Art. 4 
 
Stralcio dei debiti fino a mille  euro  affidati  agli  agenti  della
                    riscossione dal 2000 al 2010 
 
  1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore  del
presente  decreto,  fino  a  mille  euro,  comprensivo  di  capitale,
interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai
singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2010, ancorche' riferiti  alle  cartelle  per  le
quali e' gia' intervenuta la richiesta di cui  all'articolo  3,  sono
automaticamente annullati. L'annullamento e' effettuato alla data del
31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari
adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del  conseguente  discarico,
senza  oneri  amministrativi  a   carico   dell'ente   creditore,   e
dell'eliminazione dalle  relative  scritture  patrimoniali,  l'agente
della riscossione trasmette  agli  enti  interessati  l'elenco  delle
quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via  telematica,  in
conformita' alle  specifiche  tecniche  di  cui  all'allegato  1  del
decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze  del
15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  142  del  22
giugno 2015. Si applicano le  disposizioni  di  cui  all'articolo  1,
comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
  2. Con riferimento ai debiti di cui al comma 1: 
  a) le somme versate anteriormente alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto restano definitivamente acquisite; 
  b) le somme versate dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto sono imputate alle rate da corrispondersi  per  altri  debiti
eventualmente inclusi nella definizione  agevolata  anteriormente  al
versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in
assenza  anche  di  questi  ultimi,   sono   rimborsate,   ai   sensi
dell'articolo  22,  commi  1-bis,  1-ter  e  1-quater,  del   decreto
legislativo 13  aprile  1999,  n.112.  A  tal  fine,  l'agente  della
riscossione presenta all'ente  creditore  richiesta  di  restituzione
delle somme eventualmente riscosse dalla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, riversate  ai  sensi
dello stesso articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del 1999.  In
caso di mancata  erogazione  nel  termine  di  novanta  giorni  dalla
richiesta, l'agente della riscossione e' autorizzato a compensare  il
relativo importo con le somme da riversare. 
  3. Per il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste  in
essere in relazione alle  quote  annullate  ai  sensi  del  comma  1,
concernenti i carichi erariali e, limitatamente alle  spese  maturate
negli anni 2000-2013, quelli dei comuni, l'agente  della  riscossione
presenta,  entro  il  31  dicembre  2019,  sulla  base  dei   crediti
risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2018, e fatte salve le
anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero
dell'economia e delle finanze. Il rimborso e' effettuato, a decorrere
dal 30 giugno 2020, in venti rate annuali, con  onere  a  carico  del
bilancio dello Stato.  Per  i  restanti  carichi  tale  richiesta  e'
presentata al singolo ente creditore, che  provvede  direttamente  al
rimborso,  fatte  salve  anche  in  questo  caso   le   anticipazioni
eventualmente ottenute, con oneri a proprio carico e con le modalita'
e nei termini previsti dal secondo periodo. 
  4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai debiti
relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lettere a), b) e
c), nonche' alle risorse proprie tradizionali previste  dall'articolo
2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom  del
Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom  del  Consiglio,
del 26 maggio  2014,  e  all'imposta  sul  valore  aggiunto  riscossa
all'importazione. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma 529 dell'articolo
          1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (Legge di stabilita' 2013): 
              "Art. 1 
              1. - 528. Omissis. 
              529. Ai crediti previsti dai commi 527  e  528  non  si
          applicano gli articoli 19 e 20 del decreto  legislativo  13
          aprile 1999, n. 112 e, fatti salvi i casi di dolo,  non  si
          procede a  giudizio  di  responsabilita'  amministrativo  e
          contabile. 
              Omissis." 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 22 del citato
          decreto legislativo n. 112 del 1999: 
              "Art. 22. Termini di riversamento delle somme riscosse 
              1. Il  concessionario  riversa  all'ente  creditore  le
          somme riscosse  entro  il  decimo  giorno  successivo  alla
          riscossione. Per le somme riscosse  attraverso  le  agenzie
          postali e le banche il termine di riversamento decorre  dal
          giorno individuato con decreto del Ministero delle finanze,
          di concerto con il Ministero del  tesoro,  del  bilancio  e
          della programmazione economica. Per gli enti diversi  dallo
          Stato e da quelli previdenziali il termine di  riversamento
          decorre dal giorno successivo allo scadere di  ogni  decade
          di ciascun mese. 
              1-bis. In caso di versamento di somme eccedenti  almeno
          cinquanta euro rispetto a quelle complessivamente richieste
          dall'agente della riscossione,  quest'ultimo  ne  offre  la
          restituzione   all'avente   diritto   notificandogli    una
          comunicazione    delle    modalita'     di     restituzione
          dell'eccedenza. Decorsi tre mesi dalla notificazione  senza
          che  l'avente  diritto  abbia  accettato  la  restituzione,
          ovvero,  per  le  eccedenze  inferiori  a  cinquanta  euro,
          decorsi tre mesi dalla data del pagamento,  l'agente  della
          riscossione riversa le somme eccedenti  all'ente  creditore
          ovvero, se tale ente non  e'  identificato  ne'  facilmente
          identificabile, all'entrata del bilancio  dello  Stato,  ad
          esclusione di una quota pari al 15 per cento, che affluisce
          ad  apposita  contabilita'  speciale.  Il  riversamento  e'
          effettuato il giorno 20 dei mesi di giugno  e  dicembre  di
          ciascun anno. 
              1-ter. La  restituzione  ovvero  il  riversamento  sono
          effettuati   al   netto   dell'importo   delle   spese   di
          notificazione, determinate ai sensi dell'articolo 17, comma
          7-ter, trattenute dall'agente della riscossione a titolo di
          rimborso delle spese sostenute per la notificazione. 
              1-quater. Resta fermo il  diritto  di  chiedere,  entro
          l'ordinario termine di prescrizione, la restituzione  delle
          somme eccedenti di cui al comma  1-bis  all'ente  creditore
          ovvero allo Stato. In caso  di  richiesta  allo  Stato,  le
          somme occorrenti per la restituzione sono  prelevate  dalla
          contabilita' speciale prevista dal comma 1-bis e  riversate
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
          ad  apposito  capitolo  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze. 
              2. Per le somme versate con mezzi diversi dal  contante
          la decorrenza dei termini di riversamento di cui al comma 1
          e' determinata con decreto del Ministero delle finanze,  di
          concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e  della
          programmazione economica. 
              3. Il comma  2  dell'articolo  5  del  decreto-legge  8
          agosto 1996, n. 437, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 24 ottobre 1996, n. 556, e' abrogato." 
              Si  riporta  il   testo   vigente   del   paragrafo   1
          dell'articolo 2 della decisione  2007/436/CE,  Euratom  del
          Consiglio, del 7 giugno  2007  relativa  al  sistema  delle
          risorse proprie delle Comunita' europee: 
              "Articolo 2 
              1. Costituiscono risorse proprie iscritte nel  bilancio
          generale dell'Unione europea le entrate provenienti: 
              a)  da  prelievi,  premi,   importi   supplementari   o
          compensativi, importi o  elementi  aggiuntivi,  dazi  della
          tariffa doganale comune e altri dazi fissati o  da  fissare
          da parte delle istituzioni delle Comunita' sugli scambi con
          paesi terzi,  dazi  doganali  sui  prodotti  che  rientrano
          nell'ambito di applicazione del  trattato,  ormai  scaduto,
          che  istituisce  la  Comunita'  europea   del   carbone   e
          dell'acciaio, nonche'  contributi  e  altri  dazi  previsti
          nell'ambito  dell'organizzazione  comune  dei  mercati  nel
          settore dello zucchero; 
              b)  fatto  salvo  il  paragrafo   4,   secondo   comma,
          dall'applicazione di un'aliquota uniforme, valida per tutti
          gli  Stati  membri,  agli   imponibili   IVA   armonizzati,
          determinati secondo  regole  comunitarie.  L'imponibile  da
          prendere in considerazione a tal fine e' limitato al  50  %
          dell'RNL  di  ciascuno  Stato  membro,  come  stabilito  al
          paragrafo 7; 
              c)  fatto  salvo  il  paragrafo   5,   secondo   comma,
          dall'applicazione  di  un'aliquota  uniforme  -  che  sara'
          fissata secondo la procedura di bilancio, tenuto conto  del
          totale di tutte le altre entrate - alla somma degli RNL  di
          tutti gli Stati membri. 
              Omissis." 
              Il testo del paragrafo 1 dell'articolo 2  della  citata
          decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio
          2014 e' riportato nelle Note all'art. 1.