Art. 4 
 
 
               Accesso ai dati del sistema informativo 
           della tracciabilita' dei medicinali veterinari 
                       e dei mangimi medicati 
 
  1. Il Ministero della salute e' titolare del trattamento  dei  dati
del  sistema  informativo   della   tracciabilita'   dei   medicinali
veterinari  e  dei  mangimi  medicati  per  le  specifiche   funzioni
istituzionali. 
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze e'  responsabile  del
trattamento dei dati di cui all'art. 3, comma 7. 
  3. Sono autorizzate all'accesso al sistema di  cui  all'art.  2  le
regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,   con
riferimento  ai  dati  del  proprio  territorio  nonche'  le  aziende
sanitarie locali per le specifiche funzioni istituzionali. 
  4. Sono previsti diversi  livelli  di  accesso  in  funzione  della
necessaria garanzia di riservatezza  dei  dati  comunicati  dai  vari
soggetti della filiera produttiva e distributiva.