Art. 4 Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. All'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole «diritto di usare» sono inserite le seguenti: «, in modo accessibile ed efficace,» e dopo le parole «anche ai fini» sono inserite le seguenti: «dell'esercizio dei diritti di accesso e»; b) i commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies sono abrogati.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal presente decreto: «Art. 3 (Diritto all'uso delle tecnologie). - 1. Chiunque ha il diritto di usare, in modo accessibile ed efficace, le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, anche ai fini dell'esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute. 1-bis. 1-ter). La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo; 1-quater. (abrogato) 1-quinquies. (abrogato) 1-sexies. (abrogato)».