Art. 4 
 
 
                      Prova dell'esame di Stato 
                         per l'abilitazione 
 
  1.  La  prova  dell'esame  di  Stato  per  l'abilitazione  di   cui
all'articolo 1 consiste nella soluzione di  200  quesiti  a  risposta
multipla, di cui una sola corretta, articolati  in  50  formulati  su
argomenti riguardanti le conoscenze di base nella  prospettiva  della
loro successiva applicazione professionale, con particolare  riguardo
ai  meccanismi  fisiopatologici  e  alle  conoscenze  riguardanti  la
clinica, la prevenzione e la terapia; in 150 formulati  su  argomenti
riguardanti le capacita' del candidato nell'applicare  le  conoscenze
biomediche e cliniche alla pratica medica e nel  risolvere  questioni
di deontologia professionale e di  etica  medica.  La  prova  include
anche una serie di domande  riguardanti  problemi  clinici  afferenti
alle  aree  della  medicina  e  della  chirurgia,  e  delle  relative
specialita', della pediatria, dell'ostetricia  e  ginecologia,  della
diagnostica di laboratorio e strumentale, e della  sanita'  pubblica.
Alle risposte positive e'  attribuito  un  punteggio  di  +  1,  alle
risposte non date di 0, a quelle errate un punteggio negativo pari  a
-0,25.   Per   la   predisposizione   dei   quesiti   il    Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  si  avvale  di
apposita Commissione nazionale di esperti. 
  2. La Commissione nazionale  di  esperti  di  cui  al  comma  1  e'
costituita  con   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,   dell'
universita' e della ricerca, resta in carica tre anni ed e' composta,
tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a)
del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  da  otto  membri
iscritti da non meno di dieci anni all'albo dei medici chirurghi,  di
cui: 
    a) due professori ordinari, anche fuori ruolo, di cui uno  scelto
nell'ambito  di  un  elenco  di  nominativi  proposto  dal  Consiglio
universitario nazionale e uno scelto  nell'ambito  di  un  elenco  di
nominativi proposto dalla conferenza dei  rettori  delle  universita'
italiane su indicazione della conferenza dei Presidenti dei corsi  di
studio in medicina e chirurgia; 
    b) due professori associati confermati, anche fuori ruolo, di cui
uno scelto nell'ambito  di  un  elenco  di  nominativi  proposto  dal
Consiglio universitario nazionale e  uno  scelto  nell'ambito  di  un
elenco di nominativi proposto  dalla  conferenza  dei  rettori  delle
universita' italiane su indicazione della conferenza  dei  presidenti
dei corsi di studio in medicina e chirurgia; 
    c) quattro medici chirurghi designati dalla Federazione nazionale
dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri. 
  3. Il Presidente della Commissione  e'  nominato,  con  il  decreto
ministeriale di cui al comma 2, tra i componenti di cui al  comma  2,
lettera a). La Commissione delibera a maggioranza dei componenti e in
caso di parita' di voto prevale il voto del Presidente. 
  4. Per Commissione nazionale di esperti  di  cui  al  comma  1,  si
intende, la Commissione di cui all'articolo 1, comma  1,  lettera  m)
del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 97. 
  5. La  prova  dell'esame  di  Stato  per  l'abilitazione  s'intende
superata se il candidato consegue un punteggio di almeno 130 punti. 
  6. La prova dell'esame di Stato per l'abilitazione, che puo' essere
organizzata anche in modalita' telematica, si svolge  in  sessioni  e
con modalita' stabilite annualmente con provvedimento  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, tre volte  l'anno,
nel mese di marzo, nel mese di luglio e nel mese di novembre. 
  7. Il candidato che non ha superato la prova  dell'esame  di  Stato
per l'abilitazione puo' ripeterlo nella sessione successiva. 
 
          Note all'art. 4: 
 
              - Il testo  dell'art.  57,  comma  1,  lettera  a)  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  «Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni  pubbliche»,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O., e'  riportato  nelle
          note alle premesse.