Art. 4 
 
                          Importo e durata 
 
  1.  L'importo  della  borsa  di  studio  e'  determinato  in   euro
quattrocento mensili. La borsa di studio e' attribuita sulla base  di
graduatoria predisposta su base nazionale. 
  2. La Corte di cassazione, le Corti d'appello, la Procura  generale
presso la Corte di cassazione e le Procure generali presso  le  Corti
di  appello  nonche'   il   Segretario   generale   della   giustizia
amministrativa trasmettono, non oltre venti giorni dalla scadenza del
termine per  la  presentazione  delle  domanda  di  cui  al  comma  4
dell'art. 3, al  Ministero  della  giustizia,  secondo  le  modalita'
indicate dalla suindicata  circolare  della  Direzione  generale  dei
magistrati, i dati necessari per  stilare  la  graduatoria,  inviando
l'elenco di coloro  che  hanno  presentato  ritualmente  la  domanda,
indicando, per ciascuno di essi, il valore dell'ISEE calcolato per le
prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio
universitario. Agli  ammessi  allo  stage  presso  gli  uffici  della
giustizia amministrativa, tenuto conto del rapporto tra la  dotazione
organica del personale di magistratura ordinaria e  di  quello  della
magistratura amministrativa relativo agli uffici  giudiziari  di  cui
all'art. 73, comma 1, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito
con modificazioni dalla legge 9  agosto  2013,  n.  98,  nonche'  del
maggior tasso di scopertura presente  negli  uffici  della  giustizia
ordinaria, non possono essere  assegnate  piu'  di  trenta  borse  di
studio, di cui sino a quindici da attribuire agli ammessi ai tirocini
formativi  presso  il  Consiglio  di  Stato  e  sino  a  quindici  ai
tirocinanti presso i Tribunali amministrativi regionali. 
  3. Ai fini della formazione della  graduatoria,  in  caso  di  pari
valore dell'ISEE calcolato per le prestazioni erogate  agli  studenti
nell'ambito del diritto allo studio universitario, saranno  preferiti
gli aspiranti borsisti di piu' giovane eta'. 
  4. Entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine per la
trasmissione dei dati contenuti nelle  domande  di  cui  all'art.  3,
comma 4, e non escluse a norma del  comma  2  dello  stesso  art.  3,
verra'  predisposta  una  graduatoria  sulla   base   degli   elenchi
trasmessi. A coloro che si collocheranno  in  posizione  utile  nella
graduatoria, sara' destinata la quota delle risorse,  nei  limiti  di
cui all'art. 1, comma 1. Gli importi saranno  corrisposti  sempre  in
unica soluzione a ciascun  borsista  in  base  al  periodo  di  stage
svolto, eventualmente frazionando,  anche  su  base  giornaliera,  la
somma mensilmente stabilita ai sensi del comma 4. 
  5.  Sulla  base  della  graduatoria  prevista  dal  comma  4,  sono
attribuite le borse di studio per l'attivita' svolta nell'anno 2018. 
  6. Il magistrato formatore, ai fini della revoca  del  beneficio  a
norma  dell'art.  3,  comma  9,  comunica  immediatamente   al   capo
dell'ufficio ogni fatto specifico che denoti il mancato  assolvimento
dei compiti formativi da parte del tirocinante.