Art. 4 
 
               Contributo per l'acquisto di un veicolo 
                      delle categorie L1e e L3e 
 
  1. A coloro che  acquistano,  anche  in  locazione  finanziaria,  e
immatricolano in Italia un veicolo agevolabile a due  ruote,  di  cui
all'art. 2, comma 3,  qualora  si  consegni  contestualmente  per  la
rottamazione  un  veicolo  immatricolato  in  Italia  delle  medesime
categorie omologato alle classi Euro 0, 1, 2 di cui siano proprietari
o utilizzatori, nel caso di locazione finanziaria, da  almeno  dodici
mesi, e' riconosciuto un contributo statale pari al 30 per cento  del
prezzo d'acquisto del veicolo IVA esclusa fino a un massimo di  3.000
euro. 
  2. Per la fruizione dei contributi di cui al comma 1, devono essere
rispettate le seguenti condizioni: 
    a) che alla data  di  acquisto  del  nuovo  veicolo,  il  veicolo
consegnato per la rottamazione sia intestato, da almeno dodici  mesi,
allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo ovvero,  in  caso
di locazione finanziaria del veicolo nuovo,  che  sia  intestato,  da
almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo; 
    b) nell'atto di acquisto deve essere dichiarato  che  il  veicolo
consegnato e' destinato  alla  rottamazione;  deve,  inoltre,  essere
indicata la misura dello sconto praticato in ragione  del  contributo
statale. 
  3.   Il   contributo   statale   e'   corrisposto   dal   venditore
all'acquirente mediante compensazione con il prezzo di acquisto. 
  4.  Le  imprese  costruttrici  o  importatrici  del  veicolo  nuovo
rimborsano al venditore l'importo del contributo  e  recuperano  tale
importo quale credito di imposta per  il  versamento  delle  ritenute
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualita' di
sostituto d'imposta sui redditi da  lavoro  dipendente,  dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche,  dell'imposta  sul  reddito  delle
societa'  e  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  dovute,  anche  in
acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico  registro
automobilistico l'originale del certificato di  proprieta'  e  per  i
successivi. Ai fini di cui  al  periodo  precedente,  il  credito  e'
utilizzato  in  compensazione  ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  presentando  il  modello  F24
esclusivamente tramite i  servizi  telematici  messi  a  disposizione
dall'Agenzia delle entrate.