Art. 4 Accesso ai dati del sistema informativo della tracciabilita' dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati 1. Il Ministero della salute e' titolare del trattamento dei dati del sistema informativo della tracciabilita' dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati per le specifiche funzioni istituzionali. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' responsabile del trattamento dei dati di cui all'art. 3, comma 7. 3. Sono autorizzate all'accesso al sistema di cui all'art. 2 le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento ai dati del proprio territorio nonche' le aziende sanitarie locali per le specifiche funzioni istituzionali. 4. Sono previsti diversi livelli di accesso in funzione della necessaria garanzia di riservatezza dei dati comunicati dai vari soggetti della filiera produttiva e distributiva.