Art. 4 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, commi 1, lettera  a),
e 2, pari a  complessivi  euro  530.000  per  l'anno  2018,  ad  euro
2.530.000 per l'anno 2019, a euro 5.530.000 per l'anno 2020 e ad euro
3.530.000 annui a decorrere  dall'anno  2021,  si  provvede  mediante
riduzione del Fondo per l'attuazione della legge 23 giugno  2017,  n.
103, di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre  2017,
n. 205. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  3.  Dall'attuazione  del  presente  decreto,  ad  eccezione   delle
disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, commi 1, lettera  a),  e  2,
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono agli  adempimenti  previsti
dal presente decreto nell'ambito delle risorse umane,  finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 2 ottobre 2018 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Conte, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Bonafede, Ministro della giustizia 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
 
          Note all'art. 4: 
              - La legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al  codice
          penale, al codice di  procedura  penale  e  all'ordinamento
          penitenziario) e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 4
          luglio 2017, n. 154. 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  475,  della
          legge 27 dicembre 2017,  n.  205  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2018-2020),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O): 
              «475. E' istituito presso il Ministero della  giustizia
          un fondo, con una dotazione  di  10  milioni  di  euro  per
          l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di  30
          milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2020,  da
          destinare con decreti del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze all'attuazione delle disposizioni di cui alla legge
          23 giugno 2017, n. 103, in materia di riforma del  processo
          penale e dell'ordinamento penitenziario.».