Art. 4
Dispositivi di protezione individuale
1. Fermi restando gli obblighi di formazione e addestramento, i
datori di lavoro mettono a disposizione dei lavoratori dispositivi di
protezione individuale conformi alle previsioni di cui al Titolo III
del decreto legislativo n. 81 del 2008. Gli indumenti ad alta
visibilita' devono rispondere a quanto previsto dal decreto
legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, dal decreto del Ministro dei
lavori pubblici del 9 giugno 1995, dal decreto legislativo 2 gennaio
1997, n. 10, e dalla norma UNI EN ISO 20471. Tali indumenti devono
essere di classe 3 per tutte le attivita' lavorative eseguite su
strade di categoria A, B, C, e D e almeno di classe 2 per le
attivita' lavorative eseguite su strade di categoria E ed F urbane ed
extraurbane, secondo la classificazione di cui all'art. 2, comma 3,
del Codice della strada. Non sono piu' ammessi indumenti ad alta
visibilita' di classe 1.
2. I veicoli operativi di cui all'art. 38 del Regolamento del
Codice della strada, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, devono essere segnalati con
dispositivi supplementari a luce lampeggiante, o pannelli luminosi, o
segnali a messaggio variabile, ovvero mediante la combinazione di
questi segnali, in relazione alla categoria della strada e alla
tipologia di intervento.
3. La segnaletica della zona di intervento deve avere le
caratteristiche di cui all'art. 3 del disciplinare tecnico approvato
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10
luglio 2002.