Art. 4 
 
 Disposizioni in materia di modalita' di esecuzione dell'espulsione 
 
  1. All'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25  luglio
1998, n. 286, dopo le parole «centri  disponibili»  sono  inseriti  i
seguenti periodi: «,  ovvero  salvo  nel  caso  in  cui  non  vi  sia
disponibilita' di posti nei Centri di cui all'articolo 14 o in quelli
ubicati nel circondario del  Tribunale  competente.  In  tale  ultima
ipotesi il giudice di pace, su richiesta del questore, con il decreto
di  fissazione  dell'udienza  di  convalida,  puo'   autorizzare   la
temporanea permanenza dello  straniero,  sino  alla  definizione  del
procedimento  di  convalida  in  strutture  diverse  e  idonee  nella
disponibilita'  dell'Autorita'  di  pubblica  sicurezza.  Qualora  le
condizioni  di  cui  al  periodo  precedente  permangono  anche  dopo
l'udienza di convalida, il giudice puo' autorizzare la permanenza, in
locali  idonei  presso  l'ufficio  di  frontiera  interessato,   sino
all'esecuzione dell'effettivo allontanamento e comunque non oltre  le
quarantotto ore successive all'udienza di convalida.». 
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma  1,  primo  e
secondo periodo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a  carico
della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono  ai
relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. Agli oneri derivanti dal comma 1,
terzo periodo, pari a 1.500.000 euro per l'anno 2019, si  provvede  a
valere sulle risorse  del  Fondo  Asilo,  Migrazione  e  Integrazione
(FAMI),  cofinanziato  dall'Unione  europea   per   il   periodo   di
programmazione 2014-2020.