Art. 4 
 
 
              Principi contabili generali ed applicati 
 
  1.  Le  amministrazioni  centrali  dello  Stato,  ai   fini   della
sperimentazione della contabilita' integrata,  applicano  i  principi
contabili generali di cui all'art. 38-bis, comma 3,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196. 
  2. Nelle more dell'emanazione del regolamento relativo ai  principi
contabili applicati previsto ai  sensi  dell'art.  38-bis,  comma  4,
della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, la valorizzazione  delle
transazioni contabili elementari che discendono da  eventi  rilevanti
ai  fini  della  contabilita'  finanziaria  avviene  in   base   alla
legislazione vigente. La valorizzazione  degli  eventi  rilevanti  ai
fini della contabilita' economica e  patrimoniale,  avviene  in  base
alle regole del sistema di contabilita' economica analitica  definito
ai  sensi  del  decreto  legislativo  7  agosto  1997,  n.  279,  ove
applicabili, e, negli altri  casi,  in  base  ai  principi  contabili
nazionali.