Art. 4 
 
Stralcio dei debiti fino a mille  euro  affidati  agli  agenti  della
                    riscossione dal 2000 al 2010 
 
  1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore  del
presente  decreto,  fino  a  mille  euro,  comprensivo  di  capitale,
interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai
singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2010, ancorche' riferiti  alle  cartelle  per  le
quali e' gia' intervenuta la richiesta di cui  all'articolo  3,  sono
automaticamente annullati. L'annullamento e' effettuato alla data del
31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari
adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del  conseguente  discarico,
senza  oneri  amministrativi  a   carico   dell'ente   creditore,   e
dell'eliminazione dalle  relative  scritture  patrimoniali,  l'agente
della riscossione trasmette  agli  enti  interessati  l'elenco  delle
quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via  telematica,  in
conformita' alle  specifiche  tecniche  di  cui  all'allegato  1  del
decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze  del
15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  142  del  22
giugno 2015. Si applicano le  disposizioni  di  cui  all'articolo  1,
comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
  2. Con riferimento ai debiti di cui al comma 1: 
    a) le somme versate anteriormente alla data di entrata in  vigore
del presente decreto restano definitivamente acquisite; 
    b) le somme versate dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto sono imputate alle rate da corrispondersi  per  altri  debiti
eventualmente inclusi nella definizione  agevolata  anteriormente  al
versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in
assenza  anche  di  questi  ultimi,   sono   rimborsate,   ai   sensi
dell'articolo  22,  commi  1-bis,  1-ter  e  1-quater,  del   decreto
legislativo 13 aprile 1999,  n.  112.  A  tal  fine,  l'agente  della
riscossione presenta all'ente  creditore  richiesta  di  restituzione
delle somme eventualmente riscosse dalla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto e fino al 31 dicembre 2018, riversate  ai  sensi
dello stesso articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del 1999.  In
caso di mancata  erogazione  nel  termine  di  novanta  giorni  dalla
richiesta, l'agente della riscossione e' autorizzato a compensare  il
relativo importo con le somme da riversare. 
  3. Per il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste  in
essere in relazione alle  quote  annullate  ai  sensi  del  comma  1,
concernenti i carichi erariali e, limitatamente alle  spese  maturate
negli anni 2000-2013, quelli dei comuni, l'agente  della  riscossione
presenta,  entro  il  31  dicembre  2019,  sulla  base  dei   crediti
risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2018, e fatte salve le
anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero
dell'economia e delle finanze. Il rimborso e' effettuato, a decorrere
dal 30 giugno 2020, in venti rate annuali, con  onere  a  carico  del
bilancio dello Stato.  Per  i  restanti  carichi  tale  richiesta  e'
presentata al singolo ente creditore, che  provvede  direttamente  al
rimborso,  fatte  salve  anche  in  questo  caso   le   anticipazioni
eventualmente ottenute, con oneri a proprio carico e con le modalita'
e nei termini previsti dal secondo periodo. 
  4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai debiti
relativi ai carichi di cui all'articolo 3, comma 16, lettere a), b) e
c), nonche' alle risorse proprie tradizionali previste  dall'articolo
2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom  del
Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom  del  Consiglio,
del 26 maggio  2014,  e  all'imposta  sul  valore  aggiunto  riscossa
all'importazione.