Art. 4 Validita' e aggiornamento della RCP 1. Le RCP hanno una validita' di quattro anni. Novanta giorni prima della scadenza del termine di validita', il gestore dello schema avvia una consultazione pubblica della durata di trenta giorni per il loro aggiornamento. 2. Il gestore dello schema procede all'aggiornamento della RCP e alla relativa pubblicazione con validita' di ulteriori quattro anni. 3. Le RCP in scadenza restano comunque valide per il periodo necessario al loro aggiornamento. 4. Qualora, successivamente all'approvazione di un documento di RCP per una categoria di prodotto, la Commissione europea elabora e redige un documento di PEFCR relativo alla medesima categoria di prodotto, il gestore dello schema attiva una procedura di aggiornamento della RCP entro il termine di sei mesi, finalizzata a recepire le indicazioni elaborate a livello comunitario, come indicato nell'allegato I. 5. Il gestore dello schema puo' avviare un processo di aggiornamento prima della scadenza delle RCP, qualora si verifichino evidenti modifiche sui processi, sulla normativa o sulle tecnologie applicate alla produzione dei prodotti oggetto del documento di RCP.