Art. 4 Progetti ammessi al cofinanziamento con riserva 1. Sulla base della graduatoria definitiva degli interventi approvata dalla Commissione (Allegato A del presente decreto) e della proposta di Piano triennale e relativo Allegato 1 formulata dalla Commissione, sono altresi' inseriti nel Piano ed ammessi al cofinanziamento con riserva, subordinatamente alla disponibilita' di ulteriori risorse, i progetti riportati in 3ª Fase nell'Allegato B, con indicato il punteggio ottenuto e l'importo del cofinanziamento a cui sono stati ammessi con riserva: 3ª Fase: progetti contrassegnati dal n. 36 al n. 80 nell'Allegato B, ammessi al cofinanziamento con riserva subordinatamente alla disponibilita' di ulteriori risorse; 2. Con riferimento a tali progetti, l'ammissione definitiva al cofinanziamento avverra' solo previa disponibilita' di ulteriori risorse (oltre quelle eventualmente non assegnate nelle precedenti fasi del presente Piano), ivi comprese eventuali ulteriori economie derivanti sia dai precedenti Piani sia dal presente Piano, ai sensi del successivo art. 11, comma 1. La ammissione definitiva e' formalizzata dal MIUR con apposita comunicazione indirizzata ai soggetti interessati.