle more dell'interlocuzione con la Commissione europea
in ordine al modulo organizzativo per l'affidamento della concessione
dell'infrastruttura autostradale  A22  Brennero-Modena,  all'articolo
13-bis del decreto-legge 16  ottobre  2017,  n.148,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) al comma 3, le parole: « entro il 15 novembre di ciascun anno  »
sono sostituite dalle seguenti: « entro il  15  dicembre  di  ciascun
anno »; 
  b) al comma 4, le parole: « entro  il  30  settembre  2018  »  sono
sostituite dalle seguenti: « entro il 30 novembre 2018 ». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  1,  comma  165,
          quarto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma
          del sistema nazionale di istruzione e formazione  e  delega
          per il riordino delle  disposizioni  legislative  vigenti),
          come modificato dal presente decreto: 
              «165. Al  fine  di  assicurare  la  prosecuzione  e  il
          completamento degli interventi di messa in sicurezza  degli
          edifici scolastici finanziati ai  sensi  dell'articolo  80,
          comma  21,  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,   e
          successive modificazioni,  con  le  delibere  del  Comitato
          interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n.
          102/04 del 20 dicembre  2004,  di  approvazione  del  primo
          programma stralcio, e n. 143/2006 del 17 novembre 2006,  di
          approvazione   del   secondo   programma   stralcio,   come
          rimodulati dalla  delibera  del  CIPE  n.  17/2008  del  21
          febbraio 2008, e' consentito agli enti beneficiari,  previa
          rendicontazione  dei  lavori  eseguiti   da   produrre   al
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge e comunque non oltre il  31  dicembre  2015,
          l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta  per
          la  realizzazione  di  altri  interventi  finalizzati  alla
          sicurezza delle scuole anche sugli  stessi  edifici  e  nel
          rispetto del  limite  complessivo  del  finanziamento  gia'
          autorizzato. Le modalita' della rendicontazione  sono  rese
          note attraverso il sito  web  istituzionale  del  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti  entro  trenta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge.  La
          mancata  rendicontazione  nel  termine  indicato   preclude
          l'utilizzo delle eventuali  risorse  residue  ancora  nella
          disponibilita' dell'ente, che sono versate all'entrata  del
          bilancio dello Stato entro trenta giorni dalla scadenza del
          termine di cui al primo  periodo  del  presente  comma.  Le
          somme, gia' disponibili o  che  si  rendano  disponibili  a
          seguito dei  definanziamenti,  relative  a  interventi  non
          avviati e per i quali  non  siano  stati  assunti  obblighi
          giuridicamente  vincolanti,  anche   giacenti   presso   la
          societa' Cassa depositi e prestiti Spa, sono destinate  dal
          CIPE alle medesime  finalita'  di  edilizia  scolastica  in
          favore di interventi compresi  nella  programmazione  delle
          medesime  regioni  i  cui  territori   sono   oggetto   dei
          definanziamenti, secondo modalita' individuate dallo stesso
          Comitato entro il 31 dicembre 2019. Al fine di garantire la
          sollecita attuazione  dei  programmi  finanziati  ai  sensi
          dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la delibera  del  CIPE  n.
          32/2010 del 13 maggio 2010, e dei programmi  di  intervento
          finanziati ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della  legge
          12 novembre 2011, n. 183, con la delibera del CIPE n. 6 del
          20 gennaio 2012, il parere richiesto ai provveditorati  per
          le opere pubbliche sui progetti definitivi presentati dagli
          enti beneficiari si intende positivamente reso entro trenta
          giorni dalla richiesta, ovvero entro  trenta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge  per  quelli
          presentati   precedentemente.    Gli    enti    beneficiari
          trasmettono  al  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti le aggiudicazioni provvisorie dei lavori entro il
          30 aprile  2016,  pena  la  revoca  dei  finanziamenti.  Le
          risorse oggetto  di  revoca,  gia'  disponibili  o  che  si
          rendano disponibili, sono destinate dal CIPE alle  medesime
          finalita' di edilizia scolastica in  favore  di  interventi
          compresi nella programmazione delle medesime regioni i  cui
          territori  sono  oggetto   dei   definanziamenti,   secondo
          modalita' individuate dal medesimo Comitato. Le  erogazioni
          sono effettuate dal Ministero delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti secondo modalita' operative da definire  a  stato
          di avanzamento dei lavori.». 
              - Il testo dell'articolo 1, comma 1078 della  legge  27
          dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2018-2020), come modificato dalla  presente  legge
          di conversione: 
              «1078.  Le   province   e   le   citta'   metropolitane
          certificano l'avvenuta realizzazione  degli  interventi  di
          cui al comma 1076 entro il 30 giugno successivo all'anno di
          riferimento, mediante apposita comunicazione  al  Ministero
          delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata  o
          parziale realizzazione degli interventi, le  corrispondenti
          risorse  assegnate   alle   singole   province   o   citta'
          metropolitane sono versate ad apposito capitolo dello stato
          di previsione dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  per
          essere riassegnate al fondo di cui al comma 1072.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  9,  comma  2,  del
          decreto-legge 30 dicembre 2016,  n.  244,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Proroga
          e definizione di termini),  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art.   9   (Proroga   di   termini   in   materia   di
          infrastrutture e trasporti). - 1. (Omissis). 
              2. L'entrata in vigore del decreto del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016,  n.  206  e'
          prorogata  al  31  ottobre   2019.   Conseguentemente,   le
          autorizzazioni all'esercizio di attivita' di  formazione  e
          concessione  per  lo   svolgimento   delle   attivita'   di
          salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011,
          sono prorogate al 31 ottobre 2019.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo  39,  comma
          1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio  2005,  n.
          171 (Codice della nautica da diporto  ed  attuazione  della
          direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8
          luglio 2003, n. 172.): 
              «Art. 39 (Patente nautica). - 1. La patente nautica per
          unita' da diporto di lunghezza non superiore a ventiquattro
          metri e' obbligatoria nei seguenti casi, in relazione  alla
          navigazione effettivamente svolta: 
                a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa
          o, comunque, su moto d'acqua; 
                b) per la navigazione nelle acque interne  e  per  la
          navigazione nelle acque marittime entro  sei  miglia  dalla
          costa, quando a bordo dell'unita' e' installato  un  motore
          di cilindrata superiore  a  750  cc  se  a  carburazione  o
          iniezione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione  o  a
          iniezione a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300  cc  se  a
          carburazione o a iniezione a quattro tempi entro bordo, o a
          2.000 cc se a ciclo diesel non sovralimentato, o a 1.300 cc
          se a ciclo  diesel  sovralimentato,  comunque  con  potenza
          superiore a 30 kW o a 40,8 CV». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  27,  comma  2,
          lettera d), secondo periodo, del  decreto-legge  24  aprile
          2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
          giugno  2017,  n.  96  (Disposizioni  urgenti  in   materia
          finanziaria, iniziative a favore degli  enti  territoriali,
          ulteriori interventi per le zone colpite da eventi  sismici
          e misure per lo sviluppo.), come modificato dalla  presente
          legge: 
              «Art. 27 (Misure sul trasporto pubblico locale).  -  1.
          (Omissis). 
              2. A decorrere dall'anno 2018, il riparto del Fondo  di
          cui al comma 1 e' effettuato, entro il 30  giugno  di  ogni
          anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281.  In  caso  di  mancata  intesa  si  applica  quanto
          previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n. 281.  Il  suddetto  riparto  e'  operato
          sulla base dei seguenti criteri: 
                a) suddivisione tra le regioni di una quota  pari  al
          dieci per cento  dell'importo  del  Fondo  sulla  base  dei
          proventi complessivi  da  traffico  e  dell'incremento  dei
          medesimi  registrato,  tenuto  conto  di  quanto   previsto
          dall'articolo 19,  comma  5,  del  decreto  legislativo  19
          novembre  1997,  n.  422,  tra  l'anno  2014  e  l'anno  di
          riferimento, con rilevazione  effettuata  dall'Osservatorio
          di cui all'articolo 1, comma 300, della legge  24  dicembre
          2007,  n.  244.  Negli  anni  successivi,   la   quota   e'
          incrementata del cinque per cento  dell'importo  del  Fondo
          per ciascun anno fino a  raggiungere  il  venti  per  cento
          dell'importo del predetto Fondo; 
                b) suddivisione tra le regioni di una quota pari, per
          il primo anno, al dieci per cento dell'importo del Fondo in
          base a quanto  previsto  dal  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti di determinazione dei  costi
          standard, di cui all'articolo 1, comma 84, della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147. Negli anni successivi  la  quota  e'
          incrementata del cinque per cento  dell'importo  del  Fondo
          per ciascun anno fino a  raggiungere  il  venti  per  cento
          dell'importo del predetto Fondo. Nel riparto di tale  quota
          si tiene conto della presenza di infrastrutture ferroviarie
          di carattere regionale; 
                c)  suddivisione  della  quota  residua  del   Fondo,
          sottratto quanto previsto dalle lettere a) e b), secondo le
          percentuali regionali  di  cui  alla  tabella  allegata  al
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  trasporti,  di
          concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          dell'11 novembre 2014; definizione dei livelli adeguati  di
          servizio di cui al comma 6 che,  a  decorrere  dal  secondo
          anno successivo alla data di entrata in vigore della  legge
          di  conversione  del  presente  decreto,  sostituiscono  le
          predette percentuali regionali, comunque entro i limiti  di
          spesa complessiva prevista dal Fondo stesso; 
                d) riduzione in ciascun anno delle risorse del  Fondo
          da trasferire alle regioni qualora i servizi  di  trasporto
          pubblico locale e  regionale  non  risultino  affidati  con
          procedure  di  evidenza  pubblica  entro  il  31   dicembre
          dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora
          non  ne  risulti  pubblicato  entro  il  2  dicembre   2018
          dell'avviso il bando di gara, nonche' nel caso di gare  non
          conformi alle misure di cui alle delibere dell'Autorita' di
          regolazione dei trasporti adottate ai  sensi  dell'articolo
          37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011,
          n.  201,  convertito,  con  modificazioni  dalla  legge  22
          dicembre 2011,  n.  214,  qualora  bandite  successivamente
          all'adozione delle predette delibere. La riduzione  non  si
          applica ai contratti di servizio affidati alla data del  30
          settembre 2017 in conformita' alle disposizioni di  cui  al
          regolamento (CE) n. 1370/2007,  sino  alla  loro  scadenza,
          nonche' per i servizi  ferroviari  regionali  nel  caso  di
          avvenuta  pubblicazione  alla  medesima   data   ai   sensi
          dell'articolo  7,  comma  2,  del   regolamento   (CE)   n.
          1370/2007. La riduzione, applicata alla quota  di  ciascuna
          regione come determinata ai sensi delle lettere da a) a c),
          e' pari al quindici per cento del valore dei  corrispettivi
          dei contratti di servizio  non  affidati  con  le  predette
          procedure. Le risorse  derivanti  da  tali  riduzioni  sono
          ripartite tra le altre Regioni con le modalita' di  cui  al
          presente comma, lettere a), b) e c);». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 39,  comma  1,  del
          decreto- legge 24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  21   giugno   2017,   n.   96
          (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative  a
          favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
          zone colpite da eventi sismici e misure per lo  sviluppo.),
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 39 (Trasferimenti regionali a province  e  citta'
          metropolitane per funzioni conferite). -  1.  Ai  fini  del
          coordinamento della finanza pubblica, per l'anno 2017,  una
          quota del 20  per  cento  del  fondo  di  cui  all'articolo
          16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, e' riconosciuta a condizione che la  regione  entro
          il 30 giugno abbia certificato, in conformita'  alla  legge
          regionale di attuazione dell'Accordo sancito  tra  Stato  e
          regioni in sede di Conferenza unificata  dell'11  settembre
          2014, l'avvenuta erogazione a ciascuna provincia  e  citta'
          metropolitana del rispettivo territorio delle  risorse  per
          l'esercizio delle funzioni ad esse conferite.  La  predetta
          certificazione e' formalizzata tramite Intesa in Conferenza
          unificata da raggiungere entro  il  10  luglio  di  ciascun
          anno.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   13-bis   del
          decreto-legge 16 ottobre  2017,  n.  148,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2017,   n.   172
          (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
          indifferibili.), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 13-bis (Disposizioni in  materia  di  concessioni
          autostradali). - 1-2 (Omissis). 
              3. A partire dalla  data  dell'affidamento  di  cui  al
          comma 4, il concessionario subentrante  dell'infrastruttura
          autostradale  A22  Brennero-Modena  versa  all'entrata  del
          bilancio dello Stato, entro il 15 dicembre di ciascun anno,
          l'importo di 160 milioni di euro per l'anno 2018  e  di  70
          milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal  2019  al
          2024  e  comunque  fino  a  concorrenza   del   valore   di
          concessione,  che  non   potra'   essere   complessivamente
          inferiore a 580 milioni di euro. Nella  determinazione  del
          valore di concessione, di cui al periodo  precedente,  sono
          in ogni caso considerate le somme gia' erogate dallo  Stato
          per la realizzazione dell'infrastruttura. 
              4. Gli atti convenzionali di concessione sono stipulati
          dal Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  con  i
          concessionari autostradali delle infrastrutture di  cui  al
          comma  1,  dopo  l'approvazione  del  CIPE,  previo  parere
          dell'Autorita' di regolazione dei trasporti sullo schema di
          convenzione e comunque, con riferimento  all'infrastruttura
          autostradale A22  Brennero-Modena,  entro  il  30  novembre
          2018.  I  medesimi  concessionari  mantengono   tutti   gli
          obblighi previsti a legislazione vigente.».