Art. 4 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. Al fine di  assicurare  il  monitoraggio  sull'attuazione  della
misura, ACRI trasmette al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali gli elenchi di cui all'art.  3,  commi  2  e  3,  nonche'  le
comunicazioni di cui all'art. 3, comma 4.