Art. 4 Documento unico di regolarita' contributiva 1. A decorrere dalla data di approvazione del programma di prosecuzione o ripresa dell'attivita' di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 159 del 2011, la verifica della regolarita' contributiva di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, avviene esclusivamente con riguardo agli obblighi contributivi riferiti a periodi successivi alla data di approvazione del programma medesimo.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 41 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, si veda la nota all'art. 1. - Per il testo dell'art. 4 del citato decreto-legge n. 34 del 2014, si veda la nota alle premesse.