Art. 4 
 
                            Informazione 
 
  1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio,
i notiziari, le rassegne stampa e ogni altro programma  di  contenuto
informativo, a rilevante presentazione giornalistica,  caratterizzato
dalla correlazione ai temi dell'attualita' e della cronaca. 
  2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari e le
rassegne stampa diffuse dalla RAI  e  tutti  gli  altri  programmi  a
contenuto  informativo  debbono  garantire  la  presenza   paritaria,
coerentemente con quanto previsto dall'art. 5 della legge n.  28  del
2000,  dei  soggetti  politici  di  cui  all'art.  3  della  presente
delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri  di  tutela
del  pluralismo,  della  completezza,  della   imparzialita',   della
obiettivita', dell'equilibrata rappresentanza di genere e di  parita'
di  trattamento  tra  le  diverse  forze   politiche,   evitando   di
determinare,  anche  indirettamente,  situazioni   di   vantaggio   o
svantaggio per determinate forze politiche. I direttori  responsabili
dei notiziari sono tenuti ad acquisire  settimanalmente  i  dati  del
monitoraggio   del   pluralismo   relativi   alla   testata   diretta
dall'istituto cui fa riferimento l'Autorita' per  le  garanzie  nelle
comunicazioni. 
  3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al
presente articolo, nonche' i loro conduttori e registi, osservano  in
maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione  al  precedente
comma 2,  considerando  non  solo  le  presenze  e  le  posizioni  di
candidati, di esponenti politici o comunque  di  persone  chiaramente
riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per  il  ruolo  che
ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni  nell'ultimo  anno,  ma
anche le posizioni di  contenuto  politico  espresse  da  soggetti  e
persone non direttamente partecipanti alla  competizione  elettorale.
Essi curano che l'organizzazione  e  lo  svolgimento  del  programma,
anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle
vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in
studio, risultino inequivocabilmente  finalizzati  ad  assicurare  il
rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre  che  gli
utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire,
in  base  alla  conduzione  del  programma,  specifici   orientamenti
politici  ai  conduttori  o  alla  testata,  e  che,  nei   notiziari
propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese
con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti  politici  o
comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste
concorrenti per il  ruolo  che  ricoprono  o  hanno  ricoperto  nelle
istituzioni nell'ultimo anno.  Infine,  essi  osservano  comunque  in
maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta a evitare  che  si
determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o
determinati  competitori  elettorali,  prestando  anche  la   massima
attenzione alla scelta  degli  esponenti  politici  invitati  e  alle
posizioni di contenuto politico espresse dagli altri  ospiti;  a  tal
fine, deve essere  garantito  il  contraddittorio  in  condizioni  di
effettiva parita', in assenza del quale non possono  essere  trattati
temi di chiara rilevanza politica ovvero  che  riguardino  vicende  o
fatti  personali  di  personaggi  politici.  Qualora  il  format  del
programma di informazione non preveda il contraddittorio  di  cui  al
periodo  precedente,  il  direttore  di  testata  stabilisce  in  via
preliminare l'alternanza e la parita' delle presenze  tra  i  diversi
soggetti politici in competizione, che e' tenuto a rendere  pubbliche
entro cinque giorni dall'entrata in vigore della presente delibera. 
  4. Per quanto riguarda  i  programmi  di  informazione  di  cui  al
presente articolo, i  rappresentanti  delle  istituzioni  partecipano
secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000  per  tutti  i
candidati  e  gli  esponenti  politici,  salvo  nei   casi   in   cui
intervengano  su  materie  inerenti  all'esclusivo  esercizio   delle
funzioni istituzionali svolte. 
  5.La parita' di trattamento all'interno dei  programmi  di  cui  al
comma 1 e' garantita anche tenendo conto  della  collocazione  oraria
delle trasmissioni. 
  6. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi  di
approfondimento  informativo,  qualora  in  essi   assuma   carattere
rilevante     l'esposizione     di     opinioni     e     valutazioni
politico-elettorali,  sono  tenuti  a  garantire  la  piu'  ampia  ed
equilibrata  presenza  e  possibilita'  di  espressione  ai   diversi
soggetti politici. 
  7. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse  da  quelle  di
comunicazione politica,  dai  messaggi  politici  autogestiti  e  dai
programmi di informazione  ricondotti  sotto  la  responsabilita'  di
specifiche testate giornalistiche, non e' ammessa, ad  alcun  titolo,
la presenza di  candidati  o  di  esponenti  politici  o  di  persone
chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste
concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente  rilevanza
politica ed elettorale, ne' che riguardino vicende o fatti  personali
di personaggi politici. 
  8. Il rispetto delle condizioni di cui ai  commi  precedenti  e  il
ripristino di eventuali squilibri accertati e'  assicurato  d'ufficio
dall'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,   anche   su
segnalazione della parte  interessata  o  della  Commissione  secondo
quanto previsto dalle norme vigenti.