Art. 4 
 
Criteri di inclusione delle opere pubbliche incompiute nei  programmi
  triennali di lavori pubblici e nei relativi elenchi annuali 
 
  1. Per le finalita' di cui  all'articolo  3,  commi  11  e  12,  le
amministrazioni, a prescindere dall'importo, inseriscono nella scheda
di cui all'Allegato I, lettera B, le opere  pubbliche  incompiute  di
propria  competenza,  secondo  l'ordine  di  classificazione  di  cui
all'articolo 4, comma 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42, indicando  per  ciascuna  opera
non completata le modalita' e le risorse per il  loro  completamento.
Laddove non optino  nei  sensi  di  cui  al  precedente  periodo,  le
amministrazioni   individuano   soluzioni   alternative,   quali   il
riutilizzo ridimensionato, il  cambio  di  destinazione  d'uso  o  la
cessione a titolo di corrispettivo  per  la  realizzazione  di  altra
opera pubblica ai sensi dell'articolo  191  del  codice,  la  vendita
ovvero la demolizione qualora le esigenze di pubblico  interesse  non
consentano l'adozione di soluzioni alternative. 
  2.  Ai  fini  del  completamento  e  della  fruibilita'  dell'opera
pubblica incompiuta, anche in caso di cambio di  destinazione  d'uso,
le amministrazioni adottano le proprie determinazioni sulla base, ove
pertinente, degli esiti della valutazione ex ante, effettuata secondo
le linee guida di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  n.  228
del   2011,   condotta   secondo   principi   di   appropriatezza   e
proporzionalita' tenuto conto della complessita', dell'impatto e  del
costo  dell'opera,  anche  avvalendosi  del  supporto  fornito  dalle
strutture tecniche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e delle regioni e delle province autonome, per  i  rispettivi  ambiti
territoriali di competenza. Le medesime strutture svolgono, altresi',
attivita' di supporto tecnico-economico  alle  amministrazioni  nelle
fasi attuative delle determinazioni adottate. 
  3. Qualora, sulla base della valutazione di  cui  al  comma  2,  si
rilevi che per il completamento e la gestione delle  opere  pubbliche
incompiute sussista la capacita' attrattiva di finanziamenti privati,
le amministrazioni promuovono il ricorso a procedure di  partenariato
pubblico privato ai sensi dell'articolo 180 e seguenti del codice.  A
tal fine le amministrazioni pubblicano sul profilo del committente  e
sull'apposita  sezione  del   portale   web   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti anche tramite i sistemi informatizzati
regionali di cui al comma 4 dell'articolo 29 del  codice,  un  avviso
finalizzato  ad  acquisire  le  manifestazioni  di  interesse   degli
operatori economici in ordine ai lavori di  possibile  completamento,
anche ridimensionato e/o con diversa destinazione d'uso, delle  opere
incompiute di cui al comma 1 nonche' alla gestione delle stesse. 
  4. Le opere pubbliche incompiute per  le  quali,  a  seguito  della
valutazione di cui al comma 2, le amministrazioni abbiano determinato
i lavori da adottare tra quelli menzionati  al  comma  1  ed  abbiano
individuato  la  relativa  copertura   finanziaria,   sono   inserite
nell'elenco  dei  lavori  del  programma  di  cui   alla   scheda   D
dell'Allegato I ovvero nell'elenco annuale di cui alla scheda  E  del
medesimo Allegato se la ripresa dei lavori e'  prevista  nella  prima
annualita', ai sensi dell'articolo 3, commi 8, 9 e 10. 
  5. Nel caso in  cui  l'amministrazione  abbia  ritenuto,  con  atto
motivato, l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed
alla fruibilita' dell'opera: 
    a) riporta nell'elenco  degli  immobili  di  cui  alla  scheda  C
dell'Allegato I, previa  acquisizione  al  patrimonio  a  seguito  di
redazione  e  approvazione  dello  stato  di  consistenza,  le  opere
pubbliche incompiute per  le  quali  intenda  cedere  la  titolarita'
dell'opera ad altro ente pubblico o  ad  un  soggetto  esercente  una
funzione  pubblica  ovvero  procedere  alla  vendita  dell'opera  sul
mercato; 
    b) riporta nell'elenco dei lavori di  cui  alle  schede  D  ed  E
dell'Allegato I, le opere pubbliche incompiute per le  quali  intenda
procedere alla demolizione. 
  6. Qualora ricorra la determinazione di cui al comma 5, lettera b),
nell'ambito  del  programma  triennale,  sono  inseriti   gli   oneri
necessari   per   lo   smantellamento    dell'opera    e    per    la
rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta l'art. 4 del citato decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42: 
              "Art. 4. Graduatorie 
              1. Sulla base dei dati forniti ai sensi dell'art. 3, il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni
          e Province autonome redigono, ciascuno per  le  sezioni  di
          rispettiva competenza di cui all'art.  2,  una  graduatoria
          nella quale le opere pubbliche incompiute sono ordinate  in
          ordine   di   priorita',   tenendo   conto   dello    stato
          d'avanzamento raggiunto nella realizzazione dell'opera e di
          un  possibile  utilizzo   dell'opera   stessa   anche   con
          destinazioni  d'uso  alternative  a   quella   inizialmente
          prevista. Le graduatorie  cosi'  predisposte  costituiscono
          uno strumento conoscitivo volto a consentire di individuare
          in modo razionale ed efficiente le soluzioni  ottimali  per
          l'utilizzo delle opere pubbliche incompiute  attraverso  il
          completamento ovvero  il  riutilizzo  ridimensionato  delle
          stesse, anche con diversa destinazione  rispetto  a  quella
          originariamente prevista. 
              2. Per le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  le  opere
          pubbliche  incompiute  sono  classificate  e  collocate  in
          ordine decrescente secondo le seguenti caratteristiche e  i
          seguenti livelli di sviluppo: 
                a)  opere  pubbliche  ultimate,  incompiute  per   il
          mancato perfezionamento delle operazioni di collaudo  entro
          i  termini  di  legge,  qualora  non   utilizzabili   anche
          parzialmente; 
                b) opere pubbliche incompiute con stato d'avanzamento
          pari  o  superiore  ai  4/5  dell'opera  per  le  quali  e'
          possibile  prevedere  un  utilizzo   anche   ridimensionato
          rispetto alle previsioni del progetto iniziale,  mantenendo
          la stessa destinazione d'uso; 
                c) opere pubbliche incompiute con stato d'avanzamento
          pari o  superiore  ai  4/5  dell'opera,  per  le  quali  e'
          possibile  prevedere  un  utilizzo   anche   ridimensionato
          rispetto alle  previsioni  del  progetto  iniziale  ma  con
          diversa destinazione d'uso, che deve essere  specificamente
          indicata ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera l); 
                d) opere pubbliche incompiute con stato d'avanzamento
          pari o superiore ai 4/5 dell'opera  per  le  quali  non  e'
          possibile  prevedere  un  utilizzo   anche   ridimensionato
          rispetto alle previsioni del progetto iniziale; 
                e) opere pubbliche incompiute con stato d'avanzamento
          inferiore ai 4/5  dell'opera  per  le  quali  e'  possibile
          prevedere un utilizzo anche  ridimensionato  rispetto  alle
          previsioni del  progetto  iniziale,  mantenendo  la  stessa
          destinazione d'uso; 
                f) opere pubbliche incompiute con stato d'avanzamento
          inferiore ai 4/5  dell'opera  per  le  quali  e'  possibile
          prevedere un utilizzo anche  ridimensionato  rispetto  alle
          previsioni   del   progetto   iniziale   ma   con   diversa
          destinazione d'uso, che deve essere specificamente indicata
          ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera l); 
                g) opere pubbliche incompiute con stato d'avanzamento
          inferiore ai 4/5 dell'opera per le quali non  e'  possibile
          prevedere un utilizzo anche  ridimensionato  rispetto  alle
          previsioni del progetto iniziale. 
              3. La formazione della  graduatoria  all'interno  della
          classificazione di  cui  al  comma  2,  per  le  opere  che
          presentano  le  medesime  caratteristiche  e  il   medesimo
          livello di sviluppo, avviene in ordine decrescente rispetto
          alla percentuale di avanzamento  dei  lavori;  in  caso  di
          medesima percentuale di  avanzamento  dei  lavori  e'  data
          priorita'  in  graduatoria  alle  opere   appartenenti   ad
          infrastrutture a rete e, a seguire, alle opere ritenute  di
          maggiore utilita' per la collettivita'.". 
              - Si riporta l'art. 8 del citato decreto legislativo 29
          dicembre 2011, n. 228: 
              "Art. 8. Linee guida standardizzate per la  valutazione
          degli investimenti 
              1.  I  Ministeri  predispongono  linee  guida  per   la
          valutazione  degli  investimenti  in  opere  pubbliche  nei
          settori di propria competenza, finalizzate  alla  redazione
          del Documento. 
              2.  Le  linee  guida  definiscono,  in  particolare,  i
          criteri e le procedure per la valutazione ex  ante  di  cui
          agli articoli 3 e 4, per la selezione degli  interventi  da
          includere  nel  Documento  di  cui  all'art.  5,   per   la
          valutazione  ex  post  di  cui  all'art.   6   e   per   il
          coinvolgimento degli Organismi  di  cui  all'art.  7  nelle
          predette attivita'. 
              3. Entro sessanta giorni  dall'entrata  in  vigore  del
          presente decreto, al fine di garantire  la  predisposizione
          da parte dei Ministeri di linee  guida  standardizzate,  il
          Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  definisce,  con
          proprio decreto, un modello di riferimento per la redazione
          da parte dei  Ministeri  delle  linee  guida.  Il  medesimo
          decreto prevede altresi' uno schema-tipo di  Documento,  il
          cui rispetto  e'  condizione  necessaria  per  la  relativa
          iscrizione all'ordine del giorno del CIPE. 
              4. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri di cui  al  comma
          3, i Ministeri adottano le linee guida e le trasmettono  al
          CIPE per la relativa presa d'atto.". 
              - Si riportano gli articoli 180 e seguenti, del  citato
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 
              "Art. 180. Partenariato pubblico privato 
              1. Il contratto  di  partenariato  e'  il  contratto  a
          titolo oneroso di cui all'art. 3, comma 1, lettera eee). 
              2. Nei contratti di partenariato  pubblico  privato,  i
          ricavi di gestione dell'operatore economico provengono  dal
          canone riconosciuto dall'ente concedente e/o  da  qualsiasi
          altra  forma  di  contropartita  economica   ricevuta   dal
          medesimo operatore economico, anche sotto forma di introito
          diretto della gestione del servizio ad utenza  esterna.  Il
          contratto di  partenariato  puo'  essere  utilizzato  dalle
          amministrazioni concedenti per qualsiasi tipologia di opera
          pubblica. 
              3. Nel contratto di partenariato  pubblico  privato  il
          trasferimento del rischio in capo  all'operatore  economico
          comporta  l'allocazione  a  quest'ultimo,  oltre  che   del
          rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilita'
          o, nei casi di attivita' redditizia  verso  l'esterno,  del
          rischio di domanda dei servizi  resi,  per  il  periodo  di
          gestione   dell'opera   come   definiti,   rispettivamente,
          dall'art. 3,  comma  1,  lettere  aaa),  bbb)  e  ccc).  Il
          contenuto del contratto e' definito tra le  parti  in  modo
          che il recupero degli investimenti effettuati e  dei  costi
          sostenuti dall'operatore economico, per eseguire il  lavoro
          o fornire il servizio, dipenda dall'effettiva fornitura del
          servizio o utilizzabilita'  dell'opera  o  dal  volume  dei
          servizi erogati in corrispondenza della domanda e, in  ogni
          caso,   dal    rispetto    dei    livelli    di    qualita'
          contrattualizzati, purche' la valutazione avvenga ex  ante.
          Con il contratto  di  partenariato  pubblico  privato  sono
          altresi'  disciplinati  anche  i  rischi,   incidenti   sui
          corrispettivi,   derivanti   da   fatti   non    imputabili
          all'operatore economico. 
              4. A fronte della  disponibilita'  dell'opera  o  della
          domanda di servizi, l'amministrazione  aggiudicatrice  puo'
          scegliere di versare un canone all'operatore economico  che
          e' proporzionalmente ridotto o  annullato  nei  periodi  di
          ridotta  o  mancata  disponibilita'   dell'opera,   nonche'
          ridotta o mancata prestazione dei servizi. Se la ridotta  o
          mancata  disponibilita'  dell'opera   o   prestazione   del
          servizio e' imputabile all'operatore, tali  variazioni  del
          canone devono, in ogni caso, essere in  grado  di  incidere
          significativamente sul valore  attuale  netto  dell'insieme
          degli investimenti, dei costi e dei  ricavi  dell'operatore
          economico. 
              5. L'amministrazione  aggiudicatrice  sceglie  altresi'
          che  a  fronte  della  disponibilita'  dell'opera  o  della
          domanda di servizi, venga corrisposta una diversa  utilita'
          economica comunque pattuita  ex  ante,  ovvero  rimette  la
          remunerazione del servizio allo sfruttamento diretto  della
          stessa da parte dell'operatore economico, che  pertanto  si
          assume il rischio delle fluttuazioni  negative  di  mercato
          della domanda del servizio medesimo. 
              6. L'equilibrio economico  finanziario,  come  definito
          all'art.  3,  comma  1,  lettera   fff),   rappresenta   il
          presupposto per la corretta allocazione dei rischi  di  cui
          al comma 3. Ai soli fini del  raggiungimento  del  predetto
          equilibrio,   in    sede    di    gara    l'amministrazione
          aggiudicatrice puo' stabilire anche un  prezzo  consistente
          in un contributo pubblico ovvero  nella  cessione  di  beni
          immobili che non assolvono piu'  a  funzioni  di  interesse
          pubblico. A titolo di contributo puo'  essere  riconosciuto
          un  diritto  di  godimento,  la   cui   utilizzazione   sia
          strumentale e tecnicamente connessa all'opera  da  affidare
          in concessione. Le  modalita'  di  utilizzazione  dei  beni
          immobili sono definite dall'amministrazione  aggiudicatrice
          e  costituiscono  uno  dei  presupposti   che   determinano
          l'equilibrio economico-finanziario  della  concessione.  In
          ogni caso, l'eventuale riconoscimento del  prezzo,  sommato
          al valore di eventuali garanzie pubbliche  o  di  ulteriori
          meccanismi  di  finanziamento  a  carico   della   pubblica
          amministrazione, non puo' essere superiore al  quarantanove
          per  cento   del   costo   dell'investimento   complessivo,
          comprensivo di eventuali oneri finanziari. 
              7. Si applica quanto previsto all'art. 165, commi 3,  4
          e 5, del presente codice. 
              8. Nella tipologia dei contratti  di  cui  al  comma  1
          rientrano  la  finanza  di  progetto,  la  concessione   di
          costruzione e  gestione,  la  concessione  di  servizi,  la
          locazione finanziaria di opere pubbliche, il  contratto  di
          disponibilita' e qualunque altra procedura di realizzazione
          in partenariato  di  opere  o  servizi  che  presentino  le
          caratteristiche di cui ai commi precedenti." 
              "Art. 181. Procedure di affidamento 
              1.  La  scelta  dell'operatore  economico  avviene  con
          procedure  ad  evidenza  pubblica  anche  mediante  dialogo
          competitivo. 
              2.   Le   amministrazioni   aggiudicatrici   provvedono
          all'affidamento dei contratti ponendo a  base  di  gara  il
          progetto definitivo e uno schema di contratto  e  di  piano
          economico finanziario, che disciplinino  l'allocazione  dei
          rischi  tra  amministrazione  aggiudicatrice  e   operatore
          economico. 
              3. La scelta e' preceduta da adeguata  istruttoria  con
          riferimento all'analisi della domanda e dell'offerta, della
          sostenibilita' economico-finanziaria e  economico-  sociale
          dell'operazione, alla natura e alla intensita' dei  diversi
          rischi  presenti  nell'operazione  di  partenariato,  anche
          utilizzando tecniche di valutazione mediante  strumenti  di
          comparazione per verificare la convenienza  del  ricorso  a
          forme di partenariato pubblico privato in alternativa  alla
          realizzazione diretta tramite normali procedure di appalto. 
              4.   L'amministrazione   aggiudicatrice   esercita   il
          controllo    sull'attivita'    dell'operatore     economico
          attraverso la predisposizione ed applicazione di sistemi di
          monitoraggio, secondo modalita'  definite  da  linee  guida
          adottate dall'ANAC, sentito il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in  vigore
          del  presente  codice,  verificando   in   particolare   la
          permanenza  in  capo  all'operatore  economico  dei  rischi
          trasferiti. L'operatore economico e' tenuto  a  collaborare
          ed alimentare attivamente tali sistemi." 
              "Art. 182. Finanziamento del progetto 
              1.  Il  finanziamento  dei  contratti   puo'   avvenire
          utilizzando idonei  strumenti  quali,  tra  gli  altri,  la
          finanza di progetto. Il finanziamento puo' anche riguardare
          il conferimento di asset patrimoniali pubblici  e  privati.
          La remunerazione del capitale  investito  e'  definita  nel
          contratto. 
              2. Il  contratto  definisce  i  rischi  trasferiti,  le
          modalita' di monitoraggio della loro  permanenza  entro  il
          ciclo di vita del rapporto contrattuale  e  le  conseguenze
          derivanti dalla anticipata estinzione del  contratto,  tali
          da comportare la permanenza dei rischi trasferiti  in  capo
          all'operatore economico. 
              3.  Il   verificarsi   di   fatti   non   riconducibili
          all'operatore economico che  incidono  sull'equilibrio  del
          piano  economico  finanziario  puo'   comportare   la   sua
          revisione da attuare  mediante  la  rideterminazione  delle
          condizioni di equilibrio. La revisione deve  consentire  la
          permanenza dei  rischi  trasferiti  in  capo  all'operatore
          economico  e  delle  condizioni  di  equilibrio   economico
          finanziario relative al contratto.  Ai  fini  della  tutela
          della   finanza   pubblica   strettamente    connessa    al
          mantenimento della predetta  allocazione  dei  rischi,  nei
          casi di opere di interesse statale  ovvero  finanziate  con
          contributo  a  carico  dello   Stato,   la   revisione   e'
          subordinata alla previa valutazione da parte del Nucleo  di
          consulenza  per  l'attuazione  delle  linee  guida  per  la
          regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS).  Negli
          altri casi, e' facolta' dell'amministrazione aggiudicatrice
          sottoporre la revisione alla previa valutazione  del  NARS.
          In caso di  mancato  accordo  sul  riequilibrio  del  piano
          economico  finanziario,  le  parti  possono  recedere   dal
          contratto.  All'operatore  economico  sono  rimborsati  gli
          importi di cui all'art. 176, comma 4, lettere a) e  b),  ad
          esclusione  degli  oneri   derivanti   dallo   scioglimento
          anticipato  dei  contratti  di  copertura  del  rischio  di
          fluttuazione del tasso di interesse." 
              "Art. 183. Finanza di progetto 
              1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di  lavori
          di pubblica utilita',  ivi  inclusi  quelli  relativi  alle
          strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti  negli
          strumenti   di   programmazione    formalmente    approvati
          dall'amministrazione  aggiudicatrice   sulla   base   della
          normativa  vigente,  ivi  inclusi  i   Piani   dei   porti,
          finanziabili in tutto o in parte con capitali  privati,  le
          amministrazioni  aggiudicatrici  possono,  in   alternativa
          all'affidamento mediante concessione ai sensi  della  parte
          III, affidare una concessione ponendo a  base  di  gara  il
          progetto di  fattibilita',  mediante  pubblicazione  di  un
          bando  finalizzato  alla  presentazione  di   offerte   che
          contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente
          a carico dei soggetti  proponenti.  In  ogni  caso  per  le
          infrastrutture afferenti le opere in linea,  e'  necessario
          che le relative proposte siano ricomprese  negli  strumenti
          di   programmazione   approvati   dal    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
              2. Il bando di gara e' pubblicato con le  modalita'  di
          cui all'art. 72 ovvero di cui all'art. 36, comma 9, secondo
          l'importo dei lavori, ponendo a base di gara il progetto di
          fattibilita'        predisposto        dall'amministrazione
          aggiudicatrice. Il progetto di fattibilita' da porre a base
          di gara e'  redatto  dal  personale  delle  amministrazioni
          aggiudicatrici  in  possesso   dei   requisiti   soggettivi
          necessari per la  sua  predisposizione  in  funzione  delle
          diverse    professionalita'    coinvolte     nell'approccio
          multidisciplinare proprio del progetto di fattibilita'.  In
          caso  di  carenza  in  organico  di  personale  idoneamente
          qualificato,  le  amministrazioni  aggiudicatrici   possono
          affidare  la  redazione  del  progetto  di  fattibilita'  a
          soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal
          presente codice.  Gli  oneri  connessi  all'affidamento  di
          attivita' a soggetti esterni possono essere ricompresi  nel
          quadro economico dell'opera. 
              3. Il bando, oltre al contenuto previsto  dall'allegato
          XXI specifica: 
              a)   che   l'amministrazione   aggiudicatrice   ha   la
          possibilita' di richiedere al promotore prescelto,  di  cui
          al  comma  10,  lettera  b),  di  apportare   al   progetto
          definitivo,   da   questi    presentato,    le    modifiche
          eventualmente  intervenute  in  fase  di  approvazione  del
          progetto, anche al  fine  del  rilascio  delle  concessioni
          demaniali marittime, ove necessarie, e che, in tal caso, la
          concessione    e'    aggiudicata    al    promotore    solo
          successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo,
          delle  modifiche  progettuali   nonche'   del   conseguente
          eventuale adeguamento del piano economico-finanziario; 
              b) che, in caso di mancata accettazione  da  parte  del
          promotore di apportare modifiche  al  progetto  definitivo,
          l'amministrazione ha facolta' di chiedere  progressivamente
          ai concorrenti  successivi  in  graduatoria  l'accettazione
          delle  modifiche  da  apportare  al   progetto   definitivo
          presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al
          promotore e non accettate dallo stesso. 
              4.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici   valutano   le
          offerte   presentate   con   il    criterio    dell'offerta
          economicamente piu' vantaggiosa individuata sulla base  del
          miglior rapporto qualita'/prezzo. 
              5. Oltre a quanto previsto dall'art. 95, l'esame  delle
          proposte e' esteso agli aspetti relativi alla qualita'  del
          progetto  definitivo  presentato,  al  valore  economico  e
          finanziario  del  piano  e  al  contenuto  della  bozza  di
          convenzione. Per quanto concerne le strutture dedicate alla
          nautica da diporto, l'esame e la valutazione delle proposte
          sono svolti anche con riferimento alla  maggiore  idoneita'
          dell'iniziativa prescelta a soddisfare in via combinata gli
          interessi  pubblici  alla   valorizzazione   turistica   ed
          economica dell'area interessata, alla tutela del  paesaggio
          e dell'ambiente e alla sicurezza della navigazione. 
              6. Il bando  indica  i  criteri,  secondo  l'ordine  di
          importanza loro attribuita, in base  ai  quali  si  procede
          alla valutazione comparativa tra le  diverse  proposte.  La
          pubblicazione del bando, nel caso  di  strutture  destinate
          alla,  nautica  da  diporto,   esaurisce   gli   oneri   di
          pubblicita' previsti  per  il  rilascio  della  concessione
          demaniale marittima. 
              7. Il disciplinare di  gara,  richiamato  espressamente
          nel  bando,  indica,  in  particolare,  l'ubicazione  e  la
          descrizione dell'intervento da realizzare, la  destinazione
          urbanistica, la consistenza, le tipologie del  servizio  da
          gestire, in  modo  da  consentire  che  le  proposte  siano
          presentate secondo presupposti omogenei. 
              8. Alla procedura  sono  ammessi  solo  i  soggetti  in
          possesso  dei  requisiti   per   i   concessionari,   anche
          associando o consorziando altri  soggetti,  ferma  restando
          l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80. 
              9. Le offerte devono contenere un progetto  definitivo,
          una bozza di convenzione,  un  piano  economico-finanziario
          asseverato da un istituto  di  credito  o  da  societa'  di
          servizi  costituite  dall'istituto  di  credito  stesso  ed
          iscritte   nell'elenco    generale    degli    intermediari
          finanziari, ai sensi dell'art. 106 del decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, o da una societa'  di  revisione
          ai sensi dell'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966,
          nonche'  la  specificazione   delle   caratteristiche   del
          servizio e della gestione, e  dare  conto  del  preliminare
          coinvolgimento di uno  o  piu'  istituti  finanziatori  nel
          progetto. Il piano economico-finanziario, oltre a prevedere
          il rimborso delle spese sostenute  per  la  predisposizione
          del  progetto  di  fattibilita'  posto  a  base  di   gara,
          comprende  l'importo   delle   spese   sostenute   per   la
          predisposizione  delle  offerte,  comprensivo   anche   dei
          diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'art.  2578  del
          codice civile. L'importo complessivo delle spese di cui  al
          periodo precedente non puo' superare il 2,5 per  cento  del
          valore dell'investimento, come desumibile dal  progetto  di
          fattibilita' posto a base di gara. Nel  caso  di  strutture
          destinate alla nautica da diporto, il  progetto  definitivo
          deve definire le caratteristiche qualitative  e  funzionali
          dei lavori ed il quadro  delle  esigenze  da  soddisfare  e
          delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno
          studio con la descrizione del progetto ed i dati  necessari
          per individuare e valutare  i  principali  effetti  che  il
          progetto puo' avere sull'ambiente e deve  essere  integrato
          con   le   specifiche   richieste   dal   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti con propri decreti. 
              10. L'amministrazione aggiudicatrice: 
              a) prende in esame le offerte che  sono  pervenute  nei
          termini indicati nel bando; 
              b)  redige  una  graduatoria  e  nomina  promotore   il
          soggetto che ha presentato la migliore offerta;  la  nomina
          del promotore puo' aver luogo anche in presenza di una sola
          offerta; 
              c)  pone  in  approvazione   il   progetto   definitivo
          presentato  dal  promotore,  con  le   modalita'   indicate
          all'art. 27, anche al fine del  successivo  rilascio  della
          concessione demaniale marittima, ove  necessaria.  In  tale
          fase  e'  onere  del  promotore  procedere  alle  modifiche
          progettuali  necessarie  ai  fini   dell'approvazione   del
          progetto, nonche' a tutti gli adempimenti di legge anche ai
          fini della valutazione di  impatto  ambientale,  senza  che
          cio' comporti alcun  compenso  aggiuntivo,  ne'  incremento
          delle spese sostenute per la predisposizione delle  offerte
          indicate nel piano finanziario; 
              d)  quando  il  progetto  non  necessita  di  modifiche
          progettuali,  procede  direttamente  alla   stipula   della
          concessione; 
              e) qualora il promotore non accetti  di  modificare  il
          progetto, ha facolta'  di  richiedere  progressivamente  ai
          concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione  delle
          modifiche al progetto presentato dal promotore alle  stesse
          condizioni proposte al  promotore  e  non  accettate  dallo
          stesso. 
              11. La stipulazione del contratto di  concessione  puo'
          avvenire solamente a seguito della conclusione,  con  esito
          positivo, della  procedura  di  approvazione  del  progetto
          definitivo e della accettazione delle modifiche progettuali
          da parte del  promotore,  ovvero  del  diverso  concorrente
          aggiudicatario. Il  rilascio  della  concessione  demaniale
          marittima, ove necessaria, avviene sulla base del  progetto
          definitivo,  redatto  in   conformita'   al   progetto   di
          fattibilita' approvato. 
              12.  Nel  caso  in  cui  risulti  aggiudicatario  della
          concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo
          ha diritto  al  pagamento,  a  carico  dell'aggiudicatario,
          dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo. 
              13. Le offerte sono corredate  dalla  garanzia  di  cui
          all'art. 93 e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando in
          misura pari al 2,5 per cento del valore  dell'investimento,
          come desumibile dal progetto di fattibilita' posto  a  base
          di gara. Il soggetto aggiudicatario e' tenuto a prestare la
          cauzione definitiva di cui  all'art.  103.  Dalla  data  di
          inizio  dell'esercizio   del   servizio,   da   parte   del
          concessionario e' dovuta  una  cauzione  a  garanzia  delle
          penali relative al mancato o inesatto adempimento di  tutti
          gli   obblighi   contrattuali   relativi   alla    gestione
          dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento  del
          costo annuo operativo di esercizio e con  le  modalita'  di
          cui all'art. 103; la mancata presentazione di tale cauzione
          costituisce grave inadempimento contrattuale. 
              14. Si applicano, ove necessario,  le  disposizioni  di
          cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  8  giugno
          2001, n. 327, e successive modificazioni. 
              15. Gli operatori  economici  possono  presentare  alle
          amministrazioni  aggiudicatrici  proposte   relative   alla
          realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori
          di pubblica utilita', incluse le  strutture  dedicate  alla
          nautica  da  diporto,  non  presenti  negli  strumenti   di
          programmazione        approvati        dall'amministrazione
          aggiudicatrice  sulla  base  della  normativa  vigente.  La
          proposta contiene un progetto di fattibilita', una bozza di
          convenzione, il piano economico-finanziario  asseverato  da
          uno dei soggetti di cui al comma 9,  primo  periodo,  e  la
          specificazione delle caratteristiche del servizio  e  della
          gestione. Nel caso di strutture destinate alla  nautica  da
          diporto, il  progetto  di  fattibilita'  deve  definire  le
          caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori  e  del
          quadro delle esigenze  da  soddisfare  e  delle  specifiche
          prestazioni da fornire, deve contenere uno  studio  con  la
          descrizione del progetto e i dati necessari per individuare
          e valutare i principali effetti che il progetto puo'  avere
          sull'ambiente e deve essere  integrato  con  le  specifiche
          richieste  dal  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti     con     propri     decreti.     Il      piano
          economico-finanziario  comprende  l'importo   delle   spese
          sostenute   per   la   predisposizione   della    proposta,
          comprensivo anche dei diritti sulle opere  dell'ingegno  di
          cui  all'art.  2578  del  codice  civile.  La  proposta  e'
          corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso  dei
          requisiti di  cui  al  comma  17,  dalla  cauzione  di  cui
          all'art. 93, e dall'impegno a prestare una  cauzione  nella
          misura dell'importo di cui al comma 9, terzo  periodo,  nel
          caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice
          valuta,  entro  il  termine  perentorio  di  tre  mesi,  la
          fattibilita' della proposta. A tal  fine  l'amministrazione
          aggiudicatrice puo' invitare il proponente ad apportare  al
          progetto di fattibilita' le modifiche necessarie per la sua
          approvazione. Se il proponente  non  apporta  le  modifiche
          richieste,   la   proposta   non   puo'   essere   valutata
          positivamente. Il progetto  di  fattibilita'  eventualmente
          modificato, e' inserito negli strumenti  di  programmazione
          approvati dall'amministrazione  aggiudicatrice  sulla  base
          della normativa vigente ed e' posto in approvazione con  le
          modalita'  previste  per  l'approvazione  di  progetti;  il
          proponente e' tenuto ad apportare  le  eventuali  ulteriori
          modifiche chieste in sede di approvazione del progetto;  in
          difetto, il progetto si intende non approvato. Il  progetto
          di fattibilita' approvato e' posto a  base  di  gara,  alla
          quale   e'    invitato    il    proponente.    Nel    bando
          l'amministrazione   aggiudicatrice   puo'    chiedere    ai
          concorrenti, compreso il proponente,  la  presentazione  di
          eventuali varianti al progetto. Nel  bando  e'  specificato
          che il promotore puo' esercitare il diritto di  prelazione.
          I concorrenti, compreso  il  promotore,  devono  essere  in
          possesso dei requisiti di cui  al  comma  8,  e  presentare
          un'offerta contenente una bozza di  convenzione,  il  piano
          economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui
          al  comma  9,  primo  periodo,  la   specificazione   delle
          caratteristiche del servizio e della gestione,  nonche'  le
          eventuali  varianti  al  progetto   di   fattibilita';   si
          applicano i commi 4, 5, 6, 7 e  13.  Se  il  promotore  non
          risulta aggiudicatario,  puo'  esercitare,  entro  quindici
          giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il  diritto
          di prelazione e  divenire  aggiudicatario  se  dichiara  di
          impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle
          medesime  condizioni  offerte  dall'aggiudicatario.  Se  il
          promotore non risulta  aggiudicatario  e  non  esercita  la
          prelazione   ha   diritto   al    pagamento,    a    carico
          dell'aggiudicatario,  dell'importo  delle  spese   per   la
          predisposizione della proposta  nei  limiti  indicati;  nel
          comma  9.  Se  il   promotore   esercita   la   prelazione,
          l'originario aggiudicatario  ha  diritto  al  pagamento,  a
          carico del  promotore,  dell'importo  delle  spese  per  la
          predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9. 
              16. La proposta di cui al comma 15, primo periodo, puo'
          riguardare,  in  alternativa  alla  concessione,  tutti   i
          contratti di partenariato pubblico privato. 
              17. Possono presentare le proposte di cui al comma  15,
          primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di  cui
          al  comma  8,  nonche'  i  soggetti  con  i  requisiti  per
          partecipare  a  procedure  di  affidamento   di   contratti
          pubblici anche per servizi di  progettazione  eventualmente
          associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori
          di servizi.  La  realizzazione  di  lavori  pubblici  o  di
          pubblica utilita' rientra tra  i  settori  ammessi  di  cui
          all'art.  1,  comma  1,   lettera   c-bis),   del   decreto
          legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere di commercio,
          industria, artigianato  e  agricoltura,  nell'ambito  degli
          scopi di utilita' sociale e di  promozione  dello  sviluppo
          economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi  alla
          presentazione  di  proposte  di  realizzazione  di   lavori
          pubblici  di  cui  al  comma  1,  ferma  restando  la  loro
          autonomia decisionale. 
              18.  Al  fine  di  assicurare   adeguati   livelli   di
          bancabilita'  e  il  coinvolgimento  del  sistema  bancario
          nell'operazione, si  applicano  in  quanto  compatibili  le
          disposizioni contenute all'art. 185. 
              19. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 15 e  17,
          i  soggetti  che  hanno  presentato  le  proposte   possono
          recedere dalla composizione dei  proponenti  in  ogni  fase
          della procedura fino alla pubblicazione del bando  di  gara
          purche' tale recesso non faccia venir meno la presenza  dei
          requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la  mancanza
          dei  requisiti  in  capo  a   singoli   soggetti   comporta
          l'esclusione  dei  soggetti  medesimi  senza  inficiare  la
          validita' della  proposta,  a  condizione  che  i  restanti
          componenti  posseggano  i  requisiti   necessari   per   la
          qualificazione. 
              20. Ai sensi  dell'art.  2  del  presente  codice,  per
          quanto attiene alle  strutture  dedicate  alla  nautica  da
          diporto, le regioni e le province autonome di Trento  e  di
          Bolzano adeguano la propria normativa ai principi  previsti
          dal presente articolo." 
              "Art. 184. Societa' di progetto 
              1.  Il  bando  di  gara  per   l'affidamento   di   una
          concessione  per  la  realizzazione  e/o  gestione  di  una
          infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica  utilita'
          deve prevedere che l'aggiudicatario ha  la  facolta',  dopo
          l'aggiudicazione, di costituire una  societa'  di  progetto
          informa  di  societa'  per  azioni  o   a   responsabilita'
          limitata,  anche  consortile.  Il  bando  di  gara   indica
          l'ammontare minimo del capitale sociale della societa'.  In
          caso  di   concorrente   costituito   da   piu'   soggetti,
          nell'offerta e' indicata  la  quota  di  partecipazione  al
          capitale  sociale  di   ciascun   soggetto.   Le   predette
          disposizioni si applicano anche alla gara di  cui  all'art.
          183. La societa' cosi' costituita diventa la concessionaria
          subentrando nel rapporto di concessione  all'aggiudicatario
          senza necessita' di  approvazione  o  autorizzazione.  Tale
          subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di
          gara puo', altresi', prevedere che  la  costituzione  della
          societa' sia un obbligo dell'aggiudicatario. 
              2. I lavori da eseguire e  i  servizi  da  prestare  da
          parte delle societa' disciplinate dal comma 1 si  intendono
          realizzati e prestati  in  proprio  anche  nel  caso  siano
          affidati direttamente dalle  suddette  societa'  ai  propri
          soci, sempre che  essi  siano  in  possesso  dei  requisiti
          stabiliti dalle vigenti norme legislative e  regolamentari.
          Restano ferme le disposizioni  legislative,  regolamentarie
          contrattuali che  prevedano  obblighi  di  affidamento  dei
          lavorio dei servizi a soggetti terzi. 
              3. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che  non
          costituisce cessione del contratto, la societa' di progetto
          diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce
          l'aggiudicatario in tutti i rapporti con  l'amministrazione
          concedente. Nel caso di versamento di un  prezzo  in  corso
          d'opera da parte della  pubblica  amministrazione,  i  soci
          della societa' restano  solidalmente  responsabili  con  la
          societa' di progetto nei confronti dell'amministrazione per
          l'eventuale   rimborso   del   contributo   percepito.   In
          alternativa, la societa'  di  progetto  puo'  fornire  alla
          pubblica amministrazione garanzie bancarie  e  assicurative
          per la restituzione delle somme versate a titolo di  prezzo
          in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette
          garanzie cessano alla data di emissione del certificato  di
          collaudo dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce
          le modalita' per l'eventuale  cessione  delle  quote  della
          societa' di progetto, fermo restando che i soci  che  hanno
          concorso a formare i requisiti per la  qualificazione  sono
          tenuti a partecipare  alla  societa'  e  a  garantire,  nei
          limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del
          concessionario sino alla data di emissione del  certificato
          di collaudo dell'opera.  L'ingresso  nel  capitale  sociale
          della  societa'  di  progetto   e   lo   smobilizzo   delle
          partecipazioni da  parte  di  banche  e  altri  investitori
          istituzionali  che  non  abbiano  concorso  a   formare   i
          requisiti per la qualificazione possono  tuttavia  avvenire
          in qualsiasi momento." 
              "Art. 185. Emissione di obbligazioni  e  di  titoli  di
          debito da parte delle societa' di progetto 
              1. Al fine di realizzare una singola  infrastruttura  o
          un nuovo servizio di  pubblica  utilita',  le  societa'  di
          progetto di cui all'art. 184 nonche' le  societa'  titolari
          di un contratto di partenariato pubblico privato  ai  sensi
          dell'art.  3,  comma  1,  lettere  eee),  possono  emettere
          obbligazioni e titoli di debito, anche in deroga ai  limiti
          di cui agli articoli 2412 e 2483 del codice civile, purche'
          destinati alla sottoscrizione da  parte  degli  investitori
          qualificati  come  definiti  ai  sensi  dell'art.  100  del
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fermo restando
          che sono da intendersi inclusi in ogni caso tra i  suddetti
          investitori  qualificati  altresi'  le  societa'  ed  altri
          soggetti giuridici controllati da  investitori  qualificati
          ai  sensi  dell'art.  2359   del   codice   civile;   detti
          obbligazioni   e   titoli   di   debito   possono    essere
          dematerializzati e non possono essere trasferiti a soggetti
          che non siano investitori qualificati come sopra  definiti.
          In  relazione  ai  titoli  emessi  ai  sensi  del  presente
          articolo non si  applicano  gli  articoli  2413,  2414-bis,
          commi primo e secondo, e da 2415 a 2420 del codice civile. 
              2.  La  documentazione  di   offerta   deve   riportare
          chiaramente ed evidenziare  distintamente  un  avvertimento
          circa    l'elevato    profilo    di    rischio    associato
          all'operazione. 
              3. Le obbligazioni e i titoli di debito, sino all'avvio
          della   gestione   dell'infrastruttura   da    parte    del
          concessionario ovvero fino alla scadenza delle obbligazioni
          e dei titoli medesimi, possono essere garantiti dal sistema
          finanziario, da fondazioni e da fondi privati,  secondo  le
          modalita' definite con decreto del Ministro dell'economia e
          delle  finanze,  di  concerto   con   il   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
              4. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  1,  2  e  3  si
          applicano anche alle societa' operanti nella  gestione  dei
          servizi di cui all'art. 3-bis del decreto-legge  13  agosto
          2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
          settembre  2011,  n.  148,  alle  societa'  titolari  delle
          autorizzazioni  alla  costruzione  di   infrastrutture   di
          trasporto di gas e delle concessioni di stoccaggio  di  cui
          agli articoli 9 e 11  del  decreto  legislativo  23  maggio
          2000, n. 164, alle societa' titolari  delle  autorizzazioni
          alla costruzione di infrastrutture facenti parte del  Piano
          di  sviluppo   della   rete   di   trasmissione   nazionale
          dell'energia  elettrica,  alle  societa'   titolari   delle
          autorizzazioni   per   la   realizzazione   di   reti    di
          comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo  1°
          agosto 2003, n. 259, e alle societa' titolari delle licenze
          individuali per l'installazione e la fornitura di  reti  di
          telecomunicazioni pubbliche di cui al predetto  decreto  n.
          259   del   2003,   nonche'   a   quelle   titolari   delle
          autorizzazioni di cui  all'art.  46  del  decreto-legge  1°
          ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 29 novembre 2007, n. 222. Per le  finalita'  relative
          al presente comma, il decreto di cui al comma 3 e' adottato
          di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. 
              5. Le garanzie, reali e personali e di qualunque  altra
          natura incluse le cessioni di credito a scopo  di  garanzia
          che assistono le obbligazioni e i titoli di debito  possono
          essere costituite in favore dei sottoscrittori o  anche  di
          un loro rappresentante che sara' legittimato  a  esercitare
          in nome e per conto dei  sottoscrittori  tutti  i  diritti,
          sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime. 
              6. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  non
          pregiudicano quanto previsto all'art. 194,  comma  12,  del
          presente codice, in relazione alla facolta' del  contraente
          generale  di  emettere  obbligazioni  secondo  quanto   ivi
          stabilito." 
              "Art. 186. Privilegio sui crediti 
              1.  I   crediti   dei   soggetti   che   finanziano   o
          rifinanziano,  a  qualsiasi  titolo,   anche   tramite   la
          sottoscrizione  di  obbligazioni  e  titoli  similari,   la
          realizzazione di lavori pubblici,  di  opere  di  interesse
          pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio
          generale, ai sensi  degli  articoli  2745  e  seguenti  del
          codice civile, sui beni mobili, ivi inclusi i crediti,  del
          concessionario e  delle  societa'  di  progetto  che  siano
          concessionarie o affidatarie di contratto  di  partenariato
          pubblico privato o contraenti generali, ai sensi  dell'art.
          194. 
              2. Il privilegio, a pena di nullita', deve risultare da
          atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti
          i  finanziatori  originari  dei   crediti,   il   debitore,
          l'ammontare in linea capitale  del  finanziamento  o  della
          linea di credito, nonche' gli elementi che costituiscono il
          finanziamento. 
              3. L'opponibilita' ai terzi del privilegio sui beni  e'
          subordinata  alla  trascrizione,  nel   registro   indicato
          dall'art. 1524, comma 2, del codice civile,  dell'atto  dal
          quale  il  privilegio  risulta.  Della   costituzione   del
          privilegio e'  dato  avviso  mediante  pubblicazione  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana;  dall'avviso
          devono risultare gli estremi della  avvenuta  trascrizione.
          La trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate
          presso i competenti uffici del luogo ove ha sede  l'impresa
          finanziata. 
              4. Fermo restando quanto previsto  dall'art.  1153  del
          codice civile, il privilegio puo' essere  esercitato  anche
          nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti  sui
          beni che sono oggetto dello  stesso  dopo  la  trascrizione
          prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile
          far  valere  il  privilegio   nei   confronti   del   terzo
          acquirente,    il    privilegio    si    trasferisce    sul
          corrispettivo." 
              "Art. 187. Locazione finanziaria di opere  pubbliche  o
          di pubblica utilita' 
              1.  Per  la   realizzazione,   l'acquisizione   ed   il
          completamento di opere pubbliche o di pubblica  utilita'  i
          committenti tenuti  all'applicazione  del  presente  codice
          possono  avvalersi  anche  del   contratto   di   locazione
          finanziaria, che costituisce appalto  pubblico  di  lavori,
          salvo che questi  ultimi  abbiano  un  carattere  meramente
          accessorio rispetto all'oggetto  principale  del  contratto
          medesimo. 
              2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre
          indicazioni  previste  dal  presente  codice,  determina  i
          requisiti      soggettivi,      funzionali,      economici,
          tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le
          caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i  costi,
          i tempi e le garanzie dell'operazione, nonche' i  parametri
          di    valutazione    tecnica    ed    economico-finanziaria
          dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. 
              3. L'offerente di cui al comma 2 puo' essere anche  una
          associazione    temporanea    costituita    dal    soggetto
          finanziatore e  dal  soggetto  realizzatore,  responsabili,
          ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta,
          ovvero un  contraente  generale.  In  caso  di  fallimento,
          inadempimento   o   sopravvenienza   di   qualsiasi   causa
          impeditiva all'adempimento dell'obbligazione  da  parte  di
          uno dei due soggetti costituenti l'associazione  temporanea
          di imprese, l'altro puo'  sostituirlo,  con  l'assenso  del
          committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e
          caratteristiche. 
              4.   L'adempimento   degli   impegni   della   stazione
          appaltante resta in  ogni  caso  condizionato  al  positivo
          controllo della realizzazione e  dalla  eventuale  gestione
          funzionale dell'opera secondo le. modalita' previste. 
              5. Il soggetto finanziatore, autorizzato ai  sensi  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
          modificazioni, deve dimostrare alla stazione appaltante che
          dispone, se del caso avvalendosi delle capacita'  di  altri
          soggetti, anche in associazione temporanea con un  soggetto
          realizzatore, dei mezzi necessari  ad  eseguire  l'appalto.
          L'offerente puo' anche essere un contraente generale. 
              6. La stazione appaltante pone a base di gara almeno un
          progetto di fattibilita'.  L'aggiudicatario  provvede  alla
          predisposizione  dei  successivi  livelli   progettuali   e
          all'esecuzione dell'opera. 
              7.  L'opera  oggetto   del   contratto   di   locazione
          finanziaria puo' seguire il regime  di  opera  pubblica  ai
          fini urbanistici, edilizi ed  espropriativi;  l'opera  puo'
          essere   realizzata   su    area    nella    disponibilita'
          dell'aggiudicatario." 
              "Art. 188. Contratto di disponibilita' 
              1. L'affidatario del  contratto  di  disponibilita'  e'
          retribuito  con  i  seguenti  corrispettivi,  soggetti   ad
          adeguamento monetario secondo le previsioni del contratto: 
              a) un canone di disponibilita', da versare soltanto  in
          corrispondenza alla effettiva disponibilita' dell'opera; il
          canone e' proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi
          di  ridotta  o  nulla  disponibilita'  della   stessa   per
          manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra  i
          rischi  a  carico  dell'amministrazione  aggiudicatrice  ai
          sensi del comma 3; 
              b) l'eventuale riconoscimento di un contributo in corso
          d'opera, comunque non superiore al cinquanta per cento  del
          costo di costruzione dell'opera, in caso  di  trasferimento
          della     proprieta'     dell'opera     all'amministrazione
          aggiudicatrice; 
              c) un eventuale prezzo di  trasferimento,  parametrato,
          in  relazione  ai  canoni  gia'  versati  e   all'eventuale
          contributo incorso d'opera di cui alla  precedente  lettera
          b),  al  valore   di   mercato   residuo   dell'opera,   da
          corrispondere,  al  termine  del  contratto,  in  caso   di
          trasferimento       della       proprieta'       dell'opera
          all'amministrazione aggiudicatrice. 
              2. L'affidatario assume il rischio della costruzione  e
          della gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa a
          disposizione   dell'amministrazione   aggiudicatrice.    Il
          contratto determina le modalita' di ripartizione dei rischi
          tra  le  parti,  che  possono  comportare  variazioni   dei
          corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto,
          sulla realizzazione o sulla  gestione  tecnica  dell'opera,
          derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti
          di  pubbliche  autorita'.  Salvo   diversa   determinazione
          contrattuale e fermo restando quanto previsto dal comma  5,
          i rischi sulla costruzione e  gestione  tecnica  dell'opera
          derivanti   da   mancato   o    ritardato    rilascio    di
          autorizzazioni, pareri, nulla osta e  ogni  altro  atto  di
          natura  amministrativa   sono   a   carico   del   soggetto
          aggiudicatore. 
              3. Il bando di gara e' pubblicato con le  modalita'  di
          cui all'art. 72 ovvero di cui all'art. 36, comma 9, secondo
          l'importo  del  contratto,  ponendo  a  base  di  gara   un
          capitolato prestazionale  predisposto  dall'amministrazione
          aggiudicatrice,    che    indica,    in    dettaglio,    le
          caratteristiche tecniche e funzionali che  deve  assicurare
          l'opera  costruita  e  le  modalita'  per  determinare   la
          riduzione del canone di disponibilita', nei limiti  di  cui
          al comma 6. Le offerte  devono  contenere  un  progetto  di
          fattibilita' rispondente alle caratteristiche  indicate  in
          sede di  gara  e  sono  corredate  dalla  garanzia  di  cui
          all'art.  93;  il  soggetto  aggiudicatario  e'  tenuto   a
          prestare la cauzione definitiva di cui all'art. 103.  Dalla
          data  di  inizio  della  messa  a  disposizione  da   parte
          dell'affidatario e' dovuta una cauzione  a  garanzia  delle
          penali relative al mancato o inesatto adempimento di  tutti
          gli   obblighi   contrattuali   relativi   alla   messa   a
          disposizione dell'opera,  da  prestarsi  nella  misura  del
          dieci per cento del costo annuo operativo  di  esercizio  e
          con  le  modalita'  di  cui  all'art.   103;   la   mancata
          presentazione   di   tale   cauzione   costituisce    grave
          inadempimento        contrattuale.        L'amministrazione
          aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il criterio
          dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa ,  individuata
          sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo.  Il  bando
          indica i  criteri,  secondo  l'ordine  di  importanza  loro
          attribuita, in base ai quali si  procede  alla  valutazione
          comparativa tra le diverse offerte. Gli oneri connessi agli
          eventuali espropri sono considerati  nel  quadro  economico
          degli investimenti e finanziati nell'ambito  del  contratto
          di disponibilita'. 
              4. Al  contratto  di  disponibilita'  si  applicano  le
          disposizioni previste dal presente  codice  in  materia  di
          requisiti generali  di  partecipazione  alle  procedure  di
          affidamento e di qualificazione degli operatori economici. 
              5. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo  e  le
          eventuali varianti in corso d'opera  sono  redatti  a  cura
          dell'affidatario;   l'affidatario   ha   la   facolta'   di
          introdurre  le  eventuali  varianti  finalizzate   ad   una
          maggiore  economicita'  di  costruzione  o  gestione,   nel
          rispetto del  progetto  di  fattibilita'  tecnica-economica
          approvato dall'amministrazione aggiudicatrice e delle norme
          e  provvedimenti   di   pubbliche   autorita'   vigenti   e
          sopravvenuti; il progetto definitivo, il progetto esecutivo
          e le  varianti  in  corso  d'opera  sono  ad  ogni  effetto
          approvati    dall'affidatario,     previa     comunicazione
          all'amministrazione aggiudicatrice  la  quale  puo',  entro
          trenta giorni, motivatamente opporsi ove non rispettino  il
          capitolato prestazionale  e,  ove  prescritto,  alle  terze
          autorita' competenti. Il rischio della mancata o  ritardata
          approvazione da parte di terze autorita'  competenti  della
          progettazione  e  delle  eventuali  varianti  e'  a  carico
          dell'affidatario.  L'amministrazione  aggiudicatrice   puo'
          attribuire   all'affidatario   il   ruolo   di    autorita'
          espropriante ai sensi del testo unico di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 
              6. L'attivita' di collaudo, posta in capo alla stazione
          appaltante, verifica la realizzazione dell'opera al fine di
          accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale
          e delle  norme  e  disposizioni  cogenti  e  puo'  proporre
          all'amministrazione aggiudicatrice,  a  questi  soli  fini,
          modificazioni, varianti e rifacimento  di  lavori  eseguiti
          ovvero, sempre  che  siano  assicurate  le  caratteristiche
          funzionali  essenziali,  la   riduzione   del   canone   di
          disponibilita'.   Il   contratto   individua,    anche    a
          salvaguardia degli enti  finanziatori  e  dei  titolari  di
          titoli emessi ai sensi dell'art. 186 del  presente  codice,
          il  limite  di  riduzione  del  canone  di   disponibilita'
          superato il quale il contratto  e'  risolto.  L'adempimento
          degli impegni dell'amministrazione aggiudicatrice resta  in
          ogni  caso  condizionato  al   positivo   controllo   della
          realizzazione dell'opera e dalla messa a disposizione della
          stessa secondo  le  modalita'  previste  dal  contratto  di
          disponibilita'." 
              "Art. 189. Interventi di sussidiarieta' orizzontale 
              1. Le aree riservate al verde  pubblico  urbano  e  gli
          immobili  di  origine  rurale,  riservati  alle   attivita'
          collettive sociali e culturali di quartiere, con esclusione
          degli immobili ad uso  scolastico  e  sportivo,  ceduti  al
          comune nell'ambito delle convenzioni e delle norme previste
          negli strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati,
          possono essere affidati in gestione, per quanto concerne la
          manutenzione,  con  diritto  di  prelazione  ai   cittadini
          residenti   nei   comprensori   oggetto   delle    suddette
          convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree,  nel
          rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e
          parita' di trattamento. A tal fine  i  cittadini  residenti
          costituiscono un consorzio del comprensorio  che  raggiunga
          almeno   il   66   per   cento   della   proprieta'   della
          lottizzazione. Le regioni  e  i  comuni  possono  prevedere
          incentivi alla gestione diretta delle aree e degli immobili
          di cui al presente comma da parte dei cittadini  costituiti
          in consorzi anche mediante riduzione dei tributi propri. 
              2. Per la realizzazione di opere di  interesse  locale,
          gruppi di cittadini organizzati possono formulare  all'ente
          locale territoriale competente proposte operative di pronta
          realizzabilita', nel rispetto degli  strumenti  urbanistici
          vigenti o delle clausole di  salvaguardia  degli  strumenti
          urbanistici adottati, indicandone i costi  ed  i  mezzi  di
          finanziamento, senza  oneri  per  l'ente  medesimo.  L'ente
          locale provvede sulla proposta, con il  coinvolgimento,  se
          necessario,  di  eventuali   soggetti,   enti   ed   uffici
          interessati fornendo prescrizioni ed assistenza.  Gli  enti
          locali  possono  predisporre   apposito   regolamento   per
          disciplinare le attivita' ed i processi di cui al  presente
          comma. 
              3. Decorsi due mesi dalla presentazione della proposta,
          la proposta stessa si intende respinta. Entro  il  medesimo
          termine l'ente locale puo', con motivata delibera, disporre
          l'approvazione delle proposte formulate ai sensi del  comma
          2, regolando altresi' le fasi essenziali  del  procedimento
          di realizzazione e i tempi di esecuzione. La  realizzazione
          degli interventi di cui ai commi da 2 a  5  che  riguardino
          immobili   sottoposti   a   tutela   storico-artistica    o
          paesaggistico-ambientale  e'  subordinata   al   preventivo
          rilascio del parere o dell'autorizzazione  richiesti  dalle
          disposizioni di legge vigenti. Si applicano in  particolare
          le  disposizioni  del  codice  dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio, di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n. 42. 
              4.  Le  opere  realizzate  sono  acquisite   a   titolo
          originario   al    patrimonio    indisponibile    dell'ente
          competente. 
              5. La realizzazione delle opere di cui al comma  2  non
          puo'  in  ogni  caso  dare  luogo  ad  oneri   fiscali   ed
          amministrativi  a  carico  del  gruppo   attuatore,   fatta
          eccezione per l'imposta sul valore aggiunto. Le  spese  per
          la formulazione delle proposte  e  la  realizzazione  delle
          opere sono, fino alla attuazione del  federalismo  fiscale,
          ammesse in detrazione dall'imposta sul reddito dei soggetti
          che le hanno sostenute, nella misura del 36 per cento,  nel
          rispetto dei limiti di ammontare e delle modalita'  di  cui
          all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e  relativi
          provvedimenti  di  attuazione,  e   per   il   periodo   di
          applicazione delle agevolazioni previste dal medesimo  art.
          1. Successivamente, ne sara'  prevista  la  detrazione  dai
          tributi propri dell'ente competente. 
              6. Restano ferme le disposizioni recate  dall'art.  43,
          commi 1, 2, e 3 della legge 27 dicembre 1997,  n.  449,  in
          materia di valorizzazione e incremento del patrimonio delle
          aree verdi urbane." 
              "Art. 190. Baratto amministrativo 
              1. Gli enti territoriali possono definire con  apposita
          delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione  di
          contratti di partenariato sociale, sulla base  di  progetti
          presentati  da  cittadini  singoli  o  associati,   purche'
          individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale.
          I contratti possono riguardare la pulizia, la manutenzione,
          l'abbellimento di aree verdi, piazze o  strade,  ovvero  la
          loro valorizzazione mediante iniziative culturali di  vario
          genere, interventi di decoro urbano, di  recupero  e  riuso
          con  finalita'  di  interesse  generale,  di  aree  e  beni
          immobili inutilizzati. In relazione  alla  tipologia  degli
          interventi, gli enti territoriali individuano  riduzioni  o
          esenzioni di tributi corrispondenti al  tipo  di  attivita'
          svolta dal privato o  dalla  associazione  ovvero  comunque
          utili  alla  comunita'  di  riferimento  in  un'ottica   di
          recupero  del  valore  sociale  della  partecipazione   dei
          cittadini alla stessa." 
              "Art. 191. Cessione di immobili in cambio di opere 
              1.  Il  bando  di  gara  puo'  prevedere  a  titolo  di
          corrispettivo,  totale   o   parziale,   il   trasferimento
          all'affidatario   o,   qualora   l'affidatario   vi   abbia
          interesse, a soggetto terzo da questo indicato, purche'  in
          possesso dei prescritti requisiti di cui all'art. 80, della
          proprieta'     di      beni      immobili      appartenenti
          all'amministrazione  aggiudicatrice,  gia'   indicati   nel
          programma triennale per  i  lavori  o  nell'avviso  di  pre
          informazione per  i  servizi  e  le  forniture  e  che  non
          assolvono  piu',   secondo   motivata   valutazione   della
          amministrazione aggiudicatrice o  dell'ente  aggiudicatore,
          funzioni di pubblico interesse. 
              2. Possono formare oggetto  di  trasferimento  anche  i
          beni immobili gia' inclusi  in  programmi  di  dismissione,
          purche' prima della pubblicazione del bando  o  avviso  per
          l'alienazione, ovvero se la  procedura  di  dismissione  ha
          avuto esito negativo. 
              2-bis. Il valore dei  beni  immobili  da  trasferire  a
          seguito della procedura di gara e' stabilito dal RUP  sulla
          base del valore di mercato determinato tramite i competenti
          uffici titolari dei beni immobili oggetto di trasferimento. 
              3. Il bando di gara puo' prevedere che il trasferimento
          della proprieta' dell'immobile e la conseguente  immissione
          in possesso dello stesso avvengano in un momento  anteriore
          a quello dell'ultimazione dei lavori, previa  presentazione
          di idonea garanzia  fideiussoria  per  un  valore  pari  al
          valore dell'immobile medesimo.  La  garanzia  fideiussoria,
          rilasciata dai  soggetti  di  cui  all'art.  93,  comma  3,
          prevede  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio   della
          preventiva escussione del debitore principale, la  rinuncia
          all'eccezione di cui all'art.  1957,  comma  2  del  codice
          civile,  nonche'  l'operativita'  della  garanzia  medesima
          entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione
          appaltante. La fideiussione e' progressivamente  svincolata
          con le modalita' previste  con  riferimento  alla  cauzione
          definitiva.". 
              -  Per  il  testo  dell'art.  29  del  citato   decreto
          legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  si  veda  nelle  note
          all'art. 3.