Art. 4 
 
 
                Modifiche alla parte II, titolo III, 
           del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
 
  1. Alla parte II, titolo III, del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196, l'articolo 58 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 58 (Trattamenti di  dati  personali  per  fini  di  sicurezza
nazionale o difesa). - 1. Ai trattamenti di dati personali effettuati
dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della  legge  3  agosto
2007, n. 124, sulla base dell'articolo 26 della predetta legge  o  di
altre disposizioni di legge o regolamento,  ovvero  relativi  a  dati
coperti da segreto di Stato ai sensi degli  articoli  39  e  seguenti
della  medesima  legge,  si  applicano   le   disposizioni   di   cui
all'articolo  160,  comma  4,  nonche',  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 8, 15, 16, 18, 25, 37, 41, 42
e 43 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. 
  2. Fermo restando quanto  previsto  dal  comma  1,  ai  trattamenti
effettuati  da  soggetti  pubblici  per  finalita'  di  difesa  o  di
sicurezza dello Stato, in base ad espresse disposizioni di legge  che
prevedano specificamente il trattamento, si applicano le disposizioni
di cui al comma 1 del presente articolo, nonche' quelle di  cui  agli
articoli 23 e 24 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. 
  3. Con uno o piu' regolamenti  sono  individuate  le  modalita'  di
applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, in riferimento
alle tipologie di dati, di interessati, di operazioni di  trattamento
eseguibili e di persone autorizzate al trattamento dei dati personali
sotto l'autorita' diretta del titolare o del  responsabile  ai  sensi
dell'articolo 2-quaterdecies, anche in relazione all'aggiornamento  e
alla conservazione. I regolamenti, negli ambiti di cui  al  comma  1,
sono adottati ai sensi dell'articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n.
124, e, negli ambiti di cui al comma 2, sono adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri,  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri
competenti. 
  4. Con uno o piu' regolamenti adottati con decreto  del  Presidente
della  Repubblica  su  proposta  del  Ministro  della  difesa,   sono
disciplinate le misure attuative del presente decreto in  materia  di
esercizio delle funzioni di difesa e  sicurezza  nazionale  da  parte
delle Forze armate.». 
 
          Note all'art. 4: 
 
              - Il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196  e'
          citato nelle note alle premesse.