Art. 4 Sanzioni 1. Nel caso in cui il rilascio dei certificati in attuazione del presente decreto sia stato determinato da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali, il Ministero dello sviluppo economico revoca gli stessi, fatte salve le sanzioni irrogabili ad altro titolo. 2. In caso di infrazioni o negligenze relative al servizio radioelettrico di bordo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 182 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. 3. Quando sia intervenuta la revoca di uno dei certificati di abilitazione di cui all'articolo 1 del presente regolamento, non e' ammesso il conseguimento di altro titolo di cui allo stesso articolo.
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 182 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214, e' il seguente: «Art. 182 - 1. Al personale addetto al servizio radioelettrico di bordo, iscritto alla gente di mare, per le infrazioni commesse durante l'esercizio del servizio stesso, si applicano le sanzioni previste dal codice della navigazione, che sono comminate dalle autorita' marittime anche su proposta del Ministero, nonche' le sanzioni contemplate dalle disposizioni del presente Titolo. 2. Per le infrazioni commesse da personale addetto ai servizi radiomarittimi di bordo, non iscritto alla gente di mare, il Ministero, anche su proposta di quello delle infrastrutture e dei trasporti, applica direttamente le sanzioni previste dal presente Titolo.».