Art. 4 Definizione, collocazione e identificazione della partita di vino da destinare alla certificazione analitica e organolettica 1. Per partita di vino si intende una massa omogenea di prodotto, da destinare alla verifica annuale dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione delle specifiche DO e IGT, proveniente da un unico processo di omogeneizzazione della massa stessa e contenuta: in un unico o piu' recipienti; in piccoli recipienti (botti con capacita' massima di 10 ettolitri, damigiane o altri) e in bottiglie, collocati nello stesso stabilimento. Gli stessi recipienti devono essere identificati in conformita' alle disposizioni di cui al Capo IV del regolamento UE n. 274/2018 e di cui all'art. 17 del decreto ministeriale 13 agosto 2012, cosi' come inseriti nel «registro telematico».