Art. 4 
 
  1. Per gli investimenti di cui all'art.  3,  comma  1,  finalizzati
esclusivamente   alla   mitigazione   del   rischio   idraulico    ed
idrogeologico nonche' all'aumento del  livello  di  resilienza  delle
strutture sedi di attivita' economiche e produttive interessate dagli
eventi rientranti nella tabella A, nel limite  delle  somme  indicate
nella  tabella  B,  i  Commissari   delegati,   ovvero   i   soggetti
responsabili di cui all'art. 26, comma 1, del decreto legislativo  n.
1 del 2018, provvedono sulla base di  propri  provvedimenti  adottati
secondo i criteri e le modalita' di cui al presente articolo. 
  2. I finanziamenti sono concessi  entro  i  massimali  indicati  al
comma 5 e sono finalizzati: 
    a) alla ricostruzione in sito dell'immobile distrutto  nel  quale
ha sede l'attivita' o che costituisce attivita'; 
    b)  alla  delocalizzazione,  previa   demolizione   dell'immobile
distrutto nel quale ha sede l'attivita' o che costituisce  attivita',
costruendo o acquistando una nuova unita' immobiliare in  altro  sito
della medesima regione se la relativa ricostruzione in sito  non  sia
possibile: 
      1) in base ai piani di assetto idrogeologico o  agli  strumenti
urbanistici vigenti; 
      2) in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i  quali,
alla data di presentazione della  domanda  di  finanziamento  di  cui
all'art. 5, non risultino  programmati  e  finanziati  interventi  di
rimozione dei predetti fattori di rischio; 
    c) al ripristino recupero e manutenzione straordinaria di opere e
impianti danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso. 
  3. Per le unita' immobiliari danneggiate i finanziamenti di cui  al
comma 2 sono concessi limitatamente agli investimenti di cui all'art.
3, comma 18, della legge 24  dicembre  2003,  n.  350,  per  i  danni
relativi a strutture ed  impianti  attestati  nella  perizia  di  cui
all'art. 5. Tali finanziamenti sono riconoscibili anche per eventuali
adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare  specificamente  nel
computo estimativo della perizia. 
  4.  Le  eventuali  migliorie  sono  in  ogni  caso  a  carico   dei
beneficiari  del  finanziamento  e   devono   essere   specificamente
evidenziate nella predetta perizia. 
  5. I finanziamenti di cui al presente articolo  sono  concessi  nel
limite massimo di euro 450.000,00 come di seguito indicati: 
    a) Per le domande di finanziamento riguardanti: 
      i. la ricostruzione nel medesimo sito o la delocalizzazione  in
altro sito e il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile, il
finanziamento e' concesso fino al 50% del limite massimo; 
      ii. il ripristino o la sostituzione degli impianti  danneggiati
o distrutti a seguito dell'evento  calamitoso,  il  finanziamento  e'
concesso fino all'80% del limite massimo; 
    b) per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione  lavori,
etc.) la relativa spesa,  comprensiva  degli  oneri  riflessi  (cassa
previdenziale e IVA) e' ammissibile a finanziamento  nel  limite  del
10% dell'importo dei lavori, al netto dell'aliquota I.V.A. di  legge,
fermi restando i massimali indicati. 
  6. In presenza di indennizzi  assicurativi  o  altre  tipologie  di
contributo corrisposti o da corrispondersi da altro ente pubblico per
le medesime finalita', a detto indennizzo e/o altro contributo andra'
sommato il finanziamento di  cui  al  presente  articolo,  fino  alla
concorrenza del danno risultante dalla  perizia  asseverata.  In  tal
caso il finanziamento e' integrato con una ulteriore  somma  pari  ai
premi assicurativi versati nel quinquennio precedente.