Art. 4 Documentazione 1. Ai sensi dell'art. 7, comma 10 del decreto ministeriale n. 937/2016, i soggetti proponenti gli interventi ammessi al cofinanziamento nell'ambito del presente piano devono dimostrare - ove non gia' dimostrato in sede di presentazione della richiesta di cofinanziamento - entro centoventi giorni (naturali e consecutivi) dalla data di pubblicazione del presente decreto in Gazzetta Ufficiale, pena l'esclusione, l'effettivo possesso dell'immobile oggetto di intervento. 2. Ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 937/2016, i soggetti proponenti gli interventi ammessi al cofinanziamento nell'ambito del presente piano devono inviare, pena l'esclusione, entro duecentodieci giorni (naturali e consecutivi) dalla data di pubblicazione del presente decreto in Gazzetta Ufficiale: l'eventuale documentazione integrativa necessaria di cui all'art. 7, commi 11 e 13 del decreto ministeriale n. 937/2016 (progetto esecutivo ove non gia' trasmesso in sede di presentazione della richiesta di cofinanziamento) e/o documentazione relativa alla immediata realizzabilita' degli interventi, ivi compresa la «scheda informativa per la verifica della documentazione integrativa», che verra' approvata con successivo decreto direttoriale, messa a disposizione dei beneficiari alla pagina http://edifin.miur.it e che, una volta compilata on-line e chiusa la procedura on-line, dovra' essere stampata (il sistema genera automaticamente il documento in formato pdf), sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e trasmessa, secondo le modalita' e tempi indicati nel presente articolo, unitamente alla documentazione di cui all'art. 7, commi 11 e 13 del decreto ministeriale n. 937/2016 del modello stesso. 3. La documentazione di cui sopra deve essere consegnata, per raccomandata ovvero tramite corriere oppure brevi manu, con plico chiuso riportante la seguente dicitura «Al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca presso Cassa depositi e prestiti S.p.a. EPNT - Gestione fondi MIUR - via Goito n. 4 - 00185 Roma - IV bando - legge n. 338/2000. Richiesta di cofinanziamento per strutture residenziali universitarie - Non aprire». Ai fini del rispetto del termine di presentazione, in caso di spedizione del plico fara' fede la data di accettazione dell'ufficio postale di spedizione. I soggetti richiedenti devono trasmettere il progetto esecutivo, comprensivo della sua validazione, nel rispetto di quanto indicato al comma 13 dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 937/2016. 4. La commissione puo' richiedere ai soggetti proponenti integrazioni alla documentazione gia' trasmessa, stabilendo contestualmente i termini perentori, a pena di esclusione dal cofinanziamento, di tale integrazione. I soggetti ammessi al cofinanziamento che non presentano la documentazione integrativa di cui ai commi 10, 11 e 13 del citato decreto entro i termini stabiliti, sono esclusi dal cofinanziamento. In caso di valutazione negativa dell'immediata cantierabilita' o di mancata conformita' del progetto esecutivo al progetto definitivo, la commissione propone al MIUR l'esclusione dal cofinanziamento.