Art. 4 
 
 
              Modalita' di riconoscimento delle A.O.P. 
 
  1. La richiesta di riconoscimento e'  presentata  alla  regione  di
riferimento o, quando sussistono le condizioni di cui ai commi 3 e  4
dell'art. 2 del presente decreto, al Ministero. 
  2. La regione di riferimento, con  la  collaborazione  delle  altre
regioni coinvolte,  o  il  Ministero,  eseguono  l'istruttoria  entro
centoventi giorni dalla presentazione della richiesta. I requisiti di
riconoscimento delle O.P. promotrici devono essere vigenti alla  data
di presentazione dell'istanza di riconoscimento da parte della A.O.P. 
  3. La verifica dei requisiti per il riconoscimento  avviene,  oltre
che sulla base della documentazione presentata  cosi'  come  prevista
nelle linee guida, anche sulla  base  delle  informazioni  reperibili
attraverso il SIAN, il fascicolo aziendale e  le  altre  banche  dati
ufficiali, nonche' altra documentazione ufficiale. 
  4. La  regione  di  riferimento,  o  il  Ministero,  comunicano  le
decisioni prese sul riconoscimento, sulle sospensioni e sulle revoche
al  Ministero  o  alle  regioni  contestualmente  alle  comunicazioni
effettuate nei confronti delle A.O.P. Entro il 28  febbraio  di  ogni
anno, le  regioni  effettuano  una  comunicazione  riepilogativa  sui
riconoscimenti, sui rifiuti, sulle sospensioni e  revoche  effettuate
nell'anno civile precedente. 
  5. Il Ministero provvede alla  notifica  annuale  alla  Commissione
dell'Unione europea entro il 31 marzo di ciascun anno,  relativamente
all'anno civile precedente.