Art. 4 Modalita' di riconoscimento delle A.O.P. 1. La richiesta di riconoscimento e' presentata alla regione di riferimento o, quando sussistono le condizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2 del presente decreto, al Ministero. 2. La regione di riferimento, con la collaborazione delle altre regioni coinvolte, o il Ministero, eseguono l'istruttoria entro centoventi giorni dalla presentazione della richiesta. I requisiti di riconoscimento delle O.P. promotrici devono essere vigenti alla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento da parte della A.O.P. 3. La verifica dei requisiti per il riconoscimento avviene, oltre che sulla base della documentazione presentata cosi' come prevista nelle linee guida, anche sulla base delle informazioni reperibili attraverso il SIAN, il fascicolo aziendale e le altre banche dati ufficiali, nonche' altra documentazione ufficiale. 4. La regione di riferimento, o il Ministero, comunicano le decisioni prese sul riconoscimento, sulle sospensioni e sulle revoche al Ministero o alle regioni contestualmente alle comunicazioni effettuate nei confronti delle A.O.P. Entro il 28 febbraio di ogni anno, le regioni effettuano una comunicazione riepilogativa sui riconoscimenti, sui rifiuti, sulle sospensioni e revoche effettuate nell'anno civile precedente. 5. Il Ministero provvede alla notifica annuale alla Commissione dell'Unione europea entro il 31 marzo di ciascun anno, relativamente all'anno civile precedente.