Art. 4 
 
                  Funzioni dell'organismo pagatore 
 
  1. All'Agenzia, in qualita' di  organismo  pagatore  nazionale,  ai
sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, secondo  comma,  del  regolamento
(UE) n. 1306/2013, anche nella sua  qualita'  di  organismo  pagatore
riconosciuto per il territorio o per gli ambiti su cui non esercitano
competenze altri organismi pagatori riconosciuti, sono attribuiti: 
    a) gli adempimenti connessi con la gestione degli aiuti derivanti
dalla politica agricola comune, nonche' degli interventi sul  mercato
e sulle strutture del settore agricolo, finanziati dal  FEAGA  e  dal
FEASR, dei quali e' responsabile nei  confronti  dell'Unione  europea
nonche' l'autorizzazione, l'esecuzione  e  la  contabilizzazione  dei
relativi pagamenti; 
    b)  i  compiti  di  esecuzione  delle  forniture   dei   prodotti
agroalimentari disposte dalla Unione europea per gli aiuti alimentari
e la cooperazione economica con altri Paesi, nonche' delle operazioni
di provvista e di acquisto sul mercato interno  e  internazionale  di
prodotti agroalimentari per la formazione delle scorte  necessarie  e
di quelle relative all'immissione regolata sul mercato interno e alla
collocazione sui mercati dell'Unione europea  e  terzi  dei  suddetti
prodotti, tranne nei casi in cui risulti piu'  conveniente  procedere
ad acquisti in loco nei Paesi in via di  sviluppo,  oppure  sia  piu'
opportuno avvalersi di organizzazioni internazionali; 
    c) gli interventi sul mercato agricolo e agroalimentare,  sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, per sostenere  comparti  in
situazioni contingenti, per periodi  temporalmente  circoscritti,  al
fine di  riassorbire  la  temporanea  sovracapacita'  produttiva  per
ristabilire  l'equilibrio  del  mercato  stesso,   provvedendo   alla
successiva collocazione dei prodotti; 
    d) l'esecuzione, d'intesa con il Ministero degli affari esteri  e
della  cooperazione  internazionale,  delle  forniture  dei  prodotti
agroalimentari disposte dallo Stato, anche in conformita' alle  linee
di programmazione e di indirizzo  in  materia  di  cooperazione  allo
sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, recante disciplina
generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo; 
    e) l'attuazione degli adempimenti previsti dal  regolamento  (UE)
n. 1303/2013 in materia di  autorita'  di  certificazione  del  Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP); 
    f) gli adempimenti connessi con la gestione degli aiuti  disposti
dal Ministero, da altre amministrazioni o delegati dalle regioni. 
  2. L'Agenzia, in qualita' di organismo pagatore nazionale, al  fine
di incrementare  l'efficienza  e  l'efficacia  della  gestione  delle
erogazioni degli aiuti, istituisce presso le regioni  di  competenza,
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili, sportelli operativi, anche utilizzando a  tale  scopo  i
beni di cui all'articolo 16. 
  3.  L'Agenzia  puo'  avvalersi,  previo  accordo  con  le   regioni
interessate, degli uffici regionali ai sensi dell'allegato  I,  punto
1, lettera C, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014,  nonche'  di
organismi di settore per lo svolgimento delle funzioni relative  alla
gestione degli aiuti e  degli  interventi  derivanti  dalla  politica
agricola comune. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per i riferimenti all'articolo 7,  paragrafo  2,  del
          citato regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo
          e del Consiglio del 17  giugno  2013  si  veda  nelle  note
          all'articolo 2. 
              - La legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina  generale
          sulla  cooperazione  internazionale  per  lo  sviluppo)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto 2014, n. 199. 
              - Per i  riferimenti  al  citato  regolamento  (UE)  n.
          1303/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17
          dicembre 2013 si veda nelle note all'articolo 3. 
              - Per i riferimenti al citato regolamento delegato (UE)
          n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo  2014  si  veda
          nelle note all'articolo 2.