Art. 4 Principi contabili generali ed applicati 1. Le amministrazioni centrali dello Stato, ai fini della sperimentazione della contabilita' integrata, applicano i principi contabili generali di cui all'art. 38-bis, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 2. Nelle more dell'emanazione del regolamento relativo ai principi contabili applicati previsto ai sensi dell'art. 38-bis, comma 4, della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196, la valorizzazione delle transazioni contabili elementari che discendono da eventi rilevanti ai fini della contabilita' finanziaria avviene in base alla legislazione vigente. La valorizzazione degli eventi rilevanti ai fini della contabilita' economica e patrimoniale, avviene in base alle regole del sistema di contabilita' economica analitica definito ai sensi del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, ove applicabili, e, negli altri casi, in base ai principi contabili nazionali.