Art. 4 Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, commi 1, lettera a), e 2, pari a complessivi euro 530.000 per l'anno 2018, ad euro 2.530.000 per l'anno 2019, a euro 5.530.000 per l'anno 2020 e ad euro 3.530.000 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo per l'attuazione della legge 23 giugno 2017, n. 103, di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, commi 1, lettera a), e 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 ottobre 2018 MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Bonafede, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Note all'art. 4: - La legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2017, n. 154. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O): «475. E' istituito presso il Ministero della giustizia un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, da destinare con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze all'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, in materia di riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario.».