Art. 4 
 
Esercizio delle funzioni relative  alla  realizzazione  del  progetto
       «Casa Italia» e agli interventi di edilizia scolastica 
 
  1. All'articolo 18-bis del decreto-legge 9  febbraio  2017,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «Per l'esercizio delle» sono sostituite
dalle seguenti: «La Presidenza del Consiglio  dei  ministri  esercita
le» e, in fine, le parole da: «, e' istituito» a «30 luglio 1999,  n.
303» sono soppresse, e le parole: «dalla legge 24 febbraio  1992,  n.
225» sono sostituite  dalle  seguenti:  «dal  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1»; 
    b) al comma 2, le parole: «l'immediata operativita' del  suddetto
dipartimento» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «l'esercizio  delle
funzioni di cui al comma 1». 
  2. Le risorse individuate per le finalita' di cui all'articolo  41,
comma 3, lettera a), numero 1, del decreto-legge 24 aprile  2017,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere
riassegnate  al  Fondo  unico  per  l'edilizia  scolastica   di   cui
all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18  ottobre  2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 22, per il finanziamento delle verifiche di  vulnerabilita'  degli
edifici scolastici ricadenti nella zona sismica 1 e  candidati  dagli
enti locali nell'ambito della procedura selettiva di cui all'articolo
20-bis del decreto-legge 9  febbraio  2017,  n.  8,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  aprile  2017,  n.  45.  Il  Ministro
dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con
proprio decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  3. All'articolo 1 della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 487, le parole: «alla Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Struttura di  missione  per  il  coordinamento  e  impulso
nell'attuazione  di  interventi  di  riqualificazione   dell'edilizia
scolastica»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «al   Ministero
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca»  e  le  parole:
«della medesima Struttura»  sono  sostituite  con  le  seguenti  «del
medesimo Ministero»; 
    b) al comma 488, le parole:  «La  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Struttura di  missione  per  il  coordinamento  e  impulso
nell'attuazione  di  interventi  di  riqualificazione   dell'edilizia
scolastica»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «Il   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»; 
    c) al comma 489: 
      1) al primo periodo, le parole: «La  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento  e  impulso
nell'attuazione  di  interventi  di  riqualificazione   dell'edilizia
scolastica»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «Il   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»; 
      2) al quarto periodo, le parole: «la Presidenza  del  Consiglio
dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento  e  impulso
nell'attuazione  di  interventi  di  riqualificazione   dell'edilizia
scolastica»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «il   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca».