Art. 4 Affidamento in prova al servizio sociale 1. Se la pena detentiva da eseguire non supera i quattro anni il condannato puo' essere affidato all'ufficio di servizio sociale per i minorenni, per lo svolgimento del programma di intervento educativo. 2. Il programma, predisposto in collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali, contiene gli impegni in ordine: a) alle attivita' di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, di lavoro o comunque utili per l'educazione e l'inclusione sociale; b) alle prescrizioni riguardanti la dimora, la liberta' di movimento e il divieto di frequentare determinati luoghi; c) alle prescrizioni dirette ad impedire lo svolgimento di attivita' ovvero relazioni personali che possono indurre alla commissione di ulteriori reati. 3. Con lo stesso provvedimento il tribunale di sorveglianza puo' disporre prescrizioni riguardanti l'adempimento degli obblighi di assistenza familiare e ogni altra prescrizione utile per l'educazione e il positivo inserimento sociale del minorenne, compreso, quando opportuno, il collocamento in comunita'. 4. L'ordinanza che dispone l'affidamento in prova indica altresi': a) il ruolo del servizio sociale per i minorenni e dei servizi socio-sanitari territoriali nell'esecuzione del programma; b) le modalita' di svolgimento delle attivita' di utilita' sociale. 5. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza sulla base delle indicazioni fornite dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni. Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, per motivi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di servizio sociale per i minorenni, il quale ne da' immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza. 6. L'ufficio di servizio sociale per i minorenni incontra l'affidato e lo assiste nel percorso di reinserimento sociale, anche mettendosi in relazione con la famiglia e con gli altri ambienti di vita del condannato.