Art. 4 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1.  Salvo  quanto   previsto   dall'articolo   2,   comma   2,   le
amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della  presente
legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 1° ottobre 2018 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Conte, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede