Art. 4 Limiti e condizioni dell'agevolazione concedibile 1. L'agevolazione e' concessa a ciascun soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, nel rispetto del limite delle risorse di bilancio annualmente stanziate, che costituisce il tetto di spesa da ripartire. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi dell'articolo 2, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue destinate agli investimenti sui giornali, ed al 2 per cento delle risorse annue destinate agli investimenti sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, tenendo conto delle distinte imputazioni previste dall'articolo 57-bis, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172. Eventuali residui disponibili per effetto dell'applicazione del periodo precedente sono ulteriormente ripartiti tra i richiedenti che non hanno superato i precitati limiti, in misura proporzionale alle rispettive richieste ammesse. 2. Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformita' dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile. 3. Il credito d'imposta e' alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilita' delle agevolazioni stesse. 4. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo la realizzazione dell'investimento incrementale nella misura indicata dal provvedimento di cui all'articolo 5, comma 3, del presente regolamento. 5. Ai fini dell'utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, pena lo scarto del modello F24. Il medesimo modello F24 e' altresi' scartato qualora l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l'importo spettante.
Note all'art. 4: - Per il riferimento al comma 3 dell'art. 57-bis del citato decreto-legge n. 50 del 2017, si veda nelle note alle premesse. - Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dei commi 1, lettera a), e 3 dell'art. 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997, citato nelle note alle premesse: «Art. 35 (Responsabili dei centri). - 1. Il responsabile dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), su richiesta del contribuente: a) rilascia un visto di conformita' dei dati delle dichiarazioni predisposte dal centro, alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonche' di queste ultime alla relativa documentazione contabile. 3. I soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformita' e l'asseverazione di cui ai commi 1 e 2, lettera a), del presente articolo relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte.». - Si riporta il testo dell'art. 2409-bis del codice civile (Revisione legale dei conti): «Art. 2409-bis. La revisione legale dei conti sulla societa' e' esercitata da un revisore legale dei conti o da una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Lo statuto delle societa' che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato puo' prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale e' costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.». - Per il riferimento all'art. 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, si veda nelle note alle premesse.