Art. 4 
 
            Modalita' di fruizione del credito d'imposta 
 
  1. Il Dipartimento della protezione  civile  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, con riferimento agli importi di cui  all'art.
2, e le regioni per  gli  importi  di  cui  all'art.  3,  trasmettono
all'Agenzia delle entrate entro il giorno  5  di  ciascun  mese,  con
modalita' telematiche definite da quest'ultima, i  dati  dei  crediti
d'imposta  riconosciuti  nel   mese   precedente   e   dei   relativi
beneficiari,  nonche'  le  eventuali  variazioni  e  revoche,   anche
derivanti  dalle  cessioni  di  cui  all'art.  38,   comma   2,   del
decreto-legge n. 189/2016, comunicate nel mese  precedente  ai  sensi
del comma 4 del presente articolo. 
  2. A partire dal giorno 10 del mese  successivo  al  riconoscimento
del credito d'imposta, il soggetto beneficiario utilizza  il  credito
medesimo esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art.  17  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24
esclusivamente  attraverso  i  servizi  telematici  resi  disponibili
dall'Agenzia  delle  entrate,  pena  il  rifiuto  dell'operazione  di
versamento. Il credito d'imposta utilizzato in compensazione non puo'
eccedere l'importo  spettante,  pena  lo  scarto  dell'operazione  di
versamento. 
  3.  L'Agenzia  delle  entrate  trasmette  al   Dipartimento   della
protezione civile, con cadenza trimestrale  e  modalita'  telematiche
definite d'intesa, l'elenco dei  soggetti  che  hanno  utilizzato  in
compensazione i crediti d'imposta di cui al presente articolo, con  i
relativi importi. 
  4. Il soggetto beneficiario deve comunicare al  Dipartimento  della
protezione civile e/o alle regioni le Province autonome di  Trento  e
Bolzano l'eventuale  cessione  del  credito  d'imposta,  specificando
l'importo del credito ceduto e il codice fiscale del cessionario, per
il successivo inoltro di tali informazioni all'Agenzia delle entrate.
Il credito ceduto e' utilizzabile in compensazione  dal  cessionario,
con le stesse modalita' di cui al comma 2 del  presente  articolo,  a
partire dal giorno 10 del mese successivo alla comunicazione  di  cui
al primo periodo del presente comma.