Art. 4 Documentazione e accertamento del possesso dei requisiti 1. Alla domanda dovra' essere allegato il certificato medico rilasciato da un medico di porto di ruolo o, in caso di mancanza o impedimento di questo, da un medico militare di grado non inferiore a capitano o dai competenti servizi delle Aziende sanitarie locali, attestante l'idoneita' fisica della gente di mare di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, e successive modifiche ed integrazioni; tale certificato deve essere di data non anteriore ad un mese dalla data di presentazione della domanda stessa al Ministero della salute. 2. Per comprovare il possesso dei restanti requisiti di cui ai commi a), b), d), e) dell'art. 2 i candidati potranno produrre, unitamente alla domanda, apposite certificazioni ovvero rendere dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183. In entrambi i casi dovranno essere osservate le disposizioni in materia di bollo. L'Amministrazione procedera' ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. 3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora dai predetti controlli emerga la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, i dichiaranti decadono dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.