Art. 4 
 
           Modalita' di presentazione dell'istanza singola 
 
  1. Quando l'istanza  e'  presentata  singolarmente  dalla  stazione
appaltante  o  da  una  parte  interessata,  il  parere  reso  e'  da
intendersi non vincolante. 
  2.  La  parte  istante  e'  tenuta  a  dare   comunicazione   della
presentazione  dell'istanza  a  tutti  i  soggetti  interessati  alla
soluzione  della  questione  controversa  insorta  e  a  fornirne  la
relativa  prova  all'Autorita'.  La   parte   istante   allega   alla
comunicazione il modulo di cui al successivo comma 4. Nel caso in cui
tale comunicazione risulti non completa, l'Autorita' invita la  parte
istante ad integrarla entro il termine perentorio di  cinque  giorni,
scaduto il quale l'istanza diventa improcedibile. 
  3. Qualora l'istante abbia manifestato la volonta' di  attenersi  a
quanto stabilito nel parere, le altre parti possono aderirvi entro il
termine di  dieci  giorni  dalla  ricezione  della  comunicazione  di
avvenuta presentazione dell'istanza. In tal caso il  parere  reso  ha
efficacia vincolante per le parti che vi hanno aderito. 
  4. L'istanza e' presentata secondo il modulo allegato  al  presente
regolamento  e  trasmessa  tramite  posta  elettronica   certificata,
unitamente a una eventuale memoria  e  alla  documentazione  ritenuta
utile. L'istanza contiene una sintetica indicazione degli elementi di
fatto e di diritto rilevanti ai fini del parere,  identifica  i  vizi
dell'atto contestato e illustra il quesito o i quesiti di diritto per
i quali e' richiesto il parere stesso. 
  5. Nell'istanza le parti specificano se, in sede  di  pubblicazione
del parere, debbano essere esclusi  i  dati  sensibili  espressamente
segnalati.