Art. 4 Commissione nazionale per il dibattito pubblico 1. Ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la Commissione nazionale per il dibattito pubblico, di seguito denominata Commissione, cosi' composta: a) due rappresentanti, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; b) tre rappresentanti designati dal Presidente del Consiglio dei ministri; c) cinque rappresentanti ciascuno designato, rispettivamente, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, dal Ministro della giustizia e dal Ministro della salute; d) cinque rappresentanti nominati dalla Conferenza Unificata, di cui due in rappresentanza delle regioni, uno dall'Unione delle Province d'Italia e due dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. 2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo' nominare, su proposta della Commissione, sino a tre esperti competenti in materia di mediazione dei conflitti, progettazione partecipata e dibattito pubblico, che prendono parte ai lavori della Commissione senza diritto di voto. La Commissione puo' avvalersi, senza alcun onere di qualsiasi natura, del supporto dei dipartimenti, della Struttura tecnica di missione e delle societa' in house del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. L'incarico dei componenti della Commissione ha durata quinquennale, e' rinnovabile una sola volta e decade, comunque, decorso il quinto anno dal primo insediamento della Commissione medesima. 4. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, del codice, per la partecipazione alle attivita' della Commissione, senza distinzione per provenienza dei partecipanti, non sono dovuti compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese comunque denominati. 5. La Commissione, con proprio regolamento interno, stabilisce le proprie modalita' di funzionamento, nonche' le modalita' di collaborazione per lo svolgimento delle attivita' di cui ai commi 7 e 8, entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data della sua istituzione. 6. La Commissione in particolare: a) monitora il corretto svolgimento della procedura di dibattito pubblico e il rispetto della partecipazione del pubblico, nonche' la necessaria informazione durante la procedura; b) propone raccomandazioni di carattere generale o metodologico per il corretto svolgimento del dibattito pubblico; c) garantisce che sia data idonea e tempestiva pubblicita' ed informazione, anche attraverso la pubblicazione su apposita sezione del sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ordine alle determinazioni adottate per il funzionamento della Commissione, alle modalita' della procedura del dibattito pubblico, ai pareri resi, alla documentazione tecnica riguardante l'intervento oggetto del dibattito pubblico nonche' ai risultati delle consultazioni in corso o concluse; d) organizza le attivita' di cui alle lettere a) e c) a livello territoriale, con il coinvolgimento attivo degli enti territoriali interessati dalla realizzazione dell'opera che segnalano alla Commissione eventuali criticita' relative alle modalita' operative e tecniche di svolgimento del dibattito pubblico e collaborano al fine di individuare le soluzioni migliori per le comunita' locali; e) presenta al Governo e alle Camere, entro il 30 giugno con cadenza biennale, una relazione sulle risultanze delle attivita' di monitoraggio svolte nel biennio precedente, evidenziando le criticita' emerse nel corso delle procedure di dibattito svolte, suggerendo, altresi', soluzioni finalizzate ad eliminare eventuali squilibri nella partecipazione nonche' a promuovere forme di contraddittorio quali momenti di interazione costruttiva. 7. Per le attivita' istruttorie, nel caso di opere di interesse nazionale o sovra regionale, la Commissione si avvale del supporto tecnico-amministrativo delle strutture dell'amministrazione centrale competente nella materia oggetto dell'intervento. Il personale coinvolto mantiene la dipendenza funzionale dall'amministrazione di appartenenza. 8. Per le attivita' istruttorie, nel caso di opere di interesse regionale, la Commissione si avvale del supporto tecnico-amministrativo degli uffici regionali allo specifico scopo individuati.
Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note alle premesse.