Art. 4 Contributo per l'acquisto di un veicolo delle categorie L1e e L3e 1. A coloro che acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo agevolabile a due ruote, di cui all'art. 2, comma 3, qualora si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo immatricolato in Italia delle medesime categorie omologato alle classi Euro 0, 1, 2 di cui siano proprietari o utilizzatori, nel caso di locazione finanziaria, da almeno dodici mesi, e' riconosciuto un contributo statale pari al 30 per cento del prezzo d'acquisto del veicolo IVA esclusa fino a un massimo di 3.000 euro. 2. Per la fruizione dei contributi di cui al comma 1, devono essere rispettate le seguenti condizioni: a) che alla data di acquisto del nuovo veicolo, il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato, da almeno dodici mesi, allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo; b) nell'atto di acquisto deve essere dichiarato che il veicolo consegnato e' destinato alla rottamazione; deve, inoltre, essere indicata la misura dello sconto praticato in ragione del contributo statale. 3. Il contributo statale e' corrisposto dal venditore all'acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto. 4. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualita' di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprieta' e per i successivi. Ai fini di cui al periodo precedente, il credito e' utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.