Art. 4 1. Per gli investimenti di cui all'art. 3, comma 1, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonche' all'aumento del livello di resilienza delle strutture sedi di attivita' economiche e produttive interessate dagli eventi rientranti nella tabella A, nel limite delle somme indicate nella tabella B, i Commissari delegati, ovvero i soggetti responsabili di cui all'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, provvedono sulla base di propri provvedimenti adottati secondo i criteri e le modalita' di cui al presente articolo. 2. I finanziamenti sono concessi entro i massimali indicati al comma 5 e sono finalizzati: a) alla ricostruzione in sito dell'immobile distrutto nel quale ha sede l'attivita' o che costituisce attivita'; b) alla delocalizzazione, previa demolizione dell'immobile distrutto nel quale ha sede l'attivita' o che costituisce attivita', costruendo o acquistando una nuova unita' immobiliare in altro sito della medesima regione se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile: 1) in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti; 2) in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda di finanziamento di cui all'art. 5, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione dei predetti fattori di rischio; c) al ripristino recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso. 3. Per le unita' immobiliari danneggiate i finanziamenti di cui al comma 2 sono concessi limitatamente agli investimenti di cui all'art. 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per i danni relativi a strutture ed impianti attestati nella perizia di cui all'art. 5. Tali finanziamenti sono riconoscibili anche per eventuali adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare specificamente nel computo estimativo della perizia. 4. Le eventuali migliorie sono in ogni caso a carico dei beneficiari del finanziamento e devono essere specificamente evidenziate nella predetta perizia. 5. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi nel limite massimo di euro 450.000,00 come di seguito indicati: a) Per le domande di finanziamento riguardanti: i. la ricostruzione nel medesimo sito o la delocalizzazione in altro sito e il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile, il finanziamento e' concesso fino al 50% del limite massimo; ii. il ripristino o la sostituzione degli impianti danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso, il finanziamento e' concesso fino all'80% del limite massimo; b) per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, etc.) la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA) e' ammissibile a finanziamento nel limite del 10% dell'importo dei lavori, al netto dell'aliquota I.V.A. di legge, fermi restando i massimali indicati. 6. In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi da altro ente pubblico per le medesime finalita', a detto indennizzo e/o altro contributo andra' sommato il finanziamento di cui al presente articolo, fino alla concorrenza del danno risultante dalla perizia asseverata. In tal caso il finanziamento e' integrato con una ulteriore somma pari ai premi assicurativi versati nel quinquennio precedente.