Art. 4 
 
                  Modifiche all'art. 5 del decreto 
               del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 
 
  1. All'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto  2015,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Alle attivita' per le  quali  vengono  applicate  le  norme
tecniche di cui all'art. 1, comma 1, non si applicano le seguenti: 
    a) decreto del 30 novembre  1983  recante  «Termini,  definizioni
generali e  simboli  grafici  di  prevenzione  incendi  e  successive
modificazioni»; 
    b) decreto del 31 marzo 2003 recante «Requisiti  di  reazione  al
fuoco dei  materiali  costituenti  le  condotte  di  distribuzione  e
ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»; 
    c) decreto del 3 novembre  2004  recante  «disposizioni  relative
all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura
delle porte installate lungo le  vie  di  esodo,  relativamente  alla
sicurezza in caso di incendio»; 
    d) decreto del 15 marzo 2005 recante «Requisiti  di  reazione  al
fuoco  dei  prodotti   da   costruzione   installati   in   attivita'
disciplinate  da  specifiche  disposizioni  tecniche  di  prevenzione
incendi in base al sistema di classificazione europeo»; 
    e) decreto del 15  settembre  2005  recante  «Approvazione  della
regola tecnica di prevenzione incendi per i vani  degli  impianti  di
sollevamento  ubicati  nelle  attivita'  soggette  ai  controlli   di
prevenzione incendi; 
    f) decreto del 16  febbraio  2007,  recante  «Classificazione  di
resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di  opere  da
costruzione»; 
    g) decreto del 9 marzo 2007, recante «Prestazioni  di  resistenza
al fuoco delle costruzioni nelle attivita' soggette al controllo  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; 
    h) decreto del  20  dicembre  2012  recante  «Regola  tecnica  di
prevenzione incendi per gli  impianti  di  protezione  attiva  contro
l'incendio  installati  nelle  attivita'  soggette  ai  controlli  di
prevenzione incendi»; 
    i) decreto del Ministro dell'interno  22  febbraio  2006  recante
«Approvazione della regola tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la
progettazione, la costruzione  e  esercizio  di  edifici  e/o  locali
destinati ad uffici»; 
    l) decreto  del  Ministro  dell'interno  9  aprile  1994  recante
«Approvazione della regola tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la
costruzione    e    l'esercizio     delle     attivita'     ricettive
turistico-alberghiere»; 
    m) decreto del  Ministro  dell'interno  6  ottobre  2003  recante
«Approvazione della  regola  tecnica  recante  l'aggiornamento  delle
disposizioni  di  prevenzione  incendi  per  le  attivita'  ricettive
turistico-alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994»; 
    n) decreto del  Ministro  dell'interno  14  luglio  2015  recante
«Disposizioni di  prevenzione  incendi  per  le  attivita'  ricettive
turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino
a 50»; 
    o) decreto del Ministro dell'interno  1°  febbraio  1986  recante
«Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio delle
autorimesse e simili»; 
    p) decreto del Ministro dell'interno  22  novembre  2002  recante
«Disposizioni in materia di parcamento di  autoveicoli  alimentati  a
gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al
sistema di sicurezza dell'impianto; 
    q) decreto del  Ministro  dell'interno  26  agosto  1992  recante
«Norme di prevenzione incendi nell'edilizia scolastica  e  successive
integrazioni»; 
    r) decreto del  Ministro  dell'interno  27  luglio  2010  recante
«Approvazione della regola tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la
progettazione, costruzione ed esercizio delle  attivita'  commerciali
con superficie superiore a 400 mq»; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2.  Per  le  attivita'  di  cui  all'art.  2  in  regola  con  gli
adempimenti  previsti  agli  articoli  3,  4  e  7  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 1°  agosto  2011,  n.  151,  il  presente
decreto non comporta adempimenti.».