Art. 4 
 
                    Modalita' per l'aggiornamento 
            delle prestazioni soggette ad autorizzazione 
 
  1. L'aggiornamento delle  prestazioni  soggette  ad  autorizzazione
preventiva  indicate  nell'allegato  A  al  presente  regolamento  e'
effettuato con decreto del Ministro della salute da adottare,  previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  2. L'aggiornamento di cui al comma 1 tiene  conto  dei  decreti  di
aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri
12 gennaio 2017 e delle disposizioni europee in materia. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il testo dell'art. 17, comma 3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i  riferimenti  al  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, si veda nelle  note
          alle premesse.