Art. 4 
 
             Cessazione dell'applicazione dei parametri 
                      e degli studi di settore 
 
  1. Non si applicano i parametri previsti dall'art. 3, commi da  181
a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e gli studi  di  settore
previsti dall'art. 62-bis e 62-sexies  del  decreto-legge  30  agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  ottobre
1993, n. 427, nei confronti dei  soggetti  che  svolgono  in  maniera
prevalente le attivita' indicate nel comma 1 dell'art. 1 del presente
decreto,  come  disposto  dal   comma   18   dell'art.   9-bis,   del
decreto-legge 24 aprile 2017, n.  50,  convertito  con  la  legge  21
giugno 2017, n. 96, a partire dall'annualita' di imposta in corso  al
31 dicembre 2018.