Art. 4 
 
               Riordino della disciplina degli Ordini 
                     delle professioni sanitarie 
 
  1. Al decreto legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato  13
settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge  17  aprile  1956,  n.
561, i capi I, II e III sono sostituiti dai seguenti: 
 
                               «Capo I 
              DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE 
 
  Art.  1  (Ordini  delle  professioni   sanitarie).   -   1.   Nelle
circoscrizioni geografiche  corrispondenti  alle  province  esistenti
alla data del  31  dicembre  2012  sono  costituiti  gli  Ordini  dei
medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti,
dei   biologi,   dei   fisici,   dei   chimici,   delle   professioni
infermieristiche,  della  professione  di  ostetrica  e  dei  tecnici
sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e  della  prevenzione.  Qualora  il  numero  dei
professionisti residenti nella circoscrizione geografica  sia  esiguo
in relazione al numero degli  iscritti  a  livello  nazionale  ovvero
sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o
demografico, il Ministero della salute, d'intesa  con  le  rispettive
Federazioni nazionali e sentiti gli Ordini interessati, puo' disporre
che  un  Ordine  abbia  per  competenza  territoriale  due   o   piu'
circoscrizioni geografiche confinanti ovvero una o piu' regioni. 
  2.  Per  l'esercizio  di  funzioni  di  particolare  rilevanza,  il
Ministero  della  salute,  d'intesa  con  le  rispettive  Federazioni
nazionali e sentiti gli Ordini interessati, puo' disporre il  ricorso
a forme di avvalimento o di associazione tra i medesimi. 
  3. Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali: 
    a) sono enti pubblici  non  economici  e  agiscono  quali  organi
sussidiari dello Stato al fine di tutelare  gli  interessi  pubblici,
garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale; 
    b)  sono   dotati   di   autonomia   patrimoniale,   finanziaria,
regolamentare  e  disciplinare  e  sottoposti  alla   vigilanza   del
Ministero  della  salute;  sono  finanziati  esclusivamente   con   i
contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica; 
    c) promuovono  e  assicurano  l'indipendenza,  l'autonomia  e  la
responsabilita' delle professioni e dell'esercizio professionale,  la
qualita'  tecnico-professionale,  la  valorizzazione  della  funzione
sociale, la salvaguardia dei  diritti  umani  e  dei  principi  etici
dell'esercizio   professionale   indicati   nei   rispettivi   codici
deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale
e collettiva; essi non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale; 
    d) verificano il possesso  dei  titoli  abilitanti  all'esercizio
professionale  e  curano  la  tenuta,  anche  informatizzata,  e   la
pubblicita', anche  telematica,  degli  albi  dei  professionisti  e,
laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi; 
    e) assicurano un adeguato sistema di informazione  sull'attivita'
svolta, per garantire accessibilita' e trasparenza alla loro  azione,
in coerenza con i principi del decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.
33; 
    f) partecipano alle procedure relative  alla  programmazione  dei
fabbisogni di professionisti, alle attivita' formative e all'esame di
abilitazione all'esercizio professionale; 
    g)  rendono  il  proprio  parere  obbligatorio  sulla  disciplina
regolamentare dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale,
fermi restando gli altri  casi,  previsti  dalle  norme  vigenti,  di
parere obbligatorio  degli  Ordini  per  l'adozione  di  disposizioni
regolamentari; 
    h) concorrono con le autorita' locali e centrali nello  studio  e
nell'attuazione dei provvedimenti che possano interessare l'Ordine  e
contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative  pubbliche  e
private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attivita'
formative e dei processi di aggiornamento per  lo  sviluppo  continuo
professionale  di  tutti  gli  iscritti  agli  albi,  promuovendo  il
mantenimento dei requisiti  professionali  anche  tramite  i  crediti
formativi acquisiti sul territorio nazionale e all'estero; 
    i)  separano,  nell'esercizio  della  funzione  disciplinare,   a
garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terzieta'  del
giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella  giudicante.
A tal fine, in ogni regione  sono  costituiti  uffici  istruttori  di
albo, composti da un numero compreso tra  cinque  e  undici  iscritti
sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari  di  albo
della corrispettiva  professione,  garantendo  la  rappresentanza  di
tutti gli Ordini,  e  un  rappresentante  estraneo  alla  professione
nominato dal Ministro della salute. Gli uffici istruttori, sulla base
di esposti o su richiesta del presidente della competente commissione
disciplinare   o   d'ufficio,   compiono   gli    atti    preordinati
all'instaurazione   del   procedimento   disciplinare,   sottoponendo
all'organo giudicante la documentazione acquisita  e  le  motivazioni
per  il   proscioglimento   o   per   l'apertura   del   procedimento
disciplinare, formulando in questo caso il  profilo  di  addebito.  I
componenti  degli  uffici  istruttori  non  possono  partecipare   ai
procedimenti relativi agli iscritti al proprio albo di appartenenza; 
    l)  vigilano  sugli  iscritti  agli  albi,  in  qualsiasi   forma
giuridica svolgano la loro attivita' professionale,  compresa  quella
societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo  una  graduazione
correlata alla volontarieta' della condotta,  alla  gravita'  e  alla
reiterazione dell'illecito, tenendo conto  degli  obblighi  a  carico
degli iscritti,  derivanti  dalla  normativa  nazionale  e  regionale
vigente  e  dalle  disposizioni  contenute  nei  contratti  e   nelle
convenzioni nazionali di lavoro. 
  Art. 2 (Organi). - 1. Sono organi degli  Ordini  delle  professioni
sanitarie: 
    a) il presidente; 
    b) il Consiglio direttivo; 
    c) la commissione di  albo,  per  gli  Ordini  comprendenti  piu'
professioni; 
    d) il collegio dei revisori. 
  2. Ciascun Ordine, favorendo l'equilibrio di genere e  il  ricambio
generazionale nella rappresentanza, secondo modalita'  stabilite  con
successivi regolamenti, elegge in assemblea, fra  gli  iscritti  agli
albi, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto: 
    a) il Consiglio direttivo, che, fatto salvo quanto  previsto  per
la professione odontoiatrica dall'articolo 6 della  legge  24  luglio
1985, n. 409, e' costituito  da  sette  componenti  se  gli  iscritti
all'albo non superano il numero di cinquecento, da nove componenti se
gli   iscritti   all'albo   superano   i   cinquecento   ma   non   i
millecinquecento e da quindici componenti se  gli  iscritti  all'albo
superano i millecinquecento; con decreto del Ministro della salute e'
determinata la composizione del Consiglio direttivo  dell'Ordine  dei
tecnici sanitari di radiologia medica e delle  professioni  sanitarie
tecniche,  della  riabilitazione  e  della  prevenzione,  nonche'  la
composizione del Consiglio direttivo  dell'Ordine  delle  professioni
infermieristiche, garantendo comunque un'adeguata  rappresentanza  di
tutte le professioni che ne fanno parte; 
    b) la commissione di albo, che, per la professione odontoiatrica,
e' costituita da cinque componenti del medesimo albo se gli  iscritti
non superano i millecinquecento, da sette componenti se gli  iscritti
superano i millecinquecento ma sono inferiori a  tremila  e  da  nove
componenti se gli iscritti superano i tremila e, per  la  professione
medica,  e'  costituita  dalla  componente   medica   del   Consiglio
direttivo; con decreto del Ministro della salute  e'  determinata  la
composizione delle commissioni di albo  all'interno  dell'Ordine  dei
tecnici sanitari di radiologia medica e delle  professioni  sanitarie
tecniche,  della  riabilitazione  e  della  prevenzione,  nonche'  la
composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine  delle
professioni infermieristiche. 
  3. Il collegio dei revisori e' composto da un  presidente  iscritto
nel Registro dei  revisori  legali  e  da  tre  membri,  di  cui  uno
supplente, eletti tra gli iscritti agli albi. Nel caso di Ordini  con
piu' albi, fermo restando il numero dei componenti, e'  rimessa  allo
statuto l'individuazione di misure atte a garantire la rappresentanza
delle diverse professioni. 
  4. La votazione per l'elezione  del  Consiglio  direttivo  e  della
commissione di albo e' valida in prima  convocazione  quando  abbiano
votato almeno i due quinti degli iscritti o in  seconda  convocazione
qualunque sia il numero dei votanti purche' non inferiore a un quinto
degli iscritti. A partire dalla terza convocazione  la  votazione  e'
valida qualunque sia il numero dei votanti. 
  5. Le votazioni durano da un minimo di due a un massimo  di  cinque
giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche  in  piu'
sedi,  con  forme  e  modalita'  che   ne   garantiscano   la   piena
accessibilita' in ragione del numero  degli  iscritti,  dell'ampiezza
territoriale e delle caratteristiche  geografiche.  Qualora  l'Ordine
abbia un numero di iscritti superiore a cinquemila, la  durata  delle
votazioni non puo' essere inferiore a tre giorni. I  risultati  delle
votazioni devono essere comunicati entro quindici giorni  da  ciascun
Ordine alla rispettiva Federazione nazionale  e  al  Ministero  della
salute. Con decreto del Ministro  della  salute,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, sono definite le  procedure  per  la  composizione  dei
seggi elettorali in modo tale da garantire la terzieta' di chi ne  fa
parte,  le  procedure  per  l'indizione  delle   elezioni,   per   la
presentazione delle liste e per lo svolgimento  delle  operazioni  di
voto e di scrutinio  nonche'  le  modalita'  di  conservazione  delle
schede, prevedendo la possibilita' per gli Ordini di stabilire che le
votazioni abbiano luogo con modalita' telematiche. 
  6. Avverso la validita'  delle  operazioni  elettorali  e'  ammesso
ricorso alla Commissione centrale per gli  esercenti  le  professioni
sanitarie. 
  7. I componenti del Consiglio direttivo durano  in  carica  quattro
anni e l'assemblea per la loro elezione  deve  essere  convocata  nel
terzo  quadrimestre  dell'anno  in  cui  il   Consiglio   scade.   La
proclamazione  degli  eletti  deve  essere  effettuata  entro  il  31
dicembre dello stesso anno. 
  8. Ogni Consiglio direttivo elegge nel proprio seno, a  maggioranza
assoluta dei suoi componenti, il presidente, il vice  presidente,  il
tesoriere e il  segretario,  che  possono  essere  sfiduciati,  anche
singolarmente, con la maggioranza dei due terzi  dei  componenti  del
Consiglio. Chi ha svolto tali incarichi puo'  essere  rieletto  nella
stessa carica consecutivamente una sola volta. 
  9. Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine, di cui convoca e
presiede il Consiglio direttivo e le  assemblee  degli  iscritti;  il
vice presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento ed
esercita le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente. 
  10. In caso di piu' albi nello stesso Ordine, con le  modalita'  di
cui al comma 8 ogni commissione di albo elegge e puo'  sfiduciare  il
presidente, il vice presidente e, per  gli  albi  con  un  numero  di
iscritti superiore a  mille,  il  segretario.  Il  presidente  ha  la
rappresentanza dell'albo, di cui convoca e presiede  la  commissione.
Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di necessita' ed
esercita le funzioni a lui delegate, comprese  quelle  inerenti  alla
segreteria della commissione in relazione agli albi con un numero  di
iscritti pari o inferiore a mille. 
  Art. 3 (Compiti del Consiglio  direttivo  e  della  commissione  di
albo). - 1. Al Consiglio direttivo  di  ciascun  Ordine  spettano  le
seguenti attribuzioni: 
    a) iscrivere i professionisti  all'Ordine  nel  rispettivo  albo,
compilare e tenere gli albi dell'Ordine e pubblicarli  all'inizio  di
ogni anno; 
    b) vigilare sulla conservazione del  decoro  e  dell'indipendenza
dell'Ordine; 
    c) designare i  rappresentanti  dell'Ordine  presso  commissioni,
enti e organizzazioni di carattere provinciale o comunale; 
    d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a  facilitare
il progresso culturale degli  iscritti,  anche  in  riferimento  alla
formazione universitaria finalizzata all'accesso alla professione; 
    e) interporsi, se richiesto, nelle controversie fra gli iscritti,
o fra un iscritto e persona o ente a favore dei  quali  questi  abbia
prestato o presti la propria  opera  professionale,  per  ragioni  di
spese, di  onorari  e  per  altre  questioni  inerenti  all'esercizio
professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in  caso
di mancata conciliazione, dando  il  suo  parere  sulle  controversie
stesse; 
    f) provvedere all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine e
proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti  il  bilancio
preventivo e il conto consuntivo; 
    g) proporre all'approvazione  dell'assemblea  degli  iscritti  la
tassa annuale, anche diversificata  tenendo  conto  delle  condizioni
economiche e lavorative degli iscritti, necessaria a coprire le spese
di gestione, nonche' la tassa per  il  rilascio  dei  pareri  per  la
liquidazione degli onorari. 
  2. Alle commissioni di albo spettano le seguenti attribuzioni: 
    a) proporre al  Consiglio  direttivo  l'iscrizione  all'albo  del
professionista; 
    b) assumere, nel rispetto dell'integrita' funzionale dell'Ordine,
la rappresentanza esponenziale della professione e, negli Ordini  con
piu' albi, esercitare le attribuzioni di cui alle lettere c),  d)  ed
e) del comma 1, eccettuati i casi in cui le designazioni di cui  alla
suddetta lettera c) concernono uno o piu' rappresentanti  dell'intero
Ordine; 
    c) adottare e dare esecuzione ai provvedimenti  disciplinari  nei
confronti  di  tutti  gli  iscritti  all'albo  e  a  tutte  le  altre
disposizioni di Ordine disciplinare e sanzionatorio  contenute  nelle
leggi e nei regolamenti in vigore; 
    d) esercitare le funzioni gestionali comprese  nell'ambito  delle
competenze proprie, come individuate dalla legge e dallo statuto; 
    e) dare il proprio concorso alle autorita' locali nello studio  e
nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la
professione. 
  3. Per gli Ordini che comprendono un'unica professione le  funzioni
e  i  compiti  della  commissione  di  albo  spettano  al   Consiglio
direttivo. 
  4. Contro i provvedimenti per  le  materie  indicate  ai  commi  1,
lettera a), e 2, lettere a) e c), e  quelli  adottati  ai  sensi  del
comma 3 nelle medesime materie, e' ammesso ricorso  alla  Commissione
centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. 
  Art. 4 (Scioglimento dei Consigli direttivi e delle commissioni  di
albo). - 1. I Consigli  direttivi  e  le  commissioni  di  albo  sono
sciolti quando non  siano  in  grado  di  funzionare  regolarmente  o
qualora si configurino gravi violazioni della normativa vigente. 
  2. Lo scioglimento e'  disposto  con  decreto  del  Ministro  della
salute, sentite le rispettive Federazioni nazionali.  Con  lo  stesso
decreto e' nominata una commissione straordinaria di tre  componenti,
di cui non  piu'  di  due  iscritti  agli  albi  professionali  della
categoria  e  uno  individuato  dal  Ministro  della   salute.   Alla
commissione competono tutte le attribuzioni  del  Consiglio  o  della
commissione disciolti. 
  3. Entro tre mesi dallo scioglimento si deve procedere  alle  nuove
elezioni. 
  4. Il nuovo Consiglio eletto dura in carica quattro anni. 
 
                               Capo II 
                      DEGLI ALBI PROFESSIONALI 
 
  Art. 5 (Albi professionali). - 1. Ciascun Ordine ha uno o piu' albi
permanenti, in cui sono iscritti i  professionisti  della  rispettiva
professione, ed  elenchi  per  categorie  di  professionisti  laddove
previsti da specifiche norme. 
  2. Per l'esercizio di  ciascuna  delle  professioni  sanitarie,  in
qualunque forma  giuridica  svolto,  e'  necessaria  l'iscrizione  al
rispettivo albo. 
  3. Per l'iscrizione all'albo e' necessario: 
    a) avere il pieno godimento dei diritti civili; 
    b) essere in possesso del prescritto titolo ed  essere  abilitati
all'esercizio professionale in Italia; 
    c) avere la residenza o il domicilio o esercitare la  professione
nella circoscrizione dell'Ordine. 
  4.  Fermo  restando  quanto  disposto  dal  decreto  legislativo  9
novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle  qualifiche
professionali, possono essere  iscritti  all'albo  gli  stranieri  in
possesso dei requisiti di cui al comma 3, che siano in regola con  le
norme in materia di ingresso e soggiorno in Italia. 
  5. Gli iscritti che si stabiliscono in un Paese  estero  possono  a
domanda conservare l'iscrizione all'Ordine professionale italiano  di
appartenenza. 
  Art.  6  (Cancellazione   dall'albo   professionale).   -   1.   La
cancellazione  dall'albo  e'  pronunziata  dal  Consiglio  direttivo,
d'ufficio o su richiesta del Ministro della salute o del  procuratore
della Repubblica, nei casi: 
    a) di perdita del godimento dei diritti civili; 
    b) di  accertata  carenza  dei  requisiti  professionali  di  cui
all'articolo 5, comma 3, lettera b); 
    c) di rinunzia all'iscrizione; 
    d)  di  morosita'  nel  pagamento  dei  contributi  previsti  dal
presente decreto; 
    e)   di   trasferimento   all'estero,   salvo   quanto   previsto
dall'articolo 5, comma 5. 
  2. La cancellazione, tranne nei casi di cui al comma 1, lettera c),
non puo' essere pronunziata se non dopo aver  sentito  l'interessato,
ovvero dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per  tre
mesi  consecutivi.  La  cancellazione  ha  efficacia  in   tutto   il
territorio nazionale. 
 
                              Capo III 
                     DELLE FEDERAZIONI NAZIONALI 
 
  Art. 7 (Federazioni nazionali). - 1. Gli Ordini  territoriali  sono
riuniti in Federazioni nazionali con sede in Roma,  che  assumono  la
rappresentanza esponenziale delle rispettive professioni presso  enti
e istituzioni nazionali, europei e internazionali. 
  2. Alle Federazioni nazionali sono attribuiti compiti di  indirizzo
e coordinamento e di  supporto  amministrativo  agli  Ordini  e  alle
Federazioni regionali, ove costituite, nell'espletamento dei  compiti
e delle funzioni istituzionali. 
  3.  Le  Federazioni  nazionali  emanano  il  codice   deontologico,
approvato nei rispettivi Consigli nazionali da almeno tre quarti  dei
consiglieri presidenti di Ordine e rivolto a tutti gli iscritti  agli
Ordini territoriali, che lo recepiscono  con  delibera  dei  Consigli
direttivi. 
  Art. 8 (Organi delle Federazioni nazionali). - 1. Sono organi delle
Federazioni nazionali: 
    a) il presidente; 
    b) il Consiglio nazionale; 
    c) il Comitato centrale; 
    d) la commissione di albo, per le Federazioni  comprendenti  piu'
professioni; 
    e) il collegio dei revisori. 
  2. Le Federazioni sono dirette dal Comitato centrale costituito  da
quindici componenti, fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  6
della legge 24 luglio 1985, n. 409. 
  3. Il collegio dei revisori e' composto da un  presidente  iscritto
nel Registro dei  revisori  legali  e  da  tre  membri,  di  cui  uno
supplente, eletti tra gli iscritti agli albi. 
  4. La commissione per gli iscritti all'albo  degli  odontoiatri  si
compone di nove membri eletti dai  presidenti  delle  commissioni  di
albo  territoriali  contestualmente  e  con  le  stesse  modalita'  e
procedure di cui ai commi 8, 9 e 10. I primi  eletti  entrano  a  far
parte del Comitato centrale della Federazione nazionale a  norma  dei
commi secondo e terzo dell'articolo 6 della legge 24 luglio 1985,  n.
409. La commissione di albo per la professione medica  e'  costituita
dalla componente  medica  del  Comitato  centrale.  Con  decreto  del
Ministro  della  salute  e'   determinata   la   composizione   delle
commissioni di albo all'interno  della  Federazione  nazionale  degli
Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle  professioni
sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonche'
la  composizione  delle  commissioni  di   albo   all'interno   della
Federazione    nazionale    degli    Ordini     delle     professioni
infermieristiche. 
  5.  I  rappresentanti  di  albo  eletti   si   costituiscono   come
commissione  disciplinare  di  albo  con  funzione   giudicante   nei
confronti  dei  componenti   dei   Consigli   direttivi   dell'Ordine
appartenenti al medesimo albo e nei confronti  dei  componenti  delle
commissioni di albo territoriali. E' istituito l'ufficio  istruttorio
nazionale di albo, costituito da cinque  componenti  sorteggiati  tra
quelli facenti parte dei corrispettivi uffici istruttori regionali  e
da un rappresentante estraneo alla professione nominato dal  Ministro
della salute. 
  6. Ogni Comitato centrale elegge nel proprio  seno,  a  maggioranza
assoluta degli aventi diritto, il presidente, il vice presidente,  il
tesoriere e il  segretario,  che  possono  essere  sfiduciati,  anche
singolarmente, con la maggioranza qualificata  dei  due  terzi  degli
aventi diritto. Chi ha svolto tali  incarichi  puo'  essere  rieletto
nella stessa carica consecutivamente una sola volta. 
  7. Il presidente ha la rappresentanza  della  Federazione,  di  cui
convoca e presiede il Comitato centrale  e  il  Consiglio  nazionale,
composto  dai  presidenti  degli  Ordini   professionali;   il   vice
presidente lo sostituisce in caso  di  assenza  o  di  impedimento  e
disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente. 
  8. I Comitati centrali sono eletti dai  presidenti  dei  rispettivi
Ordini, nel primo trimestre  dell'anno  successivo  all'elezione  dei
presidenti e dei Consigli direttivi degli Ordini  professionali,  tra
gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio
segreto, favorendo l'equilibrio di genere e il ricambio generazionale
nella rappresentanza, con le  modalita'  determinate  con  successivi
regolamenti. I Comitati centrali durano in carica quattro anni. 
  9. Ciascun presidente dispone  di  un  voto  per  ogni  cinquecento
iscritti  e  frazione  di  almeno   duecentocinquanta   iscritti   al
rispettivo albo. 
  10. Avverso la validita' delle  operazioni  elettorali  e'  ammesso
ricorso alla Commissione centrale per gli  esercenti  le  professioni
sanitarie. 
  11.  Il  Consiglio  nazionale  e'  composto  dai   presidenti   dei
rispettivi Ordini. 
  12. Spetta  al  Consiglio  nazionale  l'approvazione  del  bilancio
preventivo e del conto consuntivo della Federazione su  proposta  del
Comitato centrale, nonche' l'approvazione del codice  deontologico  e
dello statuto e delle loro eventuali modificazioni. 
  13. Il Consiglio nazionale,  su  proposta  del  Comitato  centrale,
stabilisce il contributo annuo che ciascun  Ordine  deve  versare  in
rapporto al numero dei propri iscritti per le spese di  funzionamento
della Federazione. 
  14.  All'amministrazione  dei  beni  spettanti   alla   Federazione
provvede il Comitato centrale. 
  15. Al  Comitato  centrale  di  ciascuna  Federazione  spettano  le
seguenti attribuzioni: 
    a) predisporre, aggiornare e pubblicare gli albi  e  gli  elenchi
unici nazionali degli iscritti; 
    b) vigilare, sul piano nazionale, sulla conservazione del  decoro
e dell'indipendenza delle rispettive professioni; 
    c) coordinare e  promuovere  l'attivita'  dei  rispettivi  Ordini
nelle materie che, in quanto inerenti  alle  funzioni  proprie  degli
Ordini, richiedono uniformita' di interpretazione ed applicazione; 
    d)  promuovere  e  favorire,  sul  piano  nazionale,   tutte   le
iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d); 
    e)  designare   i   rappresentanti   della   Federazione   presso
commissioni, enti od organizzazioni di carattere  nazionale,  europeo
ed internazionale; 
    f) dare direttive di massima per la soluzione delle  controversie
di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3. 
  16. Alle commissioni di albo di ciascuna  Federazione  spettano  le
seguenti attribuzioni: 
    a) dare il proprio concorso alle autorita' centrali nello  studio
e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano  interessare
la professione; 
    b) esercitare il potere disciplinare, a norma del comma 5; 
    c) nelle Federazioni con piu' albi, esercitare le funzioni di cui
alle lettere d), e) ed f) del comma 15, eccettuati i casi in  cui  le
designazioni di cui alla suddetta lettera e) concernano  uno  o  piu'
rappresentanti dell'intera Federazione. 
  17. In caso di piu' albi nella stessa Federazione, con le modalita'
di cui al comma 6 ogni commissione di albo elegge e  puo'  sfiduciare
il presidente, il vice presidente e il segretario. Il  presidente  ha
la rappresentanza dell'albo e convoca e presiede la commissione; puo'
inoltre convocare e presiedere l'assemblea dei presidenti di albo. Il
vice presidente sostituisce il presidente in caso  di  necessita'  ed
esercita le funzioni a lui delegate. Il segretario svolge le funzioni
inerenti alla segreteria della commissione. 
  18. Per le Federazioni  che  comprendono  un'unica  professione  le
funzioni ed i compiti della commissione di albo spettano al  Comitato
centrale. 
  19. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 16,  lettera
b), e del comma 18 e' ammesso ricorso alla Commissione  centrale  per
gli esercenti le professioni sanitarie. 
  20. I Comitati centrali e  le  commissioni  di  albo  sono  sciolti
quando non siano in grado di funzionare  regolarmente  o  qualora  si
configurino gravi violazioni della normativa vigente. Lo scioglimento
e' disposto con decreto del Ministro  della  salute.  Con  lo  stesso
decreto  e'  nominata  una  commissione   straordinaria   di   cinque
componenti, di cui non piu' di due iscritti agli  albi  professionali
della categoria; alla commissione competono tutte le attribuzioni del
Comitato  o  della  commissione  disciolti.  Entro  tre  mesi   dallo
scioglimento si deve procedere alle nuove elezioni. Il nuovo Comitato
centrale eletto dura in carica quattro anni». 
  2. I presidenti delle Federazioni nazionali di cui all'articolo  8,
comma 1, lettera a), del decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio
dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato  dal  comma  1
del presente articolo, sono membri di diritto del Consiglio superiore
di sanita'. 
  3. Gli Ordini e i rispettivi organi in essere alla data di  entrata
in vigore della presente legge restano in carica fino alla  fine  del
proprio  mandato  con  le  competenze  ad   essi   attribuite   dalla
legislazione vigente; il rinnovo avviene con  le  modalita'  previste
dalle disposizioni di cui al  presente  articolo  e  dai  regolamenti
attuativi di cui al comma 5. 
  4. Gli organi delle Federazioni nazionali di  cui  all'articolo  8,
comma 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato  13
settembre 1946, n. 233, restano in carica fino alla fine del  proprio
mandato; il loro rinnovo avviene  con  le  modalita'  previste  dalle
disposizioni di cui al presente articolo e dai regolamenti  attuativi
di cui al comma 5. 
  5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, mediante uno o piu' regolamenti adottati con  decreto
del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 17, comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano e  previo  parere  delle  Federazioni
nazionali  interessate,  da  esprimere  entro  trenta  giorni   dalla
richiesta. Tali regolamenti disciplinano: 
    a) le norme relative all'elezione, con metodo democratico,  degli
organi,  ivi  comprese  le  commissioni  di  albo,  il  regime  delle
incompatibilita' e, fermo restando quanto disposto dagli articoli  2,
comma 8, secondo periodo, e 8, comma 6, secondo periodo, del  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13  settembre  1946,  n.
233, come sostituiti dal comma 1 del presente articolo, il limite dei
mandati degli  organi  degli  Ordini  e  delle  relative  Federazioni
nazionali; 
    b)  i  criteri  e  le  modalita'  per  l'applicazione   di   atti
sostitutivi o per lo scioglimento degli Ordini; 
    c) la tenuta degli albi, le iscrizioni e le  cancellazioni  dagli
albi stessi; 
    d) la riscossione  ed  erogazione  dei  contributi,  la  gestione
amministrativa e contabile degli Ordini e delle Federazioni; 
    e) l'istituzione delle  assemblee  dei  presidenti  di  albo  con
funzioni di indirizzo e coordinamento delle attivita' istituzionali a
questi affidate; 
    f)  le  sanzioni,  opportunamente  graduate,  ed  i  procedimenti
disciplinari, i ricorsi  e  la  procedura  dinanzi  alla  Commissione
centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. 
  6. Lo statuto delle Federazioni nazionali, approvato  dai  Consigli
nazionali, definisce: 
    a) la costituzione e l'articolazione delle Federazioni  regionali
o  interregionali,  il  loro  funzionamento  e  le  modalita'   della
contribuzione strettamente necessaria all'assolvimento delle funzioni
di rappresentanza esponenziale delle professioni presso gli enti e le
istituzioni regionali di riferimento; 
    b) le attribuzioni di funzioni e le  modalita'  di  funzionamento
degli organi; 
    c) le modalita' di articolazione territoriale degli Ordini; 
    d) l'organizzazione e  gestione  degli  uffici,  del  patrimonio,
delle risorse umane e finanziarie. 
  7. Fino alla data di entrata in  vigore  dei  regolamenti  e  degli
statuti di cui rispettivamente ai commi  5  e  6  si  applicano,  per
quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 5 aprile  1950,  n.  221,  nonche'  i
regolamenti di organizzazione delle Federazioni nazionali. 
  8. A decorrere dalla data di entrata in vigore  dei  regolamenti  e
degli statuti di cui rispettivamente ai commi 5 e  6,  sono  abrogati
gli articoli 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del decreto  legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. 
  9. Dalla data di entrata in vigore della presente legge  i  collegi
delle professioni sanitarie e  le  rispettive  Federazioni  nazionali
sono trasformati nel modo seguente: 
    a)  i  collegi  e  le  Federazioni  nazionali  degli   infermieri
professionali,  degli  assistenti  sanitari   e   delle   vigilatrici
d'infanzia (IPASVI) in Ordini delle  professioni  infermieristiche  e
Federazione    nazionale    degli    Ordini     delle     professioni
infermieristiche. L'albo degli  infermieri  professionali  assume  la
denominazione di albo  degli  infermieri.  L'albo  delle  vigilatrici
d'infanzia  assume  la  denominazione  di   albo   degli   infermieri
pediatrici; 
    b) i collegi delle ostetriche  in  Ordini  della  professione  di
ostetrica; 
    c) i collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica in  Ordini
dei  tecnici  sanitari  di  radiologia  medica  e  delle  professioni
sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; 
    d) nel caso in cui  il  numero  degli  iscritti  a  un  albo  sia
superiore a cinquantamila unita', il rappresentante legale  dell'albo
puo' richiedere al Ministero della salute l'istituzione di  un  nuovo
Ordine che assuma la denominazione  corrispondente  alla  professione
sanitaria svolta; la costituzione del nuovo  Ordine  avviene  secondo
modalita' e termini stabiliti con decreto del Ministro  della  salute
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  10. La professione di assistente sanitario  confluisce  nell'Ordine
di cui al comma  9,  lettera  c),  del  presente  articolo  ai  sensi
dell'articolo 4 della legge 1º febbraio 2006, n. 43. 
  11. Le Federazioni nazionali  degli  Ordini  di  cui  al  comma  9,
lettere a), b) e c), assumono la denominazione,  rispettivamente,  di
Federazione    nazionale    degli    Ordini     delle     professioni
infermieristiche,   Federazione   nazionale   degli   Ordini    della
professione di ostetrica e Federazione  nazionale  degli  Ordini  dei
tecnici sanitari di radiologia medica e delle  professioni  sanitarie
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. 
  12. Agli Ordini di cui al comma 9 si applicano le  disposizioni  di
cui al decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato  13
settembre 1946, n. 233, come modificato  dal  comma  1  del  presente
articolo. 
  13. Entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, con decreto del Ministro della salute, oltre all'albo
dei tecnici sanitari di radiologia medica e all'albo degli assistenti
sanitari sono istituiti, presso gli Ordini di cui al comma 9, lettera
c),  gli   albi   delle   professioni   sanitarie   tecniche,   della
riabilitazione e della prevenzione, ai  quali  possono  iscriversi  i
laureati abilitati  all'esercizio  di  tali  professioni,  nonche'  i
possessori  di  titoli  equipollenti  o   equivalenti   alla   laurea
abilitante, ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n.
42. 
  14. Fino alla piena  funzionalita'  degli  albi  delle  professioni
sanitarie tecniche, della riabilitazione  e  della  prevenzione  sono
garantite le attuali rappresentativita' e  operativita'  dei  tecnici
sanitari di radiologia medica in  seno  ai  neocostituiti  Ordini,  e
relativa Federazione nazionale, dei tecnici  sanitari  di  radiologia
medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e
della prevenzione. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il decreto legislativo  del  Capo  provvisorio  dello
          Stato 13 settembre 1946, n. 233, reca «Ricostituzione degli
          Ordini delle professioni  sanitarie  e  per  la  disciplina
          dell'esercizio delle professioni stesse». 
              - La legge 17 aprile 1956, n. 561,  reca  «Ratifica  ai
          sensi dell'art. 6 del decreto  legislativo  luogotenenziale
          16 marzo 1946, n. 98, di decreti  legislativi  emanati  dal
          Governo durante il periodo della Costituente». 
              - Si riporta il testo dei capi I, II e III  del  citato
          decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  13
          settembre 1946, n.  233,  come  sostituiti  dalla  presente
          legge: 
 
                                    «Capo I 
                   DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE 
 
              Art. 1 (Ordini delle professioni sanitarie). - 1. Nelle
          circoscrizioni  geografiche  corrispondenti  alle  province
          esistenti alla data del 31 dicembre  2012  sono  costituiti
          gli Ordini dei medici-chirurghi e  degli  odontoiatri,  dei
          veterinari, dei farmacisti, dei biologi,  dei  fisici,  dei
          chimici,   delle   professioni   infermieristiche,    della
          professione  di  ostetrica  e  dei  tecnici   sanitari   di
          radiologia medica e delle professioni  sanitarie  tecniche,
          della riabilitazione e della prevenzione. Qualora il numero
          dei   professionisti   residenti    nella    circoscrizione
          geografica sia esiguo in relazione al numero degli iscritti
          a livello nazionale  ovvero  sussistano  altre  ragioni  di
          carattere storico, topografico, sociale o  demografico,  il
          Ministero  della  salute,  d'intesa   con   le   rispettive
          Federazioni nazionali e  sentiti  gli  Ordini  interessati,
          puo'  disporre  che  un   Ordine   abbia   per   competenza
          territoriale  due   o   piu'   circoscrizioni   geografiche
          confinanti ovvero una o piu' regioni. 
              2.  Per  l'esercizio   di   funzioni   di   particolare
          rilevanza, il  Ministero  della  salute,  d'intesa  con  le
          rispettive  Federazioni  nazionali  e  sentiti  gli  Ordini
          interessati,  puo'  disporre  il   ricorso   a   forme   di
          avvalimento o di associazione tra i medesimi. 
              3. Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali: 
                a) sono enti pubblici non economici e agiscono  quali
          organi sussidiari dello  Stato  al  fine  di  tutelare  gli
          interessi pubblici,  garantiti  dall'ordinamento,  connessi
          all'esercizio professionale; 
                b)   sono   dotati   di    autonomia    patrimoniale,
          finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla
          vigilanza  del  Ministero  della  salute;  sono  finanziati
          esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri
          per la finanza pubblica; 
                c)   promuovono    e    assicurano    l'indipendenza,
          l'autonomia  e  la  responsabilita'  delle  professioni   e
          dell'esercizio       professionale,       la       qualita'
          tecnico-professionale, la  valorizza-zione  della  funzione
          sociale, la salvaguardia dei diritti umani e  dei  principi
          etici dell'esercizio professionale indicati nei  rispettivi
          codici deontologici, al fine di garantire la  tutela  della
          salute individuale e collettiva; essi non svolgono ruoli di
          rappresentanza sindacale; 
                d)  verificano  il  possesso  dei  titoli  abilitanti
          all'esercizio  professionale  e  curano  la  tenuta,  anche
          informatizzata, e la pubblicita', anche  telematica,  degli
          albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di
          specifici elenchi; 
                e) assicurano un  adeguato  sistema  di  informazione
          sull'attivita'  svolta,  per  garantire  accessibilita'   e
          trasparenza alla loro azione, in coerenza  con  i  principi
          del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
                f)   partecipano   alle   procedure   relative   alla
          programmazione  dei  fabbisogni  di  professionisti,   alle
          attivita'   formative   e   all'esame    di    abilitazione
          all'esercizio professionale; 
                g)  rendono  il  proprio  parere  obbligatorio  sulla
          disciplina   regolamentare   dell'esame   di   abilitazione
          all'esercizio professionale, fermi restando gli altri casi,
          previsti dalle norme vigenti, di parere obbligatorio  degli
          Ordini per l'adozione di disposizioni regolamentari; 
                h) concorrono con  le  autorita'  locali  e  centrali
          nello  studio  e  nell'attuazione  dei  provvedimenti   che
          possano  interessare  l'Ordine  e  contribuiscono  con   le
          istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private  alla
          promozione, organizzazione e  valutazione  delle  attivita'
          formative e dei processi di aggiornamento per  lo  sviluppo
          continuo professionale di tutti  gli  iscritti  agli  albi,
          promuovendo il  mantenimento  dei  requisiti  professionali
          anche tramite i crediti formativi acquisiti sul  territorio
          nazionale e all'estero; 
                i)   separano,    nell'esercizio    della    funzione
          disciplinare,   a   garanzia   del   diritto   di   difesa,
          dell'autonomia e della terzieta' del giudizio disciplinare,
          la funzione istruttoria da quella giudicante. A  tal  fine,
          in ogni regione sono costituiti uffici istruttori di  albo,
          composti da un numero compreso tra cinque e undici iscritti
          sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari
          di albo  della  corrispettiva  professione,  garantendo  la
          rappresentanza di tutti gli  Ordini,  e  un  rappresentante
          estraneo  alla  professione  nominato  dal  Ministro  della
          salute. Gli uffici istruttori, sulla base di esposti  o  su
          richiesta  del  presidente  della  competente   commissione
          disciplinare o d'ufficio,  compiono  gli  atti  preordinati
          all'instaurazione    del     procedimento     disciplinare,
          sottoponendo  all'organo   giudicante   la   documentazione
          acquisita e le motivazioni per  il  proscioglimento  o  per
          l'apertura del  procedimento  disciplinare,  formulando  in
          questo caso il profilo  di  addebito.  I  componenti  degli
          uffici istruttori non possono partecipare  ai  procedimenti
          relativi agli iscritti al proprio albo di appartenenza; 
                l) vigilano sugli iscritti agli  albi,  in  qualsiasi
          forma giuridica svolgano la loro  attivita'  professionale,
          compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari
          secondo una graduazione correlata alla volontarieta'  della
          condotta, alla gravita' e alla reiterazione  dell'illecito,
          tenendo conto  degli  obblighi  a  carico  degli  iscritti,
          derivanti dalla normativa nazionale e regionale  vigente  e
          dalle  disposizioni  contenute  nei   contratti   e   nelle
          convenzioni nazionali di lavoro. 
              Art. 2 (Organi). - 1. Sono organi  degli  Ordini  delle
          professioni sanitarie: 
                a) il presidente; 
                b) il Consiglio direttivo; 
                c)  la  commissione   di   albo,   per   gli   Ordini
          comprendenti piu' professioni; 
                d) il collegio dei revisori. 
              2. Ciascun Ordine, favorendo l'equilibrio di  genere  e
          il ricambio  generazionale  nella  rappresentanza,  secondo
          modalita' stabilite con successivi regolamenti,  elegge  in
          assemblea,  fra  gli  iscritti  agli  albi,  a  maggioranza
          relativa dei voti ed a scrutinio segreto: 
                a) il Consiglio direttivo, che,  fatto  salvo  quanto
          previsto per la professione odontoiatrica dall'art. 6 della
          legge 24 luglio  1985,  n.  409,  e'  costituito  da  sette
          componenti se gli iscritti all'albo non superano il  numero
          di cinquecento, da nove componenti se gli iscritti all'albo
          superano i cinquecento  ma  non  i  millecinquecento  e  da
          quindici componenti se gli  iscritti  all'albo  superano  i
          millecinquecento; con decreto del Ministro della salute  e'
          determinata  la  composizione   del   Consiglio   direttivo
          dell'Ordine dei tecnici sanitari  di  radiologia  medica  e
          delle professioni sanitarie tecniche, della  riabilitazione
          e della prevenzione, nonche' la composizione del  Consiglio
          direttivo dell'Ordine delle  professioni  infermieristiche,
          garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutte  le
          professioni che ne fanno parte; 
                b) la commissione di albo, che,  per  la  professione
          odontoiatrica,  e'  costituita  da  cinque  componenti  del
          medesimo   albo   se   gli   iscritti   non   superano    i
          millecinquecento,  da  sette  componenti  se  gli  iscritti
          superano i millecinquecento ma sono inferiori a  tremila  e
          da nove componenti se gli iscritti superano  i  tremila  e,
          per la professione medica, e' costituita  dalla  componente
          medica del Consiglio direttivo; con  decreto  del  Ministro
          della  salute  e'   determinata   la   composizione   delle
          commissioni di albo  all'interno  dell'Ordine  dei  tecnici
          sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie
          tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonche'
          la  composizione  delle  commissioni  di  albo  all'interno
          dell'Ordine delle professioni infermieristiche. 
              3.  Il  collegio  dei  revisori  e'  composto   da   un
          presidente iscritto nel Registro dei revisori legali  e  da
          tre membri, di cui uno supplente, eletti tra  gli  iscritti
          agli albi. Nel caso di Ordini con piu' albi, fermo restando
          il  numero  dei  componenti,  e'   rimessa   allo   statuto
          l'individuazione   di   misure   atte   a   garantire    la
          rappresentanza delle diverse professioni. 
              4. La votazione per l'elezione del Consiglio  direttivo
          e della commissione di albo e' valida in prima convocazione
          quando abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti  o
          in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti
          purche' non inferiore a un quinto degli iscritti. A partire
          dalla terza convocazione la votazione e'  valida  qualunque
          sia il numero dei votanti. 
              5. Le votazioni durano da un minimo di due a un massimo
          di cinque giorni consecutivi, di  cui  uno  festivo,  e  si
          svolgono anche in piu' sedi, con forme e modalita'  che  ne
          garantiscano la piena accessibilita' in ragione del  numero
          degli  iscritti,   dell'ampiezza   territoriale   e   delle
          caratteristiche  geografiche.  Qualora  l'Ordine  abbia  un
          numero di iscritti superiore a cinquemila, la durata  delle
          votazioni  non  puo'  essere  inferiore  a  tre  giorni.  I
          risultati delle votazioni devono  essere  comunicati  entro
          quindici  giorni  da   ciascun   Ordine   alla   rispettiva
          Federazione nazionale e  al  Ministero  della  salute.  Con
          decreto  del  Ministro  della  salute,  da  adottare  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente disposizione, sono definite le  procedure  per  la
          composizione dei seggi elettorali in modo tale da garantire
          la  terzieta'  di  chi  ne  fa  parte,  le  procedure   per
          l'indizione delle  elezioni,  per  la  presentazione  delle
          liste e per lo svolgimento delle operazioni di  voto  e  di
          scrutinio  nonche'  le  modalita'  di  conservazione  delle
          schede,  prevedendo  la  possibilita'  per  gli  Ordini  di
          stabilire che le  votazioni  abbiano  luogo  con  modalita'
          telematiche. 
              6. Avverso la validita' delle operazioni elettorali  e'
          ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti
          le professioni sanitarie. 
              7. I  componenti  del  Consiglio  direttivo  durano  in
          carica quattro anni e l'assemblea per la loro elezione deve
          essere convocata nel terzo quadrimestre dell'anno in cui il
          Consiglio scade. La proclamazione degli eletti deve  essere
          effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno. 
              8. Ogni Consiglio direttivo elegge nel proprio seno,  a
          maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente, il
          vice presidente, il tesoriere e il segretario, che  possono
          essere sfiduciati, anche singolarmente, con la  maggioranza
          dei due terzi dei componenti del Consiglio. Chi  ha  svolto
          tali incarichi puo' essere  rieletto  nella  stessa  carica
          consecutivamente una sola volta. 
              9. Il presidente ha la rappresentanza  dell'Ordine,  di
          cui  convoca  e  presiede  il  Consiglio  direttivo  e   le
          assemblee degli iscritti; il vice presidente lo sostituisce
          in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni
          a lui eventualmente delegate dal presidente. 
              10. In caso di piu' albi nello stesso  Ordine,  con  le
          modalita' di cui al comma 8 ogni commissione di albo elegge
          e puo' sfiduciare il presidente, il vice presidente e,  per
          gli albi con un numero di iscritti superiore  a  mille,  il
          segretario. Il presidente ha la  rappresentanza  dell'albo,
          di  cui  convoca  e  presiede  la  commissione.   Il   vice
          presidente sostituisce il presidente in caso di  necessita'
          ed esercita le funzioni a  lui  delegate,  comprese  quelle
          inerenti alla segreteria  della  commissione  in  relazione
          agli albi con un numero di  iscritti  pari  o  inferiore  a
          mille. 
              Art.  3  (Compiti  del  Consiglio  direttivo  e   della
          commissione di  albo).  -  1.  Al  Consiglio  direttivo  di
          ciascun Ordine spettano le seguenti attribuzioni: 
                a)  iscrivere   i   professionisti   all'Ordine   nel
          rispettivo albo, compilare e tenere gli albi dell'Ordine  e
          pubblicarli all'inizio di ogni anno; 
                b)  vigilare  sulla  conservazione   del   decoro   e
          dell'indipendenza dell'Ordine; 
                c)  designare  i  rappresentanti  dell'Ordine  presso
          commissioni, enti e organizzazioni di carattere provinciale
          o comunale; 
                d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a
          facilitare il progresso culturale degli iscritti, anche  in
          riferimento  alla  formazione   universitaria   finalizzata
          all'accesso alla professione; 
                e) interporsi, se richiesto, nelle  controversie  fra
          gli iscritti, o fra un iscritto e persona o ente  a  favore
          dei quali questi abbia prestato o presti la  propria  opera
          professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre
          questioni inerenti all'esercizio professionale,  procurando
          la conciliazione della  vertenza  e,  in  caso  di  mancata
          conciliazione,  dando  il  suo  parere  sulle  controversie
          stesse; 
                f) provvedere all'amministrazione dei beni  spettanti
          all'Ordine e proporre all'approvazione dell'assemblea degli
          iscritti il bilancio preventivo e il conto  consuntivo;  g)
          proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti  la
          tassa annuale,  anche  diversificata  tenendo  conto  delle
          condizioni  economiche   e   lavorative   degli   iscritti,
          necessaria a coprire le spese di gestione, nonche' la tassa
          per il  rilascio  dei  pareri  per  la  liquidazione  degli
          onorari. 
              2.  Alle  commissioni  di  albo  spettano  le  seguenti
          attribuzioni: 
                a)  proporre  al  Consiglio  direttivo   l'iscrizione
          all'albo del professionista; 
                b) assumere, nel rispetto dell'integrita'  funzionale
          dell'Ordine,   la   rappresentanza    esponenziale    della
          professione e, negli Ordini con piu'  albi,  esercitare  le
          attribuzioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma  1,
          eccettuati i casi  in  cui  le  designazioni  di  cui  alla
          suddetta lettera c) concernono uno  o  piu'  rappresentanti
          dell'intero Ordine; 
                c)  adottare  e  dare  esecuzione  ai   provvedimenti
          disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all'albo e
          a tutte le altre  disposizioni  di  ordine  disciplinare  e
          sanzionatorio contenute nelle leggi e  nei  regolamenti  in
          vigore; 
                d)  esercitare  le   funzioni   gestionali   comprese
          nell'ambito  delle  competenze  proprie,  come  individuate
          dalla legge e dallo statuto; 
                e) dare il proprio  concorso  alle  autorita'  locali
          nello  studio  e  nell'attuazione  dei  provvedimenti   che
          comunque possano interessare la professione. 
              3. Per gli Ordini che comprendono un'unica  professione
          le funzioni e i compiti della commissione di albo  spettano
          al Consiglio direttivo. 
              4. Contro i provvedimenti per le  materie  indicate  ai
          commi 1, lettera a),  e  2,  lettere  a)  e  c),  e  quelli
          adottati ai sensi del comma 3 nelle  medesime  materie,  e'
          ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti
          le professioni sanitarie. 
              Art. 4 (Scioglimento dei  Consigli  direttivi  e  delle
          commissioni di albo).  -  1.  I  Consigli  direttivi  e  le
          commissioni di albo sono sciolti quando non siano in  grado
          di funzionare regolarmente o qualora si  configurino  gravi
          violazioni della normativa vigente. 
              2. Lo scioglimento e' disposto con decreto del Ministro
          della salute, sentite le rispettive Federazioni  nazionali.
          Con  lo  stesso  decreto  e'   nominata   una   commissione
          straordinaria di tre componenti, di cui  non  piu'  di  due
          iscritti agli albi  professionali  della  categoria  e  uno
          individuato dal Ministro  della  salute.  Alla  commissione
          competono tutte  le  attribuzioni  del  Consiglio  o  della
          commissione disciolti. 
              3. Entro tre mesi dallo scioglimento si deve  procedere
          alle nuove elezioni. 
              4. Il nuovo Consiglio eletto  dura  in  carica  quattro
          anni. 
 
                                    Capo II 
                           DEGLI ALBI PROFESSIONALI 
 
              Art. 5 (Albi professionali). - 1. Ciascun Ordine ha uno
          o  piu'  albi  permanenti,   in   cui   sono   iscritti   i
          professionisti della rispettiva professione, ed elenchi per
          categorie di professionisti laddove previsti da  specifiche
          norme. 
              2.  Per  l'esercizio  di  ciascuna  delle   professioni
          sanitarie,  in  qualunque  forma   giuridica   svolto,   e'
          necessaria l'iscrizione al rispettivo albo. 
              3. Per l'iscrizione all'albo e' necessario: 
                a) avere il pieno godimento dei diritti civili; 
                b) essere in possesso del prescritto titolo ed essere
          abilitati all'esercizio professionale in Italia; 
                c) avere la residenza o il domicilio o esercitare  la
          professione nella circoscrizione dell'Ordine. 
              4.  Fermo  restando   quanto   disposto   dal   decreto
          legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  in  materia   di
          riconoscimento  delle  qualifiche  professionali,   possono
          essere iscritti all'albo  gli  stranieri  in  possesso  dei
          requisiti di cui al comma 3, che siano  in  regola  con  le
          norme in materia di ingresso e soggiorno in Italia. 
              5. Gli iscritti che si stabiliscono in un Paese  estero
          possono  a  domanda  conservare   l'iscrizione   all'Ordine
          professionale italiano di appartenenza. 
              Art. 6 (Cancellazione dall'albo professionale). - 1. La
          cancellazione  dall'albo  e'  pronunziata   dal   Consiglio
          direttivo, d'ufficio o  su  richiesta  del  Ministro  della
          salute o del procuratore della Repubblica, nei casi: 
                a) di perdita del godimento dei diritti civili; 
                b) di accertata carenza dei  requisiti  professionali
          di cui all'art. 5, comma 3, lettera b); 
                c) di rinunzia all'iscrizione; 
                d) di morosita' nel pagamento dei contributi previsti
          dal presente decreto; 
                e) di trasferimento all'estero, salvo quanto previsto
          dall'art. 5, comma 5. 
              2. La cancellazione, tranne nei casi di cui al comma 1,
          lettera c), non puo' essere pronunziata se  non  dopo  aver
          sentito l'interessato, ovvero  dopo  mancata  risposta  del
          medesimo a tre convocazioni per tre  mesi  consecutivi.  La
          cancellazione  ha  efficacia   in   tutto   il   territorio
          nazionale. 
 
                                   Capo III 
                          DELLE FEDERAZIONI NAZIONALI 
 
              Art.  7  (Federazioni  nazionali).  -  1.  Gli   Ordini
          territoriali sono riuniti in Federazioni nazionali con sede
          in Roma, che assumono la rappresentanza esponenziale  delle
          rispettive professioni presso enti e istituzioni nazionali,
          europei e internazionali. 
              2. Alle Federazioni nazionali sono  attribuiti  compiti
          di indirizzo e coordinamento e di  supporto  amministrativo
          agli Ordini e alle Federazioni regionali,  ove  costituite,
          nell'espletamento   dei   compiti    e    delle    funzioni
          istituzionali. 
              3.  Le  Federazioni   nazionali   emanano   il   codice
          deontologico, approvato nei rispettivi  Consigli  nazionali
          da almeno tre quarti dei consiglieri presidenti di Ordine e
          rivolto a tutti gli iscritti agli Ordini territoriali,  che
          lo recepiscono con delibera dei Consigli direttivi. 
              Art. 8 (Organi delle Federazioni nazionali). - 1.  Sono
          organi delle Federazioni nazionali: 
                a) il presidente; 
                b) il Consiglio nazionale; 
                c) il Comitato centrale; 
                d)  la  commissione  di  albo,  per  le   Federazioni
          comprendenti piu' professioni; 
                e) il collegio dei revisori. 
              2. Le Federazioni sono dirette  dal  Comitato  centrale
          costituito  da  quindici  componenti,  fatto  salvo  quanto
          previsto dall'art. 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409. 
              3.  Il  collegio  dei  revisori  e'  composto   da   un
          presidente iscritto nel Registro dei revisori legali  e  da
          tre membri, di cui uno supplente, eletti tra  gli  iscritti
          agli albi. 
              4. La  commissione  per  gli  iscritti  all'albo  degli
          odontoiatri si compone di nove membri eletti dai presidenti
          delle commissioni di albo  territoriali  contestualmente  e
          con le stesse modalita' e procedure di cui ai commi 8, 9  e
          10. I  primi  eletti  entrano  a  far  parte  del  Comitato
          centrale della Federazione  nazionale  a  norma  dei  commi
          secondo e terzo dell'art. 6 della legge 24 luglio 1985,  n.
          409. La commissione di albo per la  professione  medica  e'
          costituita dalla componente medica del  Comitato  centrale.
          Con decreto del Ministro della  salute  e'  determinata  la
          composizione delle commissioni di  albo  all'interno  della
          Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari  di
          radiologia medica e delle professioni  sanitarie  tecniche,
          della  riabilitazione  e  della  prevenzione,  nonche'   la
          composizione delle commissioni di  albo  all'interno  della
          Federazione  nazionale  degli  Ordini   delle   professioni
          infermieristiche. 
              5. I rappresentanti di  albo  eletti  si  costituiscono
          come  commissione  disciplinare  di   albo   con   funzione
          giudicante  nei  confronti  dei  componenti  dei   Consigli
          direttivi dell'Ordine appartenenti al medesimo albo  e  nei
          confronti  dei  componenti  delle   commissioni   di   albo
          territoriali. E' istituito l'ufficio istruttorio  nazionale
          di albo, costituito da cinque  componenti  sorteggiati  tra
          quelli facenti parte dei  corrispettivi  uffici  istruttori
          regionali e da un rappresentante estraneo alla  professione
          nominato dal Ministro della salute. 
              6. Ogni Comitato centrale elegge nel  proprio  seno,  a
          maggioranza assoluta degli aventi diritto,  il  presidente,
          il vice presidente,  il  tesoriere  e  il  segretario,  che
          possono essere  sfiduciati,  anche  singolarmente,  con  la
          maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto.
          Chi ha svolto tali incarichi  puo'  essere  rieletto  nella
          stessa carica consecutivamente una sola volta. 
              7.   Il   presidente   ha   la   rappresentanza   della
          Federazione, di cui convoca e presiede il Comitato centrale
          e il Consiglio nazionale,  composto  dai  presidenti  degli
          Ordini professionali; il vice presidente lo sostituisce  in
          caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a
          lui eventualmente delegate dal presidente. 
              8. I Comitati centrali sono eletti dai  presidenti  dei
          rispettivi Ordini, nel primo trimestre dell'anno successivo
          all'elezione dei presidenti e dei Consigli direttivi  degli
          Ordini  professionali,  tra  gli  iscritti  agli  albi,   a
          maggioranza  relativa  dei  voti  e  a  scrutinio  segreto,
          favorendo   l'equilibrio   di   genere   e   il    ricambio
          generazionale  nella  rappresentanza,  con   le   modalita'
          determinate con successivi regolamenti. I Comitati centrali
          durano in carica quattro anni. 
              9. Ciascun presidente  dispone  di  un  voto  per  ogni
          cinquecento iscritti e frazione di almeno duecentocinquanta
          iscritti al rispettivo albo. 
              10. Avverso la validita' delle operazioni elettorali e'
          ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti
          le professioni sanitarie. 
              11. Il Consiglio nazionale e' composto  dai  presidenti
          dei rispettivi Ordini. 
              12. Spetta al Consiglio  nazionale  l'approvazione  del
          bilancio  preventivo   e   del   conto   consuntivo   della
          Federazione su  proposta  del  Comitato  centrale,  nonche'
          l'approvazione del codice deontologico e  dello  statuto  e
          delle loro eventuali modificazioni. 
              13. Il Consiglio nazionale, su  proposta  del  Comitato
          centrale, stabilisce il contributo annuo che ciascun Ordine
          deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti  per
          le spese di funzionamento della Federazione. 
              14.  All'amministrazione  dei   beni   spettanti   alla
          Federazione provvede il Comitato centrale. 
              15.  Al  Comitato  centrale  di  ciascuna   Federazione
          spettano le seguenti attribuzioni: 
                a) predisporre, aggiornare e pubblicare  gli  albi  e
          gli elenchi unici nazionali degli iscritti; 
                b) vigilare, sul piano nazionale, sulla conservazione
          del   decoro   e   dell'indipendenza    delle    rispettive
          professioni; 
                c) coordinare e promuovere l'attivita' dei rispettivi
          Ordini nelle materie che, in quanto inerenti alle  funzioni
          proprie   degli   Ordini,   richiedono    uniformita'    di
          interpretazione ed applicazione; 
                d) promuovere e favorire, sul piano nazionale,  tutte
          le iniziative di cui all'art. 3, comma 1, lettera d); 
                e)  designare  i  rappresentanti  della   Federazione
          presso commissioni, enti  od  organizzazioni  di  carattere
          nazionale, europeo ed internazionale; 
                f) dare direttive di massima per la  soluzione  delle
          controversie di cui alla lettera e) del comma  1  dell'art.
          3. 
              16. Alle commissioni di albo  di  ciascuna  Federazione
          spettano le seguenti attribuzioni: 
                a) dare il proprio concorso alle  autorita'  centrali
          nello  studio  e  nell'attuazione  dei  provvedimenti   che
          comunque possano interessare la professione; 
                b) esercitare il potere  disciplinare,  a  norma  del
          comma 5; 
                c) nelle Federazioni con  piu'  albi,  esercitare  le
          funzioni di cui alle lettere d), e) ed  f)  del  comma  15,
          eccettuati i casi  in  cui  le  designazioni  di  cui  alla
          suddetta lettera e) concernano uno  o  piu'  rappresentanti
          dell'intera Federazione. 
              17. In caso di piu' albi nella stessa Federazione,  con
          le modalita' di cui al comma 6  ogni  commissione  di  albo
          elegge e puo' sfiduciare il presidente, il vice  presidente
          e  il  segretario.  Il  presidente  ha  la   rappresentanza
          dell'albo e convoca e presiede la commissione; puo' inoltre
          convocare e presiedere l'assemblea dei presidenti di  albo.
          Il vice presidente sostituisce il  presidente  in  caso  di
          necessita' ed esercita  le  funzioni  a  lui  delegate.  Il
          segretario svolge  le  funzioni  inerenti  alla  segreteria
          della commissione. 
              18.  Per  le  Federazioni  che   comprendono   un'unica
          professione le funzioni ed i compiti della  commissione  di
          albo spettano al Comitato centrale. 
              19. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del  comma
          16, lettera b), e del comma  18  e'  ammesso  ricorso  alla
          Commissione  centrale  per  gli  esercenti  le  professioni
          sanitarie. 
              20. I Comitati centrali e le commissioni di  albo  sono
          sciolti  quando  non   siano   in   grado   di   funzionare
          regolarmente o  qualora  si  configurino  gravi  violazioni
          della normativa vigente. Lo scioglimento  e'  disposto  con
          decreto del Ministro della salute. Con lo stesso decreto e'
          nominata   una   commissione   straordinaria   di    cinque
          componenti, di cui non  piu'  di  due  iscritti  agli  albi
          professionali della categoria; alla  commissione  competono
          tutte le attribuzioni  del  Comitato  o  della  commissione
          disciolti.  Entro  tre  mesi  dallo  scioglimento  si  deve
          procedere alle nuove elezioni. Il nuovo  Comitato  centrale
          eletto dura in carica quattro anni.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge  23  agosto  1988,  n.   400,   recante   «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri»: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  5  aprile
          1950, n. 221, reca «Approvazione  del  regolamento  per  la
          esecuzione del decreto legislativo 13  settembre  1946,  n.
          233, sulla ricostituzione degli  Ordini  delle  professioni
          sanitarie  e  per  la   disciplina   dell'esercizio   delle
          professioni stesse». 
              - Si riporta il testo degli articoli 20,  22,  23,  24,
          25, 26, 27 e 28 del citato  decreto  legislativo  del  Capo
          provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, abrogati
          dalla presente legge con le decorrenze ivi indicate: 
              «Art. 20. - I presidenti degli Ordini e dei Collegi  ed
          i presidenti delle Federazioni  nazionali  sono  membri  di
          diritto rispettivamente  dei  Consigli  provinciali  e  del
          Consiglio superiore di sanita'. 
              Art. 22. - Entro un  mese  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto i prefetti,  sentito  l'ufficio
          sanitario  provinciale,  nomineranno  per  ciascuno   degli
          Ordini  e  Collegi  dei  sanitari   della   provincia   una
          Commissione straordinaria composta di tre membri,  iscritti
          ai rispettivi albi,  con  l'incarico  di  amministrare  gli
          Ordini o  Collegi  fino  a  quando  non  saranno  eletti  i
          Consigli direttivi. Tale elezione  dovra'  essere  compiuta
          non oltre il termine di due mesi dalla data di  entrata  in
          vigore del regolamento di esecuzione del presente decreto. 
              Nelle  province  nelle  quali,  per  iniziativa   delle
          autorita' locali o degli iscritti agli albi  professionali,
          risultino gia' costituiti, alla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto, i Consigli degli  Ordini  o  Collegi,
          questi continueranno ad  esercitare  le  proprie  funzioni,
          fino alla elezione del nuovo Consiglio direttivo che dovra'
          essere compiuta non oltre il termine di due mesi dalla data
          di entrata in vigore  del  regolamento  di  esecuzione  del
          presente decreto. 
              Art. 23. - Restano fermi i provvedimenti relativi  alla
          iscrizione ed alla cancellazione dagli  albi  professionali
          nonche'  i  provvedimenti  disciplinari  a   carico   degli
          iscritti, adottati dagli organi indicati nell'art. 22. 
              Art. 24. - Entro un  mese  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  l'Alto   commissario   per
          l'igiene e la Sanita' pubblica nominera' per ciascuna delle
          categorie  professionali  dei  sanitari,  una   Commissione
          straordinaria  composta  di  cinque  membri  iscritti   nei
          rispettivi   albi   professionali   con    l'incarico    di
          amministrare le Federazioni nazionali  fino  a  quando  non
          saranno eletti i Comitati centrali.  Tale  elezione  dovra'
          essere compiuta non oltre il termine di sei mesi dalla data
          di entrata in vigore  del  regolamento  di  esecuzione  del
          presente decreto. 
              Ove,  per   iniziativa   degli   iscritti   agli   albi
          professionali, risulti gia' costituita alla data di entrata
          in vigore del presente decreto, una Federazione  nazionale,
          il Comitato centrale di essa continuera' ad  esercitare  le
          proprie funzioni fino  alla  elezione  del  nuovo  Comitato
          centrale che dovra' essere compiuta non oltre il termine di
          sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di
          esecuzione del presente decreto. 
              Art. 25.  -  L'attuale  Commissione  centrale  per  gli
          esercenti le professioni sanitarie e' sciolta.  Essa  sara'
          ricostituita secondo le norme del presente decreto. 
              Art. 26. - Fino a quando  non  verra'  provveduto  alla
          ricostituzione del Consiglio superiore di sanita', in luogo
          del membro del Consiglio  stesso,  il  segretario  generale
          presso l'Alto  commissariato  per  l'igiene  e  la  sanita'
          pubblica  fa  parte  della  Commissione  centrale  di   cui
          all'art. 17. 
              Art. 27. - Con separato provvedimento  saranno  emanate
          norme relative alla disciplina professionale dell'attivita'
          infermieristica. 
              Art.  28.  -  Con  il  regolamento  di  esecuzione  del
          presente decreto, il Governo provvedera' a dettare le norme
          relative  alla  elezione  dei   componenti   dei   Consigli
          direttivi degli Ordini e Collegi provinciali e dei Comitati
          centrali delle  Federazioni  nazionali  alla  tenuta  degli
          albi, alle iscrizioni  ed  alle  cancellazioni  degli  albi
          stessi, alla riscossione ed erogazione dei contributi, alla
          gestione amministrativa e contabile degli Ordini, Collegi e
          Federazioni, alle sanzioni ed ai procedimenti disciplinari,
          ai ricorsi  ed  alla  procedura  davanti  alla  Commissione
          centrale,  nonche'  a  quanto  altro  possa  occorrere  per
          l'applicazione del presente decreto.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  4  della  legge  1°
          febbraio 2006, n. 43, recante «Disposizioni in  materia  di
          professioni    sanitarie    infermieristiche,    ostetrica,
          riabilitative,  tecnico-sanitarie  e  della  prevenzione  e
          delega al Governo per  l'istituzione  dei  relativi  ordini
          professionali»: 
              «Art. 4. - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
          ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, uno o piu' decreti legislativi al  fine  di
          istituire, per le professioni sanitarie di cui all'art.  1,
          comma 1, i relativi ordini  professionali,  senza  nuovi  o
          maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,   nel
          rispetto delle competenze delle regioni e  sulla  base  dei
          seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) trasformare i collegi professionali  esistenti  in
          ordini professionali, salvo quanto previsto alla lettera b)
          e ferma restando, ai sensi della legge 10 agosto  2000,  n.
          251, e del citato decreto ministeriale 29  marzo  2001  del
          Ministro della sanita',  l'assegnazione  della  professione
          dell'assistente  sanitario  all'ordine  della  prevenzione,
          prevedendo l'istituzione di un ordine specifico,  con  albi
          separati per ognuna delle professioni previste dalla  legge
          n. 251 del  2000,  per  ciascuna  delle  seguenti  aree  di
          professioni    sanitarie:    area     delle     professioni
          infermieristiche; area della  professione  ostetrica;  area
          delle  professioni   della   riabilitazione;   area   delle
          professioni  tecnico-sanitarie;  area   delle   professioni
          tecniche della prevenzione; 
                b)   aggiornare   la   definizione    delle    figure
          professionali da includere nelle fattispecie  di  cui  agli
          articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto  2000,  n.  251,
          come attualmente disciplinata dal decreto  ministeriale  29
          marzo 2001; 
                c) individuare, in base  alla  normativa  vigente,  i
          titoli che consentano l'iscrizione  agli  albi  di  cui  al
          presente comma; 
                d) definire, per ciascuna delle professioni di cui al
          presente comma, le attivita' il cui esercizio sia riservato
          agli iscritti agli ordini e quelle  il  cui  esercizio  sia
          riservato agli iscritti ai singoli albi; 
                e) definire le condizioni e le modalita' in base alle
          quali si possa costituire un unico ordine per  due  o  piu'
          delle aree di professioni sanitarie  individuate  ai  sensi
          della lettera a); 
                f) definire le condizioni e le modalita' in base alle
          quali si possa costituire un ordine specifico per una delle
          professioni   sanitarie   di   cui   al   presente   comma,
          nell'ipotesi che il numero degli iscritti al relativo  albo
          superi  le  ventimila  unita',  facendo  salvo,   ai   fini
          dell'esercizio delle attivita' professionali,  il  rispetto
          dei  diritti  acquisiti  dagli  iscritti  agli  altri  albi
          dell'ordine originario e prevedendo  che  gli  oneri  della
          costituzione siano a totale carico degli iscritti al  nuovo
          ordine; 
                g) prevedere, in relazione al numero degli operatori,
          l'articolazione  degli  ordini  a  livello  provinciale   o
          regionale o nazionale; 
                h) disciplinare i principi cui si devono attenere gli
          statuti e i regolamenti degli ordini neocostituiti; 
                i) prevedere  che  le  spese  di  costituzione  e  di
          funzionamento degli ordini ed albi professionali di cui  al
          presente  articolo  siano  poste  a  totale  carico   degli
          iscritti, mediante la fissazione di adeguate tariffe; 
                l) prevedere che, per gli  appartenenti  agli  ordini
          delle nuove categorie professionali, restino confermati gli
          obblighi di iscrizione alle gestioni previdenziali previsti
          dalle disposizioni vigenti. 
              2. Gli schemi dei decreti  legislativi  predisposti  ai
          sensi del comma 1, previa  acquisizione  del  parere  della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione  dei  pareri
          da parte  delle  commissioni  parlamentari  competenti  per
          materia, che sono resi entro quaranta giorni dalla data  di
          trasmissione. Decorso tale termine, i decreti sono  emanati
          anche in mancanza dei pareri. Qualora il  termine  previsto
          per i pareri dei competenti organi parlamentari  scada  nei
          trenta giorni che  precedono  o  seguono  la  scadenza  del
          termine  di  cui  al  comma   1,   quest'ultimo   s'intende
          automaticamente prorogato di novanta giorni.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  4  della  legge  26
          febbraio 1999, n. 42, recante «Disposizioni in  materia  di
          professioni sanitarie»: 
              «Art. 4. - Diplomi conseguiti in  base  alla  normativa
          anteriore a quella di attuazione dell'art. 6, comma 3,  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  successive
          modificazioni. 
              1. Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge  13
          settembre 1996,  n.  475,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, per le professioni  di
          cui  all'art.  6,  comma  3,  del  decreto  legislativo  30
          dicembre  1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni   e
          integrazioni,  ai  fini  dell'esercizio   professionale   e
          dell'accesso alla formazione post-base,  i  diplomi  e  gli
          attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che
          abbiano   permesso   l'iscrizione    ai    relativi    albi
          professionali o  l'attivita'  professionale  in  regime  di
          lavoro dipendente o autonomo o  che  siano  previsti  dalla
          normativa concorsuale del personale del Servizio  sanitario
          nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono
          equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato  art.
          6, comma 3, del decreto legislativo  n.  502  del  1992,  e
          successive   modificazioni   ed   integrazioni,   ai   fini
          dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione
          post-base. 
              2. Con decreto del Ministro della sanita', d'intesa con
          il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica  e
          tecnologica,   sono   stabiliti,   con   riferimento   alla
          iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,  n.  761,
          allo stato giuridico dei dipendenti  degli  altri  comparti
          del settore pubblico e privato e alla qualita' e durata dei
          corsi e, se  del  caso,  al  possesso  di  una  pluriennale
          esperienza professionale, i  criteri  e  le  modalita'  per
          riconoscere come equivalenti ai  diplomi  universitari,  di
          cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del
          1992, e successive modificazioni e  integrazioni,  ai  fini
          dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione
          post-base,  ulteriori   titoli   conseguiti   conformemente
          all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione  dei
          decreti di  individuazione  dei  profili  professionali.  I
          criteri e le modalita'  definiti  dal  decreto  di  cui  al
          presente comma possono prevedere anche la partecipazione ad
          appositi corsi di riqualificazione  professionale,  con  lo
          svolgimento di un esame finale.  Le  disposizioni  previste
          dal presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri  a
          carico del bilancio dello Stato ne' degli enti di cui  agli
          articoli 25 e 27 della legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e
          successive modificazioni. 
              3. Il decreto di cui al  comma  2  e'  emanato,  previo
          parere delle competenti commissioni parlamentari, entro tre
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
              4. In fase di prima applicazione, il decreto di cui  al
          comma 2 stabilisce  i  requisiti  per  la  valutazione  dei
          titoli di formazione  conseguiti  presso  enti  pubblici  o
          privati,  italiani  o  stranieri,  ai  fini  dell'esercizio
          professionale e dell'accesso alla formazione post-base  per
          i profili  professionali  di  nuova  istituzione  ai  sensi
          dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo  30  dicembre
          1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni.».