Art. 4 
 
                    Documentazione e accertamento 
                     del possesso dei requisiti 
 
  1. Alla  domanda  dovra'  essere  allegato  il  certificato  medico
rilasciato da un medico di porto di ruolo o, in caso  di  mancanza  o
impedimento di questo, da un medico militare di grado non inferiore a
capitano o dai competenti servizi  delle  Aziende  sanitarie  locali,
attestante l'idoneita' fisica della gente di mare  di  cui  al  regio
decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, e  successive  modifiche  ed
integrazioni; tale certificato deve essere di data non  anteriore  ad
un mese dalla data di presentazione della domanda stessa al Ministero
della salute. 
  2. Per comprovare il possesso dei  restanti  requisiti  di  cui  ai
commi a), b), d), e)  dell'art.  2  i  candidati  potranno  produrre,
unitamente  alla  domanda,  apposite  certificazioni  ovvero  rendere
dichiarazioni  sostitutive  ai  sensi  dell'art.  1  del  regolamento
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 e dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183.  In
entrambi i casi dovranno essere osservate le disposizioni in  materia
di  bollo.  L'Amministrazione   procedera'   ad   effettuare   idonei
controlli, anche a campione, sulla  veridicita'  delle  dichiarazioni
sostitutive. 
  3. Fermo restando  quanto  previsto  dall'art.  26  della  legge  4
gennaio 1968, n. 15, qualora dai predetti  controlli  emerga  la  non
veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, i dichiaranti decadono
dai benefici conseguenti  al  provvedimento  emanato  sulla  base  di
dichiarazione non veritiera.