Art. 4 
 
 
                Modalita' di esercizio della facolta' 
 
  1. Ai fini della redazione  del  bilancio  2018  l'impresa  che  si
avvale della facolta' di cui all'art. 20-quater del decreto-legge  23
ottobre 2018, n. 119, convertito con legge 17 dicembre 2018, n.  136,
valuta i titoli non durevoli in base al valore  di  iscrizione  cosi'
come risultante dal bilancio 2017 ovvero, per i titoli  non  presenti
nel portafoglio al 31 dicembre 2017, al costo  d'acquisizione,  fatta
eccezione per le perdite di carattere durevole. 
  2. La facolta' di cui al comma  1  e'  esercitata  in  relazione  a
singoli titoli il cui valore di  mercato  al  31  dicembre  2018  sia
inferiore al valore di iscrizione nel bilancio  2017  ovvero,  per  i
titoli non presenti nel portafoglio al 31  dicembre  2017,  al  costo
d'acquisizione. 
  3. L'organo amministrativo dell'impresa delibera l'esercizio  della
facolta' di cui al comma 1 in sede di approvazione  del  progetto  di
bilancio,  anche  sulla  base  di  una  relazione  sottoscritta   dai
responsabili della funzione di gestione dei rischi e  della  funzione
attuariale. Per le imprese di cui  all'art.  154-bis,  comma  1,  del
decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  la  relazione  e'
preventivamente trasmessa al dirigente preposto  alla  redazione  dei
documenti contabili societari. 
  4. Nella relazione di cui al comma 3 si attesta la  coerenza  delle
valutazioni dei titoli non durevoli con la  struttura  degli  impegni
finanziari  in  essere  e  le  scadenze  dei  relativi  esborsi,  con
particolare  riguardo  al  portafoglio  assicurativo.  A   tal   fine
l'impresa  elabora  una  situazione  dei  flussi  di  cassa   attesi,
utilizzando ipotesi prudenti e stimando anche  l'impatto  di  scenari
stressati sulla posizione di liquidita'. 
  5. La relazione di cui  al  comma  3  e'  trasmessa  all'organo  di
controllo entro il termine di cui all'art. 2429, comma 1, del  codice
civile. 
  6. Ai fini della determinazione dell'eventuale componente variabile
della remunerazione a favore  dell'organo  amministrativo,  dell'alta
direzione, delle funzioni  fondamentali  e  del  personale  rilevante
dell'impresa cosi' come definiti dal regolamento IVASS n.  38  del  3
luglio  2018,   si   considerano   i   risultati   reddituali   prima
dell'esercizio della facolta' di cui al comma 1. 
  7. L'impresa, con riferimento ai titoli per  i  quali  esercita  la
facolta' di cui al comma 1, riporta nella nota integrativa: 
    a) i criteri seguiti per l'individuazione e la valutazione  degli
stessi (parte A, punto i della nota integrativa); 
    b) il raffronto del valore iscritto in bilancio con  il  relativo
valore desumibile dall'andamento dei  mercati  distintamente  per  le
gestioni vita e danni (parte B, sezione 2,  punto  2.3.1  della  nota
integrativa); 
    c) gli  effetti  dell'esercizio  della  facolta'  sull'utile  del
bilancio  2018  (parte  B,  sezione  22,  punto   22.4   della   nota
integrativa). 
  8. Gli effetti derivanti sia dall'eventuale cessione nel corso  del
2019 che dalla valutazione al 31 dicembre 2019 dei titoli per i quali
l'impresa  ha  esercitato  la  facolta'  di  cui  al  comma  1,  sono
illustrati nella nota integrativa del bilancio 2019 (parte B, sezione
22, punto 22.4).