Art. 4. Norme per la viticoltura 4.1 - Condizioni naturali dell'ambiente. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei, di favorevole giacitura ed esposizione, con esclusione di quelli eccessivamente umidi, insufficientemente soleggiati e di pianura alluvionale. 4.2 - Forme di allevamento e sesti d'impianto. I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli gia' usati nella zona: pergola a tetto orizzontale, pergoletta a tetto inclinato, spalliera ad archetto singolo o bilaterale, cordone speronato. I sesti d'impianto sono adeguati alle forme di allevamento. La regione puo' consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve. 4.3 - Irrigazione, forzatura. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. 4.4 - Resa a ettaro e gradazione minima naturale. La produzione massima di uva a ettaro per tutte le tipologie dei vini ad Indicazione geografica tipica «Liguria di Levante» non deve essere superiore a 11 t/ha. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Liguria di Levante» devono assicurare ai vini i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi: «Liguria di Levante» Bianco: 10% vol.; «Liguria di Levante» Malvasia bianca lunga: 10% vol.; «Liguria di Levante» Trebbiano toscano: 10% vol.; «Liguria di Levante» Rosso: 10% vol.; «Liguria di Levante» Canaiolo: 10% vol.; «Liguria di Levante» Ciliegiolo: 10% vol.; «Liguria di Levante» Merlot: 10% vol.; «Liguria di Levante» Pollera nera: 10% vol; «Liguria di Levante» Sangiovese: 10% vol.; «Liguria di Levante» Sirah: 10% vol.; «Liguria di Levante» Vermentino Nero: 10% vol.; «Liguria di Levante» Rosato: 10% vol.; «Liguria di Levante» Passito: 13% vol.; Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.