Art. 4 Modifiche all'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 1. All'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Alle attivita' per le quali vengono applicate le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, non si applicano le seguenti: a) decreto del 30 novembre 1983 recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi e successive modificazioni»; b) decreto del 31 marzo 2003 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»; c) decreto del 3 novembre 2004 recante «disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio»; d) decreto del 15 marzo 2005 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attivita' disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo»; e) decreto del 15 settembre 2005 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi; f) decreto del 16 febbraio 2007, recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione»; g) decreto del 9 marzo 2007, recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attivita' soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; h) decreto del 20 dicembre 2012 recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi»; i) decreto del Ministro dell'interno 22 febbraio 2006 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici»; l) decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attivita' ricettive turistico-alberghiere»; m) decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003 recante «Approvazione della regola tecnica recante l'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attivita' ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994»; n) decreto del Ministro dell'interno 14 luglio 2015 recante «Disposizioni di prevenzione incendi per le attivita' ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50»; o) decreto del Ministro dell'interno 1° febbraio 1986 recante «Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili»; p) decreto del Ministro dell'interno 22 novembre 2002 recante «Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto; q) decreto del Ministro dell'interno 26 agosto 1992 recante «Norme di prevenzione incendi nell'edilizia scolastica e successive integrazioni»; r) decreto del Ministro dell'interno 27 luglio 2010 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attivita' commerciali con superficie superiore a 400 mq»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per le attivita' di cui all'art. 2 in regola con gli adempimenti previsti agli articoli 3, 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, il presente decreto non comporta adempimenti.».