Art. 4 
 
       Modifiche in materia di tutela del sistema finanziario 
 
  1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19  ottobre  1930,
n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 493-bis e' inserito il seguente: 
  «Art. 493-ter (Indebito  utilizzo  e  falsificazione  di  carte  di
credito e di pagamento). - Chiunque al fine di  trarne  profitto  per
se' o per altri,  indebitamente  utilizza,  non  essendone  titolare,
carte di credito o di pagamento,  ovvero  qualsiasi  altro  documento
analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto  di
beni o alla prestazione di servizi, e' punito con  la  reclusione  da
uno a cinque anni e con la multa da  310  euro  a  1.550  euro.  Alla
stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per  se'  o  per
altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi
altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante  o
all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero  possiede,
cede o acquisisce tali carte o documenti di  provenienza  illecita  o
comunque falsificati o alterati, nonche' ordini di pagamento prodotti
con essi. 
  In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle
parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il
delitto di cui al primo comma e' ordinata la confisca delle cose  che
servirono o furono destinate  a  commettere  il  reato,  nonche'  del
profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al
reato, ovvero quando essa non e'  possibile,  la  confisca  di  beni,
somme di denaro e altre utilita' di cui il reo ha  la  disponibilita'
per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. 
  Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al  secondo
comma, nel  corso  delle  operazioni  di  polizia  giudiziaria,  sono
affidati dall'autorita' giudiziaria agli organi  di  polizia  che  ne
facciano richiesta.»; 
    b) dopo l'articolo 512 e' inserito il seguente: 
  «Art. 512-bis (Trasferimento fraudolento di valori). - Salvo che il
fatto   costituisca   piu'   grave   reato,   chiunque    attribuisce
fittiziamente ad altri la titolarita'  o  disponibilita'  di  denaro,
beni o altre utilita' al fine di eludere le disposizioni di legge  in
materia di misure di  prevenzione  patrimoniali  o  di  contrabbando,
ovvero di agevolare la commissione di uno dei  delitti  di  cui  agli
articoli 648, 648-bis e 648-ter, e' punito con la reclusione da due a
sei anni.». 
  2. All'articolo 33-bis, comma 1, del  codice  di  procedura  penale
approvato con decreto del Presidente della  Repubblica  22  settembre
1988, n. 447, la lettera o) e' sostituita dalla seguente: «o) delitto
previsto dall'articolo 512-bis del codice penale;».